Art. 24 Modifiche della legge 26 ottobre 1995, n. 447 1. All'articolo 2 della legge 26 ottobre 1995, n. 447 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 6, l'ultimo periodo e' soppresso; b) il comma 7 e' sostituito dal seguente: «7. La professione di tecnico competente in acustica puo' essere svolta previa iscrizione nell'elenco dei tecnici competenti in acustica.»; c) il comma 8 e' abrogato.
Note all'art. 24: - Per il testo dell'art. 2 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, come modificato dal presente decreto, si veda nelle note all'art. 9.