Art. 24 
 
 
 Detenzione dei prodotti vitivinicoli a scopo di commercio e divieti 
 
  1. Si intendono detenuti a scopo di commercio i mosti e i vini  che
si trovano nelle cantine  o  negli  stabilimenti  o  nei  locali  dei
produttori e dei commercianti. 
  2. I mosti e i vini in bottiglia o in altri recipienti di contenuto
non superiore a 60 litri, muniti  di  chiusura  e  di  etichetta,  si
intendono posti in vendita per il consumo, anche  se  detenuti  nelle
cantine  e  negli  stabilimenti  enologici  dei  produttori   e   dei
commercianti all'ingrosso. 
  3. Non e' considerato posto in vendita per il consumo  il  vino  in
bottiglia  in  corso  di  invecchiamento  presso  i  produttori  e  i
commercianti all'ingrosso, nonche' il vino contenuto in  bottiglie  o
in recipienti fino a 60 litri, in corso di lavorazione,  elaborazione
o confezionamento, oppure destinato al consumo familiare o  aziendale
del produttore, purche' la partita dei recipienti  sia  ben  distinta
dalle altre e su di essa sia presente un cartello che  ne  specifichi
la destinazione o il tipo di lavorazione in corso e, in tale caso, il
lotto di appartenenza. 
  4. Ai  fini  della  presente  legge  non  costituisce  chiusura  la
chiusura provvisoria di fermentazione dei vini spumanti  e  dei  vini
frizzanti preparati con il sistema della fermentazione in bottiglia. 
  5. E' vietata la detenzione a scopo di commercio dei  mosti  e  dei
vini non rispondenti alle definizioni stabilite o  che  hanno  subito
trattamenti e aggiunte non consentiti o che provengono da varieta' di
vite non iscritte come uva  da  vino  nel  registro  nazionale  delle
varieta' di vite,  secondo  le  regole  ivi  previste,  salvo  quanto
stabilito dal decreto di cui all'articolo 61, comma 1. Il divieto  di
cui al primo periodo non si applica agli  stabilimenti  che  lavorano
mosti e succhi destinati  all'alimentazione  umana  il  cui  processo
produttivo non prevede la fermentazione, purche' la rintracciabilita'
dei prodotti lavorati sia garantita conformemente alle  modalita'  da
determinare con decreto del Ministero. 
  6. Il divieto di cui al comma 5 si applica altresi' ai mosti  e  ai
vini che: 
    a) all'analisi organolettica o chimica o microbiologica risultano
alterati per malattia o avariati in misura tale da essere considerati
inutilizzabili per il consumo, salvo che siano denaturati secondo  le
modalita' previste dall'articolo 25, comma 3; 
    b) contengono una delle seguenti sostanze: 
      1) bromo organico; 
      2) cloro organico; 
      3) fluoro; 
      4)   alcol   metilico   in   quantita'    superiore    a    350
milligrammi/litro per i vini rossi e a 250  milligrammi/litro  per  i
vini bianchi e rosati; 
    c)   all'analisi   chimica   risultano   contenere   residui   di
ferro-cianuro di potassio e suoi derivati a trattamento  ultimato,  o
che hanno subito tale trattamento in  violazione  delle  disposizioni
contenute nei decreti di cui all'articolo 4. 
  7. Il vino, la cui acidita' volatile espressa in  grammi  di  acido
acetico per litro supera i limiti previsti  dalla  vigente  normativa
dell'Unione  europea,  non  puo'  essere  detenuto  se   non   previa
denaturazione con la sostanza rivelatrice e le modalita' indicate nel
decreto del Ministro, emanato  di  concerto  con  il  Ministro  della
salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Il prodotto
denaturato deve essere assunto in  carico  nei  registri  obbligatori
entro il giorno stesso  della  denaturazione  in  un  apposito  conto
separato e puo' essere ceduto e spedito  soltanto  agli  acetifici  o
alle distillerie. Tale disposizione si  applica  anche  ai  vini  nei
quali e' in corso la fermentazione acetica.