Art. 24 
 
 
            Revisione straordinaria delle partecipazioni 
 
  1. Le partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dalle
amministrazioni pubbliche alla data di entrata in vigore del presente
decreto in societa' non riconducibili ad alcuna  delle  categorie  di
cui all'articolo 4, commi 1, 2 e  3,  ovvero  che  non  soddisfano  i
requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, o che ricadono  in  una
delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2, sono alienate  o  sono
oggetto delle misure di cui all'articolo 20, commi 1 e 2. A tal fine,
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente  decreto,
ciascuna amministrazione pubblica effettua con provvedimento motivato
la ricognizione di tutte le partecipazioni  possedute  alla  medesima
data di entrata in vigore del presente decreto,  individuando  quelle
che devono essere alienate. L'esito della ricognizione, anche in caso
negativo, e' comunicato con le modalita' di cui all'articolo  17  del
decreto-legge n. 90 del 2014, convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge 11 agosto 2014, n. 114. Le informazioni sono  rese  disponibili
alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi  dell'articolo
5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15. 
  2. Per le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma  611,  della
legge 23 dicembre 2014, n. 190, il provvedimento di cui  al  comma  1
costituisce aggiornamento del piano  operativo  di  razionalizzazione
adottato ai sensi del comma 612 dello stesso articolo, fermi restando
i termini ivi previsti. 
  3. Il provvedimento di ricognizione e' inviato alla  sezione  della
Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, nonche'
alla struttura di cui all'articolo 15, perche' verifichi il  puntuale
adempimento degli obblighi di cui al presente articolo. 
  4. L'alienazione, da effettuare ai sensi dell'articolo 10,  avviene
entro un anno dalla conclusione della ricognizione di cui al comma 1. 
  5. In caso di mancata  adozione  dell'atto  ricognitivo  ovvero  di
mancata alienazione entro i termini previsti dal comma  4,  il  socio
pubblico non puo' esercitare i diritti sociali  nei  confronti  della
societa'  e,  salvo  in  ogni  caso  il   potere   di   alienare   la
partecipazione, la medesima e' liquidata in denaro in base ai criteri
stabiliti  all'articolo  2437-ter,  secondo  comma,  e  seguendo   il
procedimento di cui all'articolo 2437-quater del codice civile. 
  6. Nei casi di cui  al  sesto  e  al  settimo  comma  dell'articolo
2437-quater del codice civile ovvero  in  caso  di  estinzione  della
partecipazione in una societa' unipersonale, la societa' e' posta  in
liquidazione. 
  7. Gli obblighi di alienazione di cui al comma 1 valgono anche  nel
caso  di  partecipazioni  societarie  acquistate  in  conformita'  ad
espresse previsioni normative, statali o regionali. 
  8. Per l'attuazione dei provvedimenti di cui al comma 1, si applica
l'articolo 1, commi 613 e 614, della legge n. 190 del 2014. 
  9. All'esclusivo fine di favorire i processi  di  cui  al  presente
articolo, in occasione della prima gara  successiva  alla  cessazione
dell'affidamento  in  favore  della  societa'  a  controllo  pubblico
interessata da tali processi, il rapporto  di  lavoro  del  personale
gia' impiegato nell'appalto  o  nella  concessione  continua  con  il
subentrante nell'appalto o nella concessione ai  sensi  dell'articolo
2112 del codice civile. 
 
          Note all'art. 24: 
              - Per il testo dell'art. 17 del citato decreto-legge 24
          giugno 2014, n. 90, si vedano le note all'art. 15. 
              - Per il testo dell'art. 1,  commi  611  e  612,  della
          citata legge 23 dicembre 2014, n. 190, si  vedano  le  note
          all'art. 20. 
