Art. 244 
 
Progetto esecutivo per i lavori riguardanti  i  beni  del  patrimonio
                              culturale 
 
                   (art. 216, d.P.R. n. 554/1999) 
 
    1. Il progetto esecutivo, ove redatto ai sensi dell'articolo 203,
comma 2, del codice, indica in modo compiuto, entrando nel  dettaglio
e sulla base delle indagini eseguite, le tecniche, le  tecnologie  di
intervento, i materiali riguardanti le singole parti  del  complesso;
prescrive le modalita' esecutive delle operazioni tecniche; indica  i
controlli da effettuare  in  cantiere  nel  corso  dei  lavori.  Sono
documenti del progetto esecutivo: 
    a) relazione generale; 
    b) relazioni specialistiche; 
    c) elaborati grafici comprensivi anche di quelli delle  strutture
e degli impianti; 
    d) calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti; 
    e) piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti; 
    f) piano di sicurezza e di coordinamento; 
    g) computo metrico estimativo e quadro economico; 
    h) cronoprogramma; 
    i) elenco dei prezzi unitari e eventuali analisi; 
    l) capitolato speciale di appalto. 
    2. Il progetto esecutivo, se posto a base  di  gara,  e'  redatto
secondo quanto indicato al comma 1, e comprende, oltre  ai  documenti
ivi elencati, anche lo schema di contratto. 
 
              Note all'art. 244 
              - Il testo dell'art. 203, comma 2, del  citato  decreto
          legislativo 12 aprile 2006 n. 163, e' il seguente: 
              “2.   L'esecuzione   dei   lavori   puo'    prescindere
          dall'avvenuta redazione del progetto  esecutivo,  che,  ove
          sia   stata   ritenuta   necessaria   in   relazione   alle
          caratteristiche  dell'intervento  e  non  venga  effettuata
          dalla stazione appaltante, e'  effettuata  dall'appaltatore
          ed e' approvata entro i termini stabiliti con il  bando  di
          gara o con lettera di invito. Resta comunque necessaria  la
          redazione del piano di manutenzione.”.