Art. 24 Recupero dei costi 1. Fatte salve le disposizioni in materia di prevenzione e di riparazione del danno ambientale di cui alla Parte Sesta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, i costi delle misure necessarie a prevenire, ridurre al minimo o mitigare gli aspetti negativi delle specie esotiche invasive, ivi compresi i costi ambientali e relativi alle risorse, nonche' i costi di ripristino, sono a carico delle persone fisiche o giuridiche responsabili dell'introduzione e diffusione sul territorio di dette specie, qualora individuate.
Note all'art. 24: La Parte Sesta del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e' cosi' rubricata: «NORME IN MATERIA DI TUTELA RISARCITORIA CONTRO I DANNI ALL'AMBIENTE».