              -  Si  riporta  il  testo  degli  articoli  2437-ter  e
          2437-quater del citato Regio decreto 16 marzo 1942, n. 262,
          recante «Approvazione del testo del Codice civile»: 
              «2437-ter. Criteri di determinazione del  valore  delle
          azioni 
              Il socio ha diritto alla liquidazione delle azioni  per
          le quali esercita il recesso. 
              Il valore di liquidazione delle azioni  e'  determinato
          dagli  amministratori,  sentito  il  parere  del   collegio
          sindacale e del soggetto incaricato della revisione  legale
          dei conti,  tenuto  conto  della  consistenza  patrimoniale
          della societa' e delle sue prospettive reddituali,  nonche'
          dell'eventuale valore di mercato delle azioni. 
              Il valore  di  liquidazione  delle  azioni  quotate  in
          mercati regolamentati e'  determinato  facendo  riferimento
          alla media aritmetica dei prezzi di chiusura nei  sei  mesi
          che precedono la pubblicazione ovvero ricezione dell'avviso
          di  convocazione  dell'assemblea   le   cui   deliberazioni
          legittimano il  recesso.  Lo  statuto  delle  societa'  con
          azioni quotate in mercati regolamentati puo' prevedere  che
          il valore di liquidazione sia determinato secondo i criteri
          indicati dai commi 2  e  4  del  presente  articolo,  fermo
          restando che in ogni  caso  tale  valore  non  puo'  essere
          inferiore al valore che sarebbe dovuto in applicazione  del
          criterio indicato dal primo periodo del presente comma. 
              Lo  statuto   puo'   stabilire   criteri   diversi   di
          determinazione del valore di  liquidazione,  indicando  gli
          elementi dell'attivo e del passivo del bilancio che possono
          essere  rettificati  rispetto  ai  valori  risultanti   dal
          bilancio, unitamente ai criteri di rettifica, nonche' altri
          elementi suscettibili di valutazione patrimoniale da tenere
          in considerazione. 
              I soci hanno diritto di conoscere la determinazione del
          valore di cui al secondo comma del  presente  articolo  nei
          quindici  giorni   precedenti   alla   data   fissata   per
          l'assemblea; ciascun socio ha diritto di prenderne  visione
          e di ottenerne copia a proprie spese. 
              In caso di contestazione  da  proporre  contestualmente
          alla dichiarazione di recesso il valore di liquidazione  e'
          determinato entro novanta giorni dall'esercizio del diritto
          di recesso tramite relazione giurata di un esperto nominato
          dal tribunale, che provvede anche sulle spese,  su  istanza
          della parte piu' diligente; si applica in tal caso il primo
          comma dell'art. 1349.>> 
              «2437-quater. Procedimento di liquidazione 
              Gli amministratori offrono in  opzione  le  azioni  del
          socio recedente agli altri soci in  proporzione  al  numero
          delle   azioni   possedute.   Se   vi   sono   obbligazioni
          convertibili,  il  diritto  di  opzione  spetta  anche   ai
          possessori di queste, in concorso con i  soci,  sulla  base
          del rapporto di cambio. 
              L'offerta di opzione e' depositata presso  il  registro
          delle imprese entro quindici  giorni  dalla  determinazione
          definitiva del valore di liquidazione. Per l'esercizio  del
          diritto di opzione deve  essere  concesso  un  termine  non
          inferiore a trenta giorni dal deposito dell'offerta. 
              Coloro che esercitano il diritto di opzione, purche' ne
          facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione
          nell'acquisto delle azioni che siano rimaste non optate. 
              Qualora i soci non acquistino in tutto o  in  parte  le
          azioni del recedente, gli amministratori possono collocarle
          presso  terzi;  nel  caso  di  azioni  quotate  in  mercati
          regolamentati,  il  loro  collocamento   avviene   mediante
          offerta nei mercati medesimi. 
              In  caso  di  mancato  collocamento  ai   sensi   delle
          disposizioni dei commi precedenti entro centottanta  giorni
          dalla comunicazione del recesso, le  azioni  del  recedente
          vengono  rimborsate  mediante  acquisto  da   parte   della
          societa' utilizzando riserve disponibili anche in deroga  a
          quanto previsto dal terzo comma dell'art. 2357. 
