Art. 25 
 
Delle controversie in materia di riparazione a  seguito  di  illecita
diffusione del contenuto di intercettazioni telefoniche 
 
  1. Le controversie previste dall'articolo 4  del  decreto-legge  22
settembre 2006, n. 259, convertito, con modificazioni, dalla legge 20
novembre 2006, n. 281, sono regolate dal rito sommario di cognizione. 
 
          Note all'art. 25: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 4 del decreto-legge
          22 settembre 2006, n. 259, convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 20 novembre 2006, n. 281 (Disposizioni  urgenti
          per il riordino della normativa in tema di  intercettazioni
          telefoniche.),  come  modificato   dal   presente   decreto
          legislativo: 
              «Art. 4. - 1.  A  titolo  di  riparazione  puo'  essere
          richiesta all'autore della pubblicazione degli atti  o  dei
          documenti di cui al comma 2 dell'articolo 240 del codice di
          procedura penale, al direttore responsabile e  all'editore,
          in solido fra loro, una  somma  di  denaro  determinata  in
          ragione di cinquanta centesimi  per  ogni  copia  stampata,
          ovvero da 50.000 a 1.000.000 di euro secondo l'entita'  del
          bacino di utenza ove la diffusione sia avvenuta  con  mezzo
          radiofonico,  televisivo  o  telematico.  In   ogni   caso,
          l'entita' della riparazione non  puo'  essere  inferiore  a
          10.000 euro. 
              2. L'azione puo' essere proposta da parte di  coloro  a
          cui i detti atti o documenti fanno riferimento. L'azione si
          prescrive nel termine  di  cinque  anni  dalla  data  della
          pubblicazione.   Agli    effetti    della    prova    della
          corrispondenza degli atti o dei  documenti  pubblicati  con
          quelli di cui al comma 2 dell'articolo 240  del  codice  di
          procedura penale fa fede il verbale di cui al comma 6 dello
          stesso articolo.  Si  applica  l'articolo  25  del  decreto
          legislativo 1° settembre 2011, n. 150. 
              3. L'azione e' esercitata senza pregiudizio  di  quanto
          il Garante per  la  protezione  dei  dati  personali  possa
          disporre ove accerti o inibisca  l'illecita  diffusione  di
          dati o di documenti,  anche  a  seguito  dell'esercizio  di
          diritti da parte dell'interessato. 
              4. Qualora sia promossa per i medesimi fatti di cui  al
          comma 1 anche l'azione per il risarcimento  del  danno,  il
          giudice  tiene  conto,  in   sede   di   determinazione   e
          liquidazione dello stesso, della somma corrisposta ai sensi
          del comma 1.».