Art. 25.
         (Minori affidati al compimento della maggiore eta)

   1.  All'articolo  32 del testo unico di cui al decreto legislativo
n. 286 del 1998, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
   "1-bis.  Il  permesso  di  soggiorno di cui al comma 1 puo' essere
rilasciato  per  motivi  di  studio,  di  accesso al lavoro ovvero di
lavoro  subordinato  o  autonomo,  al compimento della maggiore eta',
sempreche'  non  sia  intervenuta  una  decisione  del Comitato per i
minori  stranieri  di  cui  all'articolo  33, ai minori stranieri non
accompagnati  che  siano stati ammessi per un periodo non inferiore a
due  anni  in un progetto di integrazione sociale e civile gestito da
un  ente  pubblico o privato che abbia rappresentanza nazionale e che
comunque sia iscritto nel registro istituito presso la Presidenza del
Consiglio  dei  ministri  ai  sensi  dell'articolo 52 del decreto del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394.
   1-ter.  L'ente  gestore  dei progetti deve garantire e provare con
idonea  documentazione, al momento del compimento della maggiore eta'
del  minore  straniero  di  cui  al comma 1-bis, che l'interessato si
trova  sul  territorio  nazionale  da  non  meno  di tre anni, che ha
seguito il progetto per non meno di due anni, ha la disponibilita' di
un  alloggio  e  frequenta  corsi  di  studio ovvero svolge attivita'
lavorativa  retribuita  nelle forme e con le modalita' previste dalla
legge italiana, ovvero e' in possesso di contratto di lavoro anche se
non ancora iniziato.
   1-quater.  Il numero dei permessi di soggiorno rilasciati ai sensi
del  presente  articolo  e'  portato  in  detrazione  dalle  quote di
ingresso  definite  annualmente  nei  decreti  di cui all'articolo 3,
comma 4".
 
             Note all'art. 25:
                 -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  32 del decreto
          legislativo  25 luglio  1998, n. 286, come modificato dalla
          presente legge:
                 "Art.  32  (Disposizioni concernenti minori affidati
          al  compimento  della maggiore  eta).  -  1.  Al compimento
          della maggiore  eta', allo straniero nei cui confronti sono
          state applicate le disposizioni di cui all'art. 31, commi 1
          e  2,  e  ai  minori comunque affidati ai sensi dell'art. 2
          della  legge  4 maggio 1983, n. 184, puo' essere rilasciato
          un permesso di soggiorno per motivi di studio di accesso al
          lavoro,  di  lavoro  subordinato  o  autonomo, per esigenze
          sanitarie  o  di cura. Il permesso di soggiorno per accesso
          al  lavoro  prescinde  dal  possesso  dei  requisiti di cui
          all'art. 23.
                 1-bis.  Il  permesso  di soggiorno di cui al comma 1
          puo'  essere rilasciato per motivi di studio, di accesso al
          lavoro   ovvero   di  lavoro  subordinato  o  autonomo,  al
          compimento   della maggiore   eta',   sempreche'   non  sia
          intervenuta   una  decisione  del  Comitato  per  i  minori
          stranieri  di  cui  all'art.  33,  ai  minori stranieri non
          accompagnati  che  siano  stati  ammessi per un periodo non
          inferiore a due anni in un progetto di integrazione sociale
          e  civile  gestito  da un ente pubblico o privato che abbia
          rappresentanza  nazionale  e  che comunque sia iscritto nel
          registro  istituito  presso la Presidenza del Consiglio dei
          ministri  ai  sensi dell'art. 52 del decreto del Presidente
          della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394.
                 1-ter.  L'ente gestore dei progetti deve garantire e
          provare   con   idonea   documentazione,   al  momento  del
          compimento  della maggiore eta' del minore straniero di cui
          al  comma  1-bis, che l'interessato si trova sul territorio
          nazionale  da  non  meno  di  tre  anni,  che ha seguito il
          progetto  per non meno di due anni, ha la disponibilita' di
          un  alloggio  e  frequenta  corsi  di  studio ovvero svolge
          attivita'  lavorativa  retribuita  nelle  forme  e  con  le
          modalita'  previste  dalla  legge  italiana,  ovvero  e' in
          possesso  di  contratto  di  lavoro  anche  se  non  ancora
          iniziato.
                 1-quater.   Il  numero  dei  permessi  di  soggiorno
          rilasciati  ai  sensi  del  presente articolo e' portato in
          detrazione dalle quote di ingresso definite annualmente nei
          decreti di cui all'art. 3, comma 4".
                 -  Si  riporta,  per  opportuna conoscenza, il testo
          dell'art.  33  del  decreto  legislativo 25 luglio 1998, n.
          286:
                 "Art.  33 (Comitato per i minori stranieri). - 1. Al
          fine  di  vigilare  sulle modalita' di soggiorno dei minori
          stranieri  temporaneamente  ammessi  sul  territorio  dello
          Stato  e  di  coordinare le attivita' delle amministrazioni
          interessate  e'  istituito,  senza ulteriori oneri a carico
          del  bilancio dello Stato, un Comitato presso la Presidenza
          del  Consiglio  dei ministri composto da rappresentanti dei
          Ministeri  degli  affari esteri, dell'interno e di grazia e
          giustizia,  del  Dipartimento  per gli affari sociali della
          Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri,  nonche'  da due
          rappresentanti   dell'Associazione   nazionale  dei  comuni
          italiani  (ANCI), da un rappresentante dell'Unione province
          d'Italia    (UPI)    e    da    due    rappresentanti    di
          organizzazioni maggiormente  rappresentative  operanti  nel
          settore dei problemi della famiglia.
                 2.  Con  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei
          Ministri o del Ministro da lui delegato, sentiti i Ministri
          degli  affari esteri, dell'interno e di grazia e giustizia,
          sono  definiti  i  compiti  del Comitato di cui al comma 1,
          concernenti  la  tutela dei diritti dei minori stranieri in
          conformita'  alle  previsioni della Convenzione sui diritti
          del  fanciullo  del  20 novembre  1989,  ratificata  e resa
          esecutiva  ai  sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176. In
          particolare sono stabilite:
                   a) le  regole  e le modalita' per l'ingresso ed il
          soggiorno  nel  territorio dello Stato dei minori stranieri
          in  eta'  superiore  a  sei  anni,  che  entrano  in Italia
          nell'ambito   di  programmi  solidaristici  di  accoglienza
          temporanea   promossi  da  enti,  associazioni  o  famiglie
          italiane,  nonche'  per  l'affidamento  temporaneo e per il
          rimpatrio dei medesimi;
                   b) le   modalita'   di   accoglienza   dei  minori
          stranieri  non  accompagnati  presenti nel territorio dello
          Stato,  nell'ambito  delle  attivita'  dei  servizi sociali
          degli  enti locali e i compiti di impulso e di raccordo del
          Comitato   di   cui  al  comma  1  con  le  amministrazioni
          interessate   ai   fini   dell'accoglienza,  del  rimpatrio
          assistito  e  del  ricongiungimento  del  minore con la sua
          famiglia nel Paese d'origine o in un Paese terzo.
                 2-bis.  Il  provvedimento  di  rimpatrio  del minore
          straniero non accompagnato per le finalita' di cui al comma
          2,  e'  adottato  dal  Comitato di cui al comma 1. Nel caso
          risulti  instaurato  nei  confronti  dello stesso minore un
          procedimento   giurisdizionale,   l'autorita'   giudiziaria
          rilascia  il  nulla osta, salvo che sussistano inderogabili
          esigenze processuali.
                 3.  Il  Comitato si avvale, per l'espletamento delle
          attivita'  di  competenza,  del  personale  e  dei mezzi in
          dotazione   al  Dipartimento  degli  affari  sociali  della
          Presidenza  del Consiglio dei Ministri ed ha sede presso il
          Dipartimento medesimo.".
                 -  Si  riporta,  per  opportuna conoscenza, il testo
          dell'art.  52  del  decreto del Presidente della Repubblica
          31 agosto  1999,  n.  394  (Regolamento  recante  norme  di
          attuazione  del  testo unico delle disposizioni concernenti
          la  disciplina  dell'immigrazione  e norme sulla condizione
          dello  straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto
          legislativo 25 luglio 1998, n. 286):
                 "Art.  52  (Registro delle associazioni e degli enti
          che  svolgono  attivita'  a  favore  degli immigrati). - 1.
          Presso   la   Presidenza   del   Consiglio   dei  Ministri,
          Dipartimento  per  gli  affari  sociali,  e'  istituito  il
          registro  delle  associazioni,  degli  enti  e  degli altri
          organismi  privati che svolgono le attivita' a favore degli
          stranieri  immigrati  previste dal testo unico. Il registro
          e' diviso in tre sezioni:
                   a) nella prima sezione sono iscritti associazioni,
          enti  e  altri organismi privati che svolgono attivita' per
          favorire  l'integrazione  sociale degli stranieri, ai sensi
          dell'art. 42 del testo unico;
                   b) nella  seconda  sono  iscritti  associazioni ed
          enti  che  possono  essere  ammessi a prestare garanzia per
          l'ingresso  degli  stranieri  per  il  loro inserimento nel
          mercato del lavoro, ai sensi dell'art. 23 del testo unico;
                   c) nella terza sezione sono iscritti associazioni,
          enti    ed   altri   organismi   privati   abilitati   alla
          realizzazione  dei  programmi  di  assistenza  e protezione
          sociale degli stranieri di cui all'art. 18 del testo unico.
                 2.  L'iscrizione  al  registro  di  cui  al comma 1,
          lettera   a),   e'   condizione   necessaria  per  accedere
          direttamente o attraverso convenzioni con gli enti locali o
          con  le  amministrazioni  statali,  al contributo del Fondo
          nazionale  per  l'integrazione di cui all'art. 45 del testo
          unico.
                 3.  Non  possono  essere  iscritti  nel  registro le
          associazioni,   enti  o  altri  organismi  privati  il  cui
          rappresentante  legale o uno o piu' componenti degli organi
          di  amministrazione  e  di  controllo,  siano  sottoposti a
          procedimenti   per   l'applicazione   di   una   misura  di
          prevenzione  o  a  procedimenti  penali  per  uno dei reati
          previsti   dal   testo   unico  o  risultino  essere  stati
          sottoposti  a misure di prevenzione o condannati, ancorche'
          con  sentenza  non  definitiva,  per uno dei delitti di cui
          agli  articoli  380  e  381 del codice di procedura penale,
          salvo  che i relativi procedimenti si siano conclusi con un
          provvedimento  che  esclude  il  reato o la responsabilita'
          dell'interessato,  e  salvi  in ogni caso gli effetti della
          riabilitazione.".