Art. 24 Assegnazioni temporanee e invio in missione 1. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministero dell'istruzione dell'universita' e della ricerca, puo' inviare, per esigenze di servizio, personale docente e dirigenti scolastici, in assegnazione temporanea presso scuole statali all'estero ed altre iniziative disciplinate dal presente decreto legislativo, per una durata di un anno scolastico, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili. Il personale di cui al presente comma e' individuato sulla base delle graduatorie di cui all'articolo 19 comma 4. Il personale e' collocato fuori ruolo e conserva, per l'intera durata della missione, la sede occupata nel territorio nazionale. 2. Per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo d'istruzione, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministero dell'istruzione dell'universita' e della ricerca, invia in missione o in viaggio di servizio il personale necessario alla formazione delle relative commissioni secondo le disposizioni vigenti in materia nel territorio nazionale.