Art. 25. Diniego della registrazione 1. La registrazione del prodotto basata sull'impiego tradizionale e' negata se la domanda non e' conforme agli articoli 21, 22 o 23 oppure se sussiste almeno una delle seguenti condizioni: a) la composizione qualitativa e/o quantitativa non corrisponde a quella dichiarata; b) le indicazioni non sono conformi alle condizioni di cui all'articolo 21; c) il prodotto potrebbe essere nocivo nelle normali condizioni d'impiego; d) i dati sull'impiego tradizionale sono insufficienti, in particolare se gli effetti farmacologici o l'efficacia non sono verosimili in base all'esperienza e all'impiego di lunga data; e) la qualita' farmaceutica non e' sufficientemente dimostrata. 2. L'AIFA comunica al richiedente, alla Commissione europea e a qualsiasi autorita' competente che ne faccia richiesta le decisioni di diniego della registrazione basata sull'impiego tradizionale e le relative motivazioni.