              In assenza di utili e riserve disponibili, deve  essere
          convocata  l'assemblea  straordinaria  per  deliberare   la
          riduzione del  capitale  sociale,  ovvero  lo  scioglimento
          della societa'. 
              Alla deliberazione di riduzione del capitale sociale si
          applicano le disposizioni del comma secondo, terzo e quarto
          dell'art. 2445; ove l'opposizione sia accolta  la  societa'
          si scioglie.» 
              - Per il testo dell'art. 1,  commi  613  e  614,  della
          citata legge 23 dicembre 2014, n. 190, si  vedano  le  note
          all'art. 20. 
              - Si riporta il testo dell'art. 2112 del  citato  Regio
          decreto 16 marzo 1942, n. 262,  recante  «Approvazione  del
          testo del Codice civile»: 
              «2112. Mantenimento dei diritti dei lavoratori in  caso
          di trasferimento d'azienda 
              In caso di  trasferimento  d'azienda,  il  rapporto  di
          lavoro  continua  con  il  cessionario  ed  il   lavoratore
          conserva tutti i diritti che ne derivano. 
              Il cedente ed il cessionario sono obbligati, in solido,
          per tutti i crediti che il lavoratore aveva  al  tempo  del
          trasferimento. Con le procedure di cui agli articoli 410  e
          411 del codice  di  procedura  civile  il  lavoratore  puo'
          consentire la liberazione del  cedente  dalle  obbligazioni
          derivanti dal rapporto di lavoro. 
              Il cessionario e' tenuto  ad  applicare  i  trattamenti
          economici e normativi  previsti  dai  contratti  collettivi
          nazionali, territoriali ed aziendali vigenti alla data  del
          trasferimento, fino alla loro  scadenza,  salvo  che  siano
          sostituiti  da  altri  contratti   collettivi   applicabili
          all'impresa del cessionario. L'effetto di  sostituzione  si
          produce  esclusivamente  fra   contratti   collettivi   del
          medesimo livello. 
              Ferma restando la facolta' di esercitare il recesso  ai
          sensi della  normativa  in  materia  di  licenziamenti,  il
          trasferimento d'azienda non costituisce di per  se'  motivo
          di licenziamento.  Il  lavoratore,  le  cui  condizioni  di
          lavoro subiscono una  sostanziale  modifica  nei  tre  mesi
          successivi al trasferimento d'azienda, puo'  rassegnare  le
          proprie dimissioni con gli effetti di  cui  all'art.  2119,
          primo comma. 
              Ai fini e per gli effetti di cui al  presente  articolo
          si intende per trasferimento d'azienda qualsiasi operazione
          che, in seguito a cessione contrattuale o fusione, comporti
          il mutamento nella titolarita'  di  un'attivita'  economica
          organizzata, con o senza scopo di  lucro,  preesistente  al
          trasferimento e che conserva nel trasferimento  la  propria
          identita' a prescindere dalla  tipologia  negoziale  o  dal
          provvedimento sulla base  del  quale  il  trasferimento  e'
          attuato ivi compresi l'usufrutto o l'affitto di azienda. Le
          disposizioni del presente articolo si applicano altresi' al
          trasferimento   di   parte   dell'azienda,   intesa    come
          articolazione  funzionalmente  autonoma   di   un'attivita'
          economica organizzata, identificata come tale dal cedente e
          dal cessionario al momento del suo trasferimento. 
              Nel caso in cui l'alienante stipuli con l'acquirente un
          contratto di appalto la cui esecuzione avviene  utilizzando
          il ramo d'azienda oggetto di  cessione,  tra  appaltante  e
          appaltatore opera un regime di solidarieta' di cui all'art.
          29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003,  n.
          276.»