Art. 25 (Divieti di comunicazione e diffusione) 1. La comunicazione e la diffusione sono vietate, oltre che in caso di divieto disposto dal Garante o dall'autorita' giudiziaria: a) in riferimento a dati personali dei quali e' stata ordinata la cancellazione, ovvero quando e' decorso il periodo di tempo indicato nell'articolo 11, comma 1, lettera e); b) per finalita' diverse da quelle indicate nella notificazione del trattamento, ove prescritta. 2. E' fatta salva la comunicazione o diffusione di dati richieste, in conformita' alla legge, da forze di polizia, dall'autorita' giudiziaria, da organismi di informazione e sicurezza o da altri soggetti pubblici ai sensi dell'articolo 58, comma 2, per finalita' di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati.