Art. 24 
 
 
                              Assemblea 
 
  1.  Nell'assemblea   delle   associazioni,   riconosciute   o   non
riconosciute, del Terzo settore hanno diritto di  voto  tutti  coloro
che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati, salvo
che l'atto costitutivo o lo statuto non dispongano diversamente. 
  2. Ciascun associato ha un voto. Agli associati che siano enti  del
Terzo settore l'atto costitutivo o lo statuto possono attribuire piu'
voti, sino ad un massimo di cinque, in proporzione al numero dei loro
associati o aderenti. Si applica l'articolo 2373 del  codice  civile,
in quanto compatibile. 
  3. Se l'atto costitutivo o lo statuto non dispongono  diversamente,
ciascun associato puo' farsi rappresentare nell'assemblea da un altro
associato mediante delega  scritta,  anche  in  calce  all'avviso  di
convocazione. Ciascun associato puo' rappresentare sino ad un massimo
di tre associati  nelle  associazioni  con  un  numero  di  associati
inferiore a cinquecento e di cinque associati in quelle con un numero
di associati non inferiore a cinquecento. Si applicano i commi quarto
e quinto dell'articolo 2372 del codice civile, in quanto compatibili. 
  4. L'atto costitutivo o lo statuto possono  prevedere  l'intervento
all'assemblea   mediante   mezzi    di    telecomunicazione    ovvero
l'espressione del voto  per  corrispondenza  o  in  via  elettronica,
purche'  sia  possibile  verificare  l'identita'  dell'associato  che
partecipa e vota. 
  5. L'atto costitutivo o lo statuto delle associazioni che hanno  un
numero di associati non inferiore a cinquecento possono  prevedere  e
disciplinare la costituzione e lo svolgimento di assemblee  separate,
comunque denominate, anche rispetto a specifiche  materie  ovvero  in
presenza di particolari  categorie  di  associati  o  di  svolgimento
dell'attivita' in piu'  ambiti  territoriali.  A  tali  assemblee  si
applicano le disposizioni di cui ai commi  terzo,  quarto,  quinto  e
sesto dell'articolo 2540 del codice civile, in quanto compatibili. 
  6. Le disposizioni di cui al presente articolo si  applicano  anche
alle  fondazioni  del  Terzo  settore  il  cui  statuto  preveda   la
costituzione di  un  organo  assembleare  o  di  indirizzo,  comunque
denominato, in quanto compatibili ed ove non derogate dallo statuto. 
 
          Note all'art. 24: 
              - Si riportano gli articoli  2372  e  2373  del  codice
          civile: 
              «Art. 2372 (Rappresentanza nell'assemblea). - Coloro ai
          quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare
          nell'assemblea salvo che,  nelle  societa'  che  non  fanno
          ricorso al mercato del capitale di rischio e nelle societa'
          cooperative,   lo   statuto   disponga   diversamente.   La
          rappresentanza deve  essere  conferita  per  iscritto  e  i
          documenti relativi devono essere conservati dalla societa'. 
              Nelle  societa'  che  fanno  ricorso  al  mercato   del
          capitale di rischio la rappresentanza puo' essere conferita
          solo per  singole  assemblee,  con  effetto  anche  per  le
          successive convocazioni, salvo che  si  tratti  di  procura
          generale  o  di  procura   conferita   da   una   societa',
          associazione,  fondazione  o  altro   ente   collettivo   o
          istituzione ad un proprio dipendente. 
              La delega non puo' essere rilasciata con  il  nome  del
          rappresentante in bianco ed e' sempre revocabile nonostante
          ogni  patto  contrario.  Il   rappresentante   puo'   farsi
          sostituire solo da chi  sia  espressamente  indicato  nella
          delega. 
              Se la rappresentanza  e'  conferita  ad  una  societa',
          associazione,  fondazione  od  altro  ente   collettivo   o
          istituzione, questi possono delegare  soltanto  un  proprio
          dipendente o collaboratore. 
              La rappresentanza non  puo'  essere  conferita  ne'  ai
          membri degli organi amministrativi  o  di  controllo  o  ai
          dipendenti  della  societa',  ne'  alle  societa'  da  essa
          controllate o ai membri degli organi  amministrativi  o  di
          controllo o ai dipendenti di queste. 
              La stessa persona non puo' rappresentare  in  assemblea
          piu' di venti soci o, se si tratta di societa' previste nel
          secondo comma di questo articolo, piu' di cinquanta soci se
          la societa' ha capitale non superiore a cinque  milioni  di
          euro, piu'  di  cento  soci  se  la  societa'  ha  capitale
          superiore a cinque  milioni  di  euro  e  non  superiore  a
          venticinque milioni di euro, e piu' di duecento soci se  la
          societa' ha capitale superiore  a  venticinque  milioni  di
          euro. 
              Le disposizioni del quinto e del sesto comma di  questo
          articolo si applicano anche nel caso di girata delle azioni
          per procura. 
              Le disposizioni del quinto e del  sesto  comma  non  si
          applicano alle societa'  con  azioni  quotate  nei  mercati
          regolamentati diverse  dalle  societa'  cooperative.  Resta
          fermo quanto previsto dall'art. 2539.». 
              «Art. 2373 (Conflitto d'interessi). - La  deliberazione
          approvata con il voto determinante di coloro  che  abbiano,
          per conto proprio o di terzi, un interesse in conflitto con
          quello della societa' e' impugnabile a norma dell'art. 2377
          qualora possa recarle danno. 
              Gli   amministratori   non   possono    votare    nelle
          deliberazioni  riguardanti  la  loro   responsabilita'.   I
          componenti del consiglio di  gestione  non  possono  votare
          nelle deliberazioni riguardanti la nomina, la revoca  o  la
          responsabilita' dei consiglieri di sorveglianza.». 
              - Si riporta l'art. 2540 del codice civile: 
              «Art. 2540 (Assemblee separate). -  L'atto  costitutivo
          delle societa' cooperative puo' prevedere lo svolgimento di
          assemblee separate, anche  rispetto  a  specifiche  materie
          ovvero in presenza di particolari categorie di soci. 
              Lo  svolgimento  di  assemblee  separate  deve   essere
          previsto quando la societa' cooperativa ha piu' di  tremila
          soci e svolge la propria attivita' in piu' province  ovvero
          se ha  piu'  di  cinquecento  soci  e  si  realizzano  piu'
          gestioni mutualistiche. 
              L'atto costitutivo stabilisce il luogo, i criteri e  le
          modalita' di convocazione e di partecipazione all'assemblea
          generale dei soci delegati  e  assicura  in  ogni  caso  la
          proporzionale rappresentanza delle minoranze espresse dalle
          assemblee separate. 
              I delegati debbono essere soci. Alla assemblea generale
          possono assistere anche i soci che hanno preso  parte  alle
          assemblee separate. 
              Le  deliberazioni  della  assemblea  generale   possono
          essere impugnate ai sensi dell'art.  2377  anche  dai  soci
          assenti e dissenzienti  nelle  assemblee  separate  quando,
          senza i voti espressi dai delegati delle assemblee separate
          irregolarmente  tenute,  verrebbe   meno   la   maggioranza
          richiesta per la validita' della deliberazione. 
              Le deliberazioni delle assemblee separate  non  possono
          essere autonomamente impugnate. 
              Le disposizioni del presente articolo non si  applicano
          alle  societa'  cooperative   con   azioni   ammesse   alla
          quotazione in mercati regolamentati.».