Art. 24 Fondo nazionale per il servizio civile 1. Il servizio civile universale e' finanziato dal Fondo nazionale per il servizio civile, istituito ai sensi dell'articolo 19 della legge 8 luglio 1998, n. 230, e collocato presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Al Fondo affluiscono tutte le risorse di cui all'articolo 11 della legge 6 marzo 2001, n. 64, nonche' le risorse comunitarie destinate all'attuazione degli interventi di servizio civile universale. Resta ferma la possibilita' per i soggetti privati di concorrere alle forme di finanziamento previste dall'articolo 11 della legge 6 marzo 2001, n. 64. 2. Ai fini dell'erogazione dei trattamenti previsti dal presente decreto, la Presidenza del Consiglio dei ministri cura l'amministrazione e la programmazione annuale delle risorse di cui al Fondo nazionale per il servizio civile, formulando annualmente, entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, un apposito documento di programmazione finanziaria, previo parere della Consulta nazionale del servizio civile universale e della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. Il documento di programmazione finanziaria puo' essere variato con apposita nota infrannuale, ove se ne manifesti l'esigenza e sussistano adeguate risorse finanziarie disponibili. La nota di variazione e' predisposta con le stesse formalita' del documento di programmazione finanziaria entro il 30 settembre dell'anno di riferimento. 3. Il documento di programmazione finanziaria di cui al comma 2, in relazione alle risorse disponibili stabilisce: a) il contingente complessivo degli operatori volontari da avviare al servizio civile universale nell'anno di riferimento con l'indicazione del numero di: 1. operatori volontari da avviare in Italia; 2. operatori volontari da avviare all'estero; 3. operatori volontari impegnati in interventi in Italia, che possono svolgere un periodo di servizio nei Paesi dell'Unione europea secondo le modalita' previste dall'articolo 12, comma 1; 4. operatori volontari per l'accompagnamento dei grandi invalidi e ciechi civili di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 288 e all'articolo 40 della legge 27 dicembre 2002, n. 289; b) la quota delle risorse del Fondo da utilizzare per le spese di funzionamento ai sensi dell'articolo 7 della legge 6 marzo 2001, n. 64; c) la quota di risorse del Fondo vincolata, a richiesta dei conferenti, ai sensi dell'articolo 11, comma 2, della legge 6 marzo 2001, n. 64, allo sviluppo di programmi di intervento in aree e settori di impiego specifico; d) la quantificazione e le modalita' di erogazione dei contributi da erogare alle regioni o province autonome per le attivita' di cui all'articolo 7, comma 3, nonche' la quota relativa ai contributi da erogare agli enti di servizio civile universale per le attivita' di cui agli articoli 12, comma 2, e 13, comma 2; e) la quantificazione dell'assegno mensile da corrispondere agli operatori volontari in Italia e all'estero, nonche' gli eventuali oneri assicurativi e accessori. 4. Al Fondo nazionale per il servizio civile di cui al presente articolo continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 16 settembre 1999, n. 324, convertito con modificazioni dalla legge 12 novembre 1999, n. 424, nonche' le disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 e successive modificazioni e le previsioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 286 del 7 dicembre 2010.
Note all'art. 24: - Si riporta il testo dell'art. 19 della legge 8 luglio 1998, n. 230 (Nuove norme in materia di obiezione di coscienza): «Art. 19. - 1. Per l'assolvimento dei compiti previsti dalla presente legge e' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Fondo nazionale per il servizio civile degli obiettori di coscienza. 2. Tutte le spese recate dalla presente legge sono finanziate nell'ambito e nei limiti delle disponibilita' del Fondo. 3. La dotazione del Fondo e' determinata in lire 120 miliardi a decorrere dal 1998. 4. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 120 miliardi a decorrere dal 1998, si provvede mediante utilizzo dell'autorizzazione di spesa recata dalla legge 15 dicembre 1972, n. 772, e successive modificazioni e integrazioni, iscritta, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, all'unita' previsionale di base 8.1.2.1 «obiezione di coscienza» (capitolo 1403) dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno 1998, e corrispondenti proiezioni per gli anni successivi.». - Per il testo dell'art. 11 della legge 6 marzo 2001, n. 64 (Istituzione del servizio civile nazionale) si veda nelle note all'art. 1. - Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 288 (Provvidenze in favore dei grandi invalidi): «Art. 1 (Assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare). - 1. (Omissis). 2. A decorrere dal 1° gennaio 2003, qualora gli enti preposti non siano in grado di procedere, entro sessanta giorni dalla ricezione della richiesta, all'assegnazione degli accompagnatori di cui al secondo comma dell'art. 21 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, ai grandi invalidi affetti dalle infermita' di cui alle lettere A), numeri 1), 2), 3) e 4), secondo comma, e A-bis) della tabella E allegata al medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978, che, alla data di entrata in vigore della presente legge, fruiscono di un accompagnatore militare in servizio obbligatorio di leva o di un accompagnatore del servizio civile compete, in sostituzione, un assegno mensile esente da imposte di 878 euro per dodici mensilita', nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 3, comma 1. 3. L'assegno sostitutivo dell'accompagnatore di cui al comma 2 puo' essere adeguato con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, nell'ambito delle risorse del fondo di cui all'art. 2. 4. Entro il 30 aprile 2003, e successivamente entro il 30 aprile di ciascun anno, con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, si procede all'accertamento del numero degli assegni corrisposti a tale data in sostituzione dell'accompagnatore e, fatta salva l'applicazione in via prioritaria della disposizione di cui al comma 2, si provvede, nell'ambito delle risorse disponibili e previa definizione delle procedure da seguire per la corresponsione dei benefici economici, alla determinazione del numero degli assegni che potranno, a tale titolo, essere liquidati agli altri aventi diritto, dando la precedenza a coloro che abbiano fatto richiesta del servizio di accompagnamento almeno una volta nel triennio precedente la data di entrata in vigore della presente legge e ai quali gli enti preposti non siano stati ne' siano in grado di assicurarlo. Ove spettante, nell'ambito delle risorse disponibili, in favore dei grandi invalidi affetti dalle infermita' di cui alle lettere A), numeri 1), 2), 3) e 4), secondo comma e A-bis) della tabella E allegata al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978, verra' corrisposto un assegno sostitutivo mensile esente da imposte pari a 878 euro per dodici mensilita'; per i soggetti con infermita' di cui alle lettere B), numero 1); C); D) ed E), numero 1), della medesima tabella E, tale assegno sara' corrisposto in misura ridotta al 50 per cento. 5. Alla liquidazione degli assegni di cui alla presente legge provvedono le amministrazioni e gli enti gia' competenti alla liquidazione dei trattamenti pensionistici agli aventi diritto.». - Si riporta il testo dell'art. 40 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato): «Art. 40 (Utilizzo degli obiettori di coscienza e dei volontari del servizio civile nazionale come accompagnatori dei ciechi civili). - 1. Gli obiettori di coscienza di cui alla legge 8 luglio 1998, n. 230, e i volontari del servizio civile nazionale di cui alla legge 6 marzo 2001, n. 64, possono essere impiegati per lo svolgimento del servizio di accompagnamento ai ciechi civili, di cui alla legge 27 maggio 1970, n. 382, che ne facciano richiesta. 2. Possono presentare la richiesta di cui al comma 1 i ciechi civili che svolgono un'attivita' lavorativa o sociale o abbiano la necessita' dell'accompagnamento per motivi sanitari. 3. La sussistenza delle condizioni previste dal comma 2 e' certificata dal datore di lavoro per i lavoratori dipendenti, dagli ordini e dagli albi professionali per i lavoratori autonomi, dagli enti o dalle associazioni per coloro che svolgono attivita' sociale, dal medico di famiglia quando l'accompagnamento e' necessario per motivi sanitari e per periodi determinati. 4. L'indennita' di accompagnamento ai ciechi assoluti prevista dagli articoli 4 e 7 della citata legge n. 382 del 1970 e l'indennita' speciale dei ciechi civili ventesimisti istituita dall'art. 3 della legge 21 novembre 1988, n. 508, sono ridotte di 93 euro mensili nel periodo nel quale i beneficiari delle suddette indennita' usufruiscono del servizio di accompagnamento di cui al presente articolo. 5. Le economie derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 4 sono utilizzate per incrementare in misura equivalente il Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'art. 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.». - Si riporta il testo dell'art. 7 della legge 6 marzo 2001, n. 64 (Istituzione del servizio civile nazionale): «Art. 7 (Ufficio nazionale per il servizio civile). - 1. L'Ufficio nazionale per il servizio civile, di cui all'art. 8 della legge 8 luglio 1998, n. 230, cura l'organizzazione, l'attuazione e lo svolgimento del servizio civile nazionale, fino alla costituzione dell'Agenzia per il servizio civile di cui all'art. 10, comma 7, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. 2. Per le finalita' di cui al comma 1, l'Ufficio nazionale per il servizio civile approva i progetti di impiego predisposti dalle amministrazioni statali e regionali e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, nonche' dagli enti locali e dagli altri enti in possesso dei requisiti di cui all'art. 11 della legge n. 230 del 1998, assicurando e coordinando la coerenza di progetti e convenzioni con le finalita' della presente legge e la programmazione nazionale. 3. Le spese di funzionamento dell'Ufficio nazionale per il servizio civile sono definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri nel limite massimo del 5 per cento delle risorse finanziarie del Fondo nazionale per il servizio civile, di cui all'art. 11, comma 1, lettera a). 4. Lo statuto dell'Agenzia di cui all'art. 10, comma 7, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, prevede la costituzione di sedi della stessa Agenzia nelle regioni e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, dotate di autonomia gestionale e operativa, prevedendo anche forme di consultazione con le regioni, le province autonome e gli enti locali.». - Per il testo dell'art. 11 della legge 6 marzo 2001, n. 64 (Istituzione del servizio civile nazionale) si veda nelle note all'art. 1. - Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto-legge 16 settembre 1999, n. 324 (Disposizioni urgenti in materia di servizio civile), convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 1999, n. 424: «Art. 1. - 1. E' istituita la contabilita' speciale del Fondo nazionale per il servizio civile di cui all'art. 19 della legge 8 luglio 1998, n. 230. Il Fondo e' integrato per l'anno 1999 di lire 51 miliardi. 2. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando per l'anno 1999 quanto a lire 20 miliardi l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri, quanto a lire 25,776 miliardi l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale e quanto a lire 5,224 miliardi l'accantonamento relativo al Ministero della difesa. 3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.». - Il decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 (Riforma dei controlli di regolarita' amministrativa e contabile e potenziamento dell'attivita' di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'art. 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 agosto 2011, n. 179. - Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010 (Disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 dicembre 2010, n. 286.