Art. 24 Esecuzione 1. Le regioni e le provincie autonome abrogano o modificano le misure adottate per proteggersi dall'introduzione e dalla diffusione dell'organismo specificato in modo da renderle conformi al presente decreto e ne informano immediatamente il Servizio fitosanitario centrale. 2. Il Servizio fitosanitario nazionale puo' avvalersi del supporto del Corpo forestale dello Stato e dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) per la verifica del rispetto delle disposizioni di cui al presente decreto. 3. Le misure fitosanitarie obbligatorie di cui al presente decreto sono eseguite dai proprietari o conduttori, a qualunque titolo, dei terreni agricoli e delle aree non agricole ricadenti nella zona delimitata che ne annotano l'esecuzione nel quaderno di campagna di cui al decreto ministeriale 12 gennaio 2015, secondo le modalita' da esso definite. 4. Il Servizio fitosanitario regionale puo' stabilire, in caso di motivata necessita', un intervento diretto per adempiere agli obblighi del presente decreto.