Art. 24 
 
 
Utilizzo nel sito di produzione delle terre  e  rocce  escluse  dalla
                         disciplina rifiuti 
 
  1.  Ai  fini  dell'esclusione  dall'ambito  di  applicazione  della
normativa sui rifiuti, le  terre  e  rocce  da  scavo  devono  essere
conformi ai requisiti di cui all'articolo 185, comma 1,  lettera  c),
del decreto legislativo 3 aprile  2006,  n.  152,  e  in  particolare
devono essere utilizzate  nel  sito  di  produzione.  Fermo  restando
quanto previsto  dall'articolo  3,  comma  2,  del  decreto-legge  25
gennaio 2012, n. 2, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  24
marzo 2012, n. 28, la  non  contaminazione  e'  verificata  ai  sensi
dell'allegato 4 del presente regolamento. 
  2. Ferma restando l'applicazione dell'articolo 11, comma 1, ai fini
del presente articolo, le terre  e  rocce  da  scavo  provenienti  da
affioramenti  geologici  naturali  contenenti   amianto   in   misura
superiore al valore determinato ai sensi dell'articolo  4,  comma  4,
possono essere riutilizzate esclusivamente  nel  sito  di  produzione
sotto diretto controllo delle autorita' competenti.  A  tal  fine  il
produttore ne da' immediata comunicazione all'Agenzia  di  protezione
ambientale  e  all'Azienda  sanitaria  territorialmente   competenti,
presentando  apposito  progetto  di  riutilizzo.  Gli  organismi   di
controllo sopra individuati  effettuano  le  necessarie  verifiche  e
assicurano il rispetto delle condizioni di cui al primo periodo. 
  3. Nel caso in cui la produzione di terre e rocce da scavo  avvenga
nell'ambito della realizzazione di opere  o  attivita'  sottoposte  a
valutazione di impatto ambientale, la sussistenza delle condizioni  e
dei requisiti di cui all'articolo  185,  comma  1,  lettera  c),  del
decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.  152,  e'  effettuata  in  via
preliminare, in funzione del livello di progettazione e  in  fase  di
stesura dello studio  di  impatto  ambientale  (SIA),  attraverso  la
presentazione di un «Piano preliminare  di  utilizzo  in  sito  delle
terre e rocce da scavo escluse  dalla  disciplina  dei  rifiuti»  che
contenga: 
    a) descrizione dettagliata delle opere da realizzare, comprese le
modalita' di scavo; 
    b) inquadramento ambientale del sito (geografico, geomorfologico,
geologico, idrogeologico, destinazione d'uso delle aree attraversate,
ricognizione dei siti a rischio potenziale di inquinamento); 
    c) proposta del piano di caratterizzazione delle terre e rocce da
scavo da eseguire nella fase di progettazione  esecutiva  o  comunque
prima dell'inizio dei lavori, che contenga almeno: 
      1. numero e caratteristiche dei punti di indagine; 
      2. numero e modalita' dei campionamenti da effettuare; 
      3. parametri da determinare; 
    d) volumetrie previste delle terre e rocce da scavo; 
    e) modalita' e volumetrie previste delle terre e rocce  da  scavo
da riutilizzare in sito. 
  4. In fase di progettazione esecutiva o comunque prima  dell'inizio
dei lavori, in conformita' alle previsioni del «Piano preliminare  di
utilizzo  in  sito  delle  terre  e  rocce  da  scavo  escluse  dalla
disciplina  dei  rifiuti»  di  cui  al  comma  2,  il  proponente   o
l'esecutore: 
    a) effettua il campionamento dei terreni,  nell'area  interessata
dai lavori, per la loro caratterizzazione al fine  di  accertarne  la
non contaminazione ai fini  dell'utilizzo  allo  stato  naturale,  in
conformita' con quanto pianificato in fase di autorizzazione; 
    b) redige,  accertata  l'idoneita'  delle  terre  e  rocce  scavo
all'utilizzo ai sensi e per gli effetti dell'articolo 185,  comma  1,
lettera c), del  decreto  legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,  un
apposito progetto in cui sono definite: 
      1. le volumetrie definitive di scavo delle terre e rocce; 
      2. la quantita' delle terre e rocce da riutilizzare; 
      3. la collocazione e durata dei depositi delle terre e rocce da
scavo; 
      4. la collocazione definitiva delle terre e rocce da scavo. 
  5. Gli esiti delle attivita' eseguite ai sensi  del  comma  3  sono
trasmessi  all'autorita'  competente  e  all'Agenzia  di   protezione
ambientale territorialmente competente, prima dell'avvio dei lavori. 
  6. Qualora in fase di  progettazione  esecutiva  o  comunque  prima
dell'inizio dei lavori non venga accertata l'idoneita' del  materiale
scavato all'utilizzo ai sensi dell'articolo 185, comma 1, lettera c),
le terre e rocce sono gestite come rifiuti ai sensi  della  Parte  IV
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 
 
          Note all'art. 24: 
              - Si riporta il testo dell'art. 185, comma  1,  lettera
          c) del citato decreto legislativo n. 152 del 2006: 
              «Art. 185 (Esclusioni dall'ambito di  applicazione).  -
          (omissis); 
              c) il suolo non  contaminato  e  altro  materiale  allo
          stato  naturale  escavato  nel  corso   di   attivita'   di
          costruzione, ove sia certo che esso verra'  riutilizzato  a
          fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito
          in cui e' stato escavato; 
              (omissis).». 
              - Si riporta il testo dell'art. 3, comma 2, del  citato
          decreto-legge n. 2 del 2012: 
              «Art. 3. (Interpretazione autentica dell'art.  185  del
          decreto  legislativo  n.  152  del  2006,  disposizioni  in
          materia  di  matrici  materiali  di  riporto  e   ulteriori
          disposizioni in materia di rifiuti). - (omissis). 
              2. Fatti salvi gli accordi di programma per la bonifica
          sottoscritti prima della data di entrata  in  vigore  della
          presente disposizione che rispettano le norme in materia di
          bonifica vigenti al tempo  della  sottoscrizione,  ai  fini
          dell'applicazione dell'art. 185, comma 1, lettere b) e  c),
          del  decreto  legislativo  n.  152  del  2006,  le  matrici
          materiali di riporto devono essere  sottoposte  a  test  di
          cessione  effettuato  sui  materiali  granulari  ai   sensi
          dell'art.  9  del  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  5
          febbraio 1998, pubblicato nel  supplemento  ordinario  alla
          Gazzetta Ufficiale 16 aprile 1998, n.  88,  ai  fini  delle
          metodiche   da   utilizzare   per   escludere   rischi   di
          contaminazione delle acque sotterranee e, ove  conformi  ai
          limiti del  test  di  cessione,  devono  rispettare  quanto
          previsto dalla legislazione vigente in materia di  bonifica
          dei siti contaminati. 
              (omissis).». 
              - Per i riferimenti  della  Parte  Quarta,  del  citato
          decreto legislativo n. 152 del 2006,  si  veda  nelle  note
          alle premesse.