Art. 240 
 
             Scavo archeologico, restauro e manutenzione 
 
                   (art. 212, d.P.R. n. 554/1999) 
 
    1. I lavori  di  cui  al  presente  titolo  si  articolano  nelle
seguenti tipologie: 
    a)  scavo  archeologico,  comprese  le   indagini   archeologiche
subacquee; 
    b)  restauro  e  manutenzione  dei  beni  immobili  di  interesse
archeologico, storico ed artistico; 
    c) restauro e manutenzione di superfici architettoniche  decorate
e di beni mobili di interesse storico, artistico ed archeologico. 
    2. Lo scavo archeologico consiste  in  tutte  le  operazioni  che
consentono  la  lettura  storica  delle  azioni  umane,  nonche'  dei
fenomeni geologici che hanno con esse interagito, succedutesi  in  un
determinato territorio,  delle  quali  con  metodo  stratigrafico  si
recuperano le documentazioni materiali, mobili e immobili, riferibili
al patrimonio archeologico. Lo scavo archeologico  recupera  altresi'
la documentazione del paleoambiente anche delle epoche anteriori alla
comparsa dell'uomo. 
    3. I contenuti qualificanti e le finalita' della  manutenzione  e
del restauro sono definiti all'articolo 29, commi 3 e 4,  del  codice
dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto  legislativo  22
gennaio 2004, n. 42. 
    4. Gli interventi sui beni del patrimonio culturale sono inseriti
nei documenti di programmazione dei lavori pubblici e  sono  eseguiti
secondo i tempi,  le  priorita'  e  le  altre  indicazioni  derivanti
dall'applicazione del metodo della conservazione programmata.  A  tal
fine le stazioni appaltanti, sulla base della  ricognizione  e  dello
studio dei beni affidati alla loro custodia,  redigono  il  documento
preliminare sullo stato di conservazione del  singolo  bene,  tenendo
conto della pericolosita' territoriale e della vulnerabilita',  delle
risultanze, evidenziate nel piano di manutenzione  e  nel  consuntivo
scientifico,  delle  attivita'  di  prevenzione  e  degli   eventuali
interventi pregressi di manutenzione e restauro.  Per  il  patrimonio
archeologico il documento  preliminare  illustra  anche  i  risultati
delle indagini diagnostiche. 
 
              Note all'art. 240 
              - Il testo dell'art. 29, commi 3 e 4 del citato Decreto
          Legislativo 22/1/2004 n. 42, e' il seguente: 
              “3. Per manutenzione  si  intende  il  complesso  delle
          attivita' e degli interventi destinati al  controllo  delle
          condizioni   del   bene   culturale   e   al   mantenimento
          dell'integrita',     dell'efficienza      funzionale      e
          dell'identita' del bene e delle sue parti. 
              4. Per restauro si  intende  l'intervento  diretto  sul
          bene attraverso  un  complesso  di  operazioni  finalizzate
          all'integrita' materiale ed al recupero del bene  medesimo,
          alla  protezione  ed  alla  trasmissione  dei  suoi  valori
          culturali. Nel caso di beni  immobili  situati  nelle  zone
          dichiarate  a  rischio  sismico  in  base  alla   normativa
          vigente,   il   restauro    comprende    l'intervento    di
          miglioramento strutturale.”.