Art. 24 
 
Modifiche all'articolo 76 del decreto legislativo 6  settembre  2011,
                               n. 159 
 
  1. All'articolo 76 del decreto legislativo  6  settembre  2011,  n.
159, il comma 6 e' sostituito dal seguente: 
  «6. Chi omette di adempiere  ai  doveri  informativi  di  cui  alla
lettera  a)  del  comma  2   dell'articolo   34-bis   nei   confronti
dell'amministratore giudiziario e' punito con la reclusione da uno  a
quattro anni. Alla condanna consegue la confisca dei beni  acquistati
e  dei  pagamenti  ricevuti  per  i  quali   e'   stata   omessa   la
comunicazione». 
  2. All'articolo 76, comma 8, del decreto  legislativo  6  settembre
2011, n. 159, al primo periodo, le parole: «da  uno  a  cinque  anni»
sono sostituite dalle seguenti: «da uno a sei anni». 
 
          Note all'art. 24: 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  76  del  citato
          decreto  legislativo  6  settembre  2011,  n.   159,   come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art. 76. (Altre sanzioni penali). - 1. La persona che,
          avendo ottenuto l'autorizzazione di  cui  all'articolo  12,
          non rientri nel termine stabilito nel comune  di  soggiorno
          obbligato, o non osservi le  prescrizioni  fissate  per  il
          viaggio, ovvero si allontani dal comune ove ha  chiesto  di
          recarsi, e' punita con la reclusione da due a cinque  anni;
          e' consentito l'arresto anche fuori dei casi di flagranza. 
              2. Chiunque violi il divieto  di  cui  all'articolo  3,
          commi 4 e 5, e' punito con la reclusione da uno a tre  anni
          e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164.  Gli  strumenti,
          gli apparati, i mezzi e i programmi posseduti o  utilizzati
          sono confiscati ed assegnati alle Forze di polizia,  se  ne
          fanno  richiesta,  per  essere  impiegati  nei  compiti  di
          istituto. 
              3.  Il  contravventore   alle   disposizioni   di   cui
          all'articolo 2, e' punito con l'arresto da uno a sei  mesi.
          Nella sentenza di condanna viene disposto che, scontata  la
          pena,  il  contravventore  sia  tradotto   al   luogo   del
          rimpatrio. 
              4.  Chi  non  ottempera,  nel   termine   fissato   dal
          tribunale, all'ordine di deposito  della  cauzione  di  cui
          all'articolo 31,  ovvero  omette  di  offrire  le  garanzie
          sostitutive di cui al comma 3 della medesima  disposizione,
          e' punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni. 
              5.   La   persona   a   cui    e'    stata    applicata
          l'amministrazione giudiziaria dei beni personali, la  quale
          con qualsiasi mezzo,  anche  simulato,  elude  o  tenta  di
          eludere l'esecuzione del provvedimento  e'  punita  con  la
          reclusione da tre a cinque anni. La stessa pena si  applica
          a chiunque anche fuori dei  casi  di  concorso  nel  reato,
          aiuta la persona indicata a  sottrarsi  all'esecuzione  del
          provvedimento. Per il reato di cui al comma  precedente  si
          procede in ogni caso con giudizio direttissimo. 
              6. Chi omette di adempiere ai doveri informativi di cui
          alla lettera  a)  del  comma  2  dell'articolo  34-bis  nei
          confronti dell'amministratore giudiziario e' punito con  la
          reclusione da uno a quattro anni. Alla condanna consegue la
          confisca dei beni acquistati e dei pagamenti ricevuti per i
          quali e' stata omessa la comunicazione. 
              7. Chiunque, essendovi  tenuto,  omette  di  comunicare
          entro  i  termini  stabiliti  dalla  legge  le   variazioni
          patrimoniali indicate nell'articolo 80  e'  punito  con  la
          reclusione da due a sei anni e con la multa da euro  10.329
          a euro 20.658. Alla condanna segue la confisca dei  beni  a
          qualunque titolo acquistati nonche' del  corrispettivo  dei
          beni a qualunque titolo alienati. Nei casi in cui  non  sia
          possibile  procedere  alla  confisca  dei  beni  acquistati
          ovvero del corrispettivo  dei  beni  alienati,  il  giudice
          ordina la confisca, per un valore equivalente, di somme  di
          denaro, beni o altre utilita' dei quali i soggetti  di  cui
          all'articolo 80, comma 1, hanno la disponibilita'. 
              8. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato,  il
          contravventore al divieto di cui all'articolo 67,  comma  7
          e' punito con la reclusione da uno a sei  anni.  La  stessa
          pena si applica al candidato che, avendo diretta conoscenza
          della condizione  di  sottoposto  in  via  definitiva  alla
          misura della sorveglianza speciale di  pubblica  sicurezza,
          richiede al medesimo di svolgere le attivita' di propaganda
          elettorale previste all'articolo 67, comma 7 e se ne avvale
          concretamente. L'esistenza del fatto deve  risultare  anche
          da  prove  diverse   dalle   dichiarazioni   del   soggetto
          sottoposto alla misura di prevenzione. 
              9. La condanna alla pena  della  reclusione,  anche  se
          conseguente all'applicazione della pena su richiesta  delle
          parti a norma dell'articolo 444  del  codice  di  procedura
          penale, per il  delitto  previsto  dal  comma  8,  comporta
          l'interdizione dai pubblici uffici per la durata della pena
          detentiva. A tal fine la cancelleria  del  giudice  che  ha
          pronunciato  la  sentenza  trasmette  copia   dell'estratto
          esecutivo, chiusa in piego sigillato, all'organo o all'ente
          di appartenenza per l'adozione degli  atti  di  competenza.
          Nel caso in cui il condannato sia un membro del Parlamento,
          la   Camera   di   appartenenza   adotta   le   conseguenti
          determinazioni secondo le norme  del  proprio  regolamento.
          Dall'interdizione    dai    pubblici    uffici     consegue
          l'ineleggibilita' del condannato per la stessa durata della
          pena detentiva. La sospensione condizionale della pena  non
          ha effetto ai fini dell'interdizione dai pubblici uffici.».