Art. 25 
 
 Misure in materia di razionalizzazione dello spettro radioelettrico 
 
  1. All'articolo 1 della  legge  13  dicembre  2010,  n.  220,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 8: 
      1) al terzo periodo dopo la parola: "entro"  sono  inserite  le
seguenti: "e non oltre"; 
      2) dopo il terzo  periodo,  sono  inseriti  i  seguenti:  "Alla
scadenza del predetto termine, in caso di mancata  liberazione  delle
suddette  frequenze,  l'Amministrazione  competente   procede   senza
ulteriore  preavviso  alla  disattivazione  coattiva  degli  impianti
avvalendosi degli organi della polizia postale e delle  comunicazioni
ai  sensi   dell'articolo   98   del   codice   delle   comunicazioni
elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003,  n.  259.
In caso di indisponibilita' delle frequenze della  banda  790  -  862
MHz,  dalla  scadenza  del  predetto  termine  e  fino  all'effettiva
liberazione delle frequenze, gli  assegnatari  dei  relativi  diritti
d'uso in esito alle procedure di cui al primo  periodo  del  presente
comma hanno diritto a percepire un importo pari agli interessi legali
sulle somme versate a decorrere dal 1°  gennaio  2013.  Il  Ministero
dell'economia e delle finanze si rivale di tale importo sui  soggetti
che  non  hanno  proceduto  tempestivamente  alla  liberazione  delle
frequenze stesse."; 
    b) al comma 9: 
      1) al primo periodo, dopo le parole: "per l'attribuzione"  sono
inserite le seguenti: ", entro il 31 dicembre 2011, in  favore  degli
operatori abilitati alla diffusione di servizi di  media  audiovisivi
in ambito locale,"; 
      2) al medesimo periodo, le parole: "finalizzate a promuovere un
uso  piu'  efficiente  dello  spettro  attualmente   destinato   alla
diffusione di servizi di media audiovisivi in  ambito  locale."  sono
sostituite dalle seguenti: "finalizzate  al  volontario  rilascio  di
porzioni di spettro funzionali alla liberazione  delle  frequenze  di
cui al comma 8"; 
      3)   il   secondo   periodo   e'   sostituito   dal   seguente:
"Successivamente alla data del 31 dicembre 2011 le risorse di cui  al
primo periodo  che  residuino  successivamente  all'erogazione  delle
misure economiche di natura compensativa di cui al  medesimo  periodo
possono essere utilizzate, per le stesse finalita', per  l'erogazione
di indennizzi eventualmente dovuti."; 
    c) al comma 13, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:  "Una
quota, non superiore  al  50  per  cento,  delle  eventuali  maggiori
entrate accertate rispetto alla stima di cui al presente  comma  sono
riassegnate nello stesso anno al Ministero dello  sviluppo  economico
per misure di sostegno al settore, da definire con  apposito  decreto
del Ministro dello sviluppo economico, di concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze; una  quota  del  10  per  cento  delle
predette  maggiori  entrate  puo'  essere  anche  utilizzata  per  le
finalita' di cui al comma 9. In tal caso non si applica il limite  di
240 milioni di euro ivi previsto."; 
    d) dopo il comma 13, sono inseriti i seguenti: "13-bis. I giudizi
riguardanti l'assegnazione di diritti d'uso delle frequenze, la  gara
e le altre procedure di cui ai commi da 8 al 13, incluse le procedure
di cui all'articolo  4  del  decreto-legge  31  marzo  2011,  n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26  maggio  2011,  n.  75,
rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo  e
sono devoluti alla  competenza  funzionale  del  TAR  del  Lazio.  In
ragione del preminente interesse nazionale alla sollecita liberazione
e  assegnazione   delle   frequenze,   l'annullamento   di   atti   e
provvedimenti adottati nell'ambito delle procedure di cui ai commi da
8  a  13  non  comporta  la  reintegrazione  in  forma  specifica   e
l'eventuale risarcimento del danno eventualmente dovuto avviene  solo
per equivalente. La tutela cautelare e' limitata al pagamento di  una
provvisionale. 
    13-ter. Nelle more della  realizzazione  dei  proventi  derivanti
dall'attuazione dei commi  da  8  a  12,  nel  caso  in  cui  in  via
prudenziale siano disposti accantonamenti di cui al comma 13, al fine
di garantire ai Ministeri la necessaria flessibilita' gestionale, per
effettive, motivate e documentate esigenze possono  essere  disposte,
nell'invarianza  degli   effetti   sull'indebitamento   netto   delle
pubbliche amministrazioni, variazioni  compensative  tra  i  medesimi
accantonamenti. Tali variazioni possono  essere  disposte  anche  tra
programmi  appartenenti  a  missioni  diverse.  Resta   preclusa   la
possibilita' di disporre maggiori accantonamenti su  spese  di  conto
capitale per disaccantonare spese correnti.". 
  2. All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26  maggio  2011,  n.  75,
l'ultimo periodo e' sostituito  dai  seguenti:  "L'Autorita'  per  le
garanzie nelle comunicazioni dispone le  modalita'  e  le  condizioni
economiche secondo cui i soggetti assegnatari dei diritti d'uso hanno
l'obbligo di cedere una quota della  capacita'  trasmissiva  ad  essi
assegnata, comunque non inferiore  a  due  programmi,  a  favore  dei
soggetti legittimamente operanti in ambito locale alla  data  del  1°
gennaio 2011 che non richiedano di essere inseriti nelle  graduatorie
di cui al presente comma, a condizione che  procedano  al  volontario
rilascio delle frequenze utilizzate e  rinuncino  alla  qualifica  di
operatori di rete, o che sulla base delle  medesime  graduatorie  non
risultino destinatari di diritti d'uso. "