Art. 24 
 
 
            Modifiche della legge 26 ottobre 1995, n. 447 
 
  1. All'articolo  2  della  legge  26  ottobre  1995,  n.  447  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 6, l'ultimo periodo e' soppresso; 
    b) il comma 7 e' sostituito dal seguente: «7. La  professione  di
tecnico competente in acustica puo' essere svolta  previa  iscrizione
nell'elenco dei tecnici competenti in acustica.»; 
    c) il comma 8 e' abrogato. 
 
          Note all'art. 24: 
              - Per il testo dell'art. 2 della legge 26 ottobre 1995,
          n. 447, come modificato dal presente decreto, si veda nelle
          note all'art. 9.