(( Art. 24-bis 
 
       Gestione della contabilita' speciale unica della Difesa 
 
  1. Al libro nono, titolo II,  capo  II,  sezione  III,  del  codice
dell'ordinamento militare, di cui al  decreto  legislativo  15  marzo
2010, n. 66, dopo l'articolo 2195-ter e' aggiunto il seguente: 
  « Art. 2195-quater. - (Contabilita' speciale unica della Difesa)  -
1. Per la gestione della contabilita' speciale  unica  del  Ministero
della difesa istituita ai  sensi  dell'articolo  11-bis  del  decreto
legislativo 12 maggio 2016, n. 90, la  Direzione  di  amministrazione
interforze e'  ridenominata  Direzione  di  amministrazione  generale
della Difesa, e' collocata nell'ambito  dello  Stato  maggiore  della
difesa e, per le funzioni connesse all'accreditamento agli enti, alla
rendicontazione e al controllo, si avvale delle  esistenti  direzioni
di amministrazione delle Forze armate. 
  2. In quanto compatibili, continuano ad applicarsi le  disposizioni
vigenti in materia di contabilita' speciali di cui agli  articoli  da
498 a 507, 508, commi 1, 3, 4 e 5, 509, da 511 a 514, 521, 522 e  524
del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica  15
marzo 2010, n. 90. 
  3.  All'attuazione  delle  disposizioni   del   presente   articolo
l'amministrazione  provvede  con  le  risorse  umane,  strumentali  e
finanziarie  disponibili  a  legislazione  vigente,  senza  nuovi   o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.». ))