Art. 25 Norme attuative 1. Il comma 1 dell'articolo 10 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153, e' sostituito dal seguente: «