Art. 24 Modalita' di erogazione del sostegno automatico alle imprese cinematografiche e audiovisive 1. Al fine della erogazione dei contributi automatici, ciascuna impresa cinematografica e audiovisiva richiede l'apertura di una posizione contabile presso il Ministero, nella quale possono essere riconosciuti, nei limiti delle risorse a tal fine disponibili, gli importi che maturano ai sensi dei commi seguenti, da utilizzare per le finalita' previste dall'articolo 23. 2. A ciascuna impresa cinematografica e audiovisiva sono riconosciuti importi calcolati in base ai risultati economici, culturali e artistici e di diffusione presso il pubblico nazionale e internazionale, ottenuti da opere cinematografiche e audiovisive da essa prodotte ovvero distribuite in Italia e all'estero, secondo le seguenti modalita' e secondo le ulteriori disposizioni contenute nel decreto di cui all'articolo 25: a) per le opere cinematografiche, si tiene conto degli incassi ottenuti nelle sale cinematografiche italiane dai film realizzati, anche in relazione al rapporto fra gli incassi ottenuti e i relativi costi di produzione e distribuzione, nonche' di ulteriori parametri di valutazione oggettivi stabiliti dal decreto di cui all'articolo 25, quali, fra gli altri, i ricavi derivanti dallo sfruttamento dei diritti attraverso tutte le piattaforme di diffusione, in Italia e all'estero, nonche' la partecipazione e il conseguimento di riconoscimenti in rassegne e concorsi internazionali di livello primario e secondo la misura, le specifiche, le limitazioni e le eventuali maggiorazioni contenute nel medesimo decreto; b) per le opere audiovisive, si tiene conto, in particolare, della durata dell'opera realizzata, dei relativi costi medi orari di realizzazione, nonche' di ulteriori parametri di valutazione oggettivi stabiliti dal decreto di cui all'articolo 25, quali, fra gli altri, i ricavi derivanti dallo sfruttamento dei diritti attraverso tutte le piattaforme di diffusione, in Italia e all'estero, nonche' la partecipazione e il conseguimento di riconoscimenti in rassegne e concorsi internazionali di livello primario, secondo la misura, le specifiche, le limitazioni e le eventuali maggiorazioni contenute nel decreto di cui all'articolo 25; c) possono essere introdotti meccanismi premianti rispetto ai risultati ottenuti da particolari tipologie di opere, fra cui le opere prime e seconde, i documentari, le opere d'animazione, ovvero ai risultati ottenuti, anche con riferimento alla distribuzione internazionale, in determinati canali distributivi e anche in determinati periodi dell'anno, con particolare riferimento ai mesi estivi, ovvero su particolari mercati; il decreto di cui all'articolo 25 puo' prevedere che gli incentivi siano prioritariamente utilizzati per lo sviluppo di opere audiovisive e cinematografiche ovvero per la produzione e distribuzione di particolari tipologie di opere ovvero per particolari modalita' distributive, avuto riguardo alle oggettive difficolta' nella produzione, nel reperimento di finanziamenti e nella distribuzione delle medesime opere. 3. I contributi alla produzione previsti dall'articolo 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, ancora non erogati alle imprese di produzione, confluiscono nella posizione contabile di ciascuna impresa, secondo modalita' stabilite con il decreto di cui all'articolo 25 della presente legge, tenendo conto anche degli atti di disposizione di tali contributi aventi data certa anteriore al 31 dicembre 2015, compatibili con le finalita' previste dal medesimo articolo 10 del citato decreto legislativo n. 28 del 2004 e dai relativi decreti attuativi.
Note all'art. 24: Si riporta il testo dell'articolo 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28 (Riforma della disciplina in materia di attivita' cinematografiche, a norma dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 febbraio 2004, n. 29, S.O.: "Art.10. Incentivi alla produzione. 1. A favore delle imprese di produzione dei film di cui all'articolo 2, commi 2, 4 e 5, del presente decreto, riconosciuti di nazionalita' italiana ai sensi dell'articolo 5, e' concesso, su istanza dell'interessato diretta al Direttore generale competente, a seguito delle verifiche effettuate dalla Commissione, un contributo calcolato in percentuale sulla misura degli incassi, al lordo delle imposte, realizzati dai film proiettati nelle sale cinematografiche, per la durata massima di diciotto mesi dalla prima proiezione in pubblico, con l'esclusione di ogni altro provento in qualsiasi modo ottenuto per l'utilizzo dell'opera. Non sono concessi contributi per opere che, nel suddetto periodo, abbiano realizzato incassi inferiori ad un limite minimo fissato con il decreto ministeriale di cui al comma 3. 2. Il contributo di cui al comma 1 e' destinato prioritariamente all'ammortamento dei mutui contratti per la produzione del film e finanziati ai sensi dell'articolo 12, comma 3, lettera a), e per il residuo entra nel patrimonio dell'impresa anche al fine del reinvestimento, da parte del medesimo beneficiario, nella produzione di film che abbiano i requisiti di cui all'articolo 5, secondo le modalita' indicate nel decreto ministeriale di cui al comma 4. 3. La misura percentuale del contributo di cui al comma 1 e' articolata con criterio progressivo in base a scaglioni, per gli incassi fino ad un ammontare stabilito con il decreto ministeriale di cui al comma 4. Per gli incassi superiori a tale ammontare, si applica il medesimo criterio, con la fissazione, da effettuarsi nel decreto ministeriale di cui al comma 4, di un limite massimo ammissibile a contributo, determinato in base al costo di produzione del film, attestato da societa' di certificazione e revisione legalmente riconosciute. 4. Con decreto ministeriale sono stabiliti il tetto massimo di risorse finanziarie, a valere sulla quota cinema del Fondo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, destinate al contributo di cui al comma 1 ed a quello di cui al comma 5, le modalita' tecniche di erogazione dei medesimi, i tempi e le modalita' dell'eventuale reinvestimento nella produzione del contributo di cui al comma 1, nonche' le modalita' tecniche di monitoraggio circa l'impiego dei contributi erogati. Con il medesimo decreto sono, altresi', definite la periodicita' di rilevazione degli incassi lordi ai fini della liquidazione dei contributi di cui al comma 1 ed al comma 5, e la percentuale del contributo di cui al comma 1 da versare alla Societa' italiana degli autori ed editori, di seguito denominata: «SIAE», ai sensi dell'articolo 11, comma 2, come corrispettivo del servizio di rilevazione. 5. Per i film di cui al comma 1 e' riconosciuto un ulteriore contributo in favore del regista e degli autori del soggetto e della sceneggiatura cittadini italiani o dell'Unione europea, calcolato in percentuale sulla misura degli incassi, come individuati al medesimo comma 1. Il contributo e' erogato nella percentuale stabilita con il decreto ministeriale di cui al comma 4. 6. Il contributo di cui al comma 1 e' revocato nei casi di violazione delle prescrizioni del decreto ministeriale di cui al comma 4. Il provvedimento di revoca comporta l'inammissibilita', per i successivi cinque anni, di ogni successiva istanza del medesimo soggetto finalizzata all'ottenimento di benefici a carico dello Stato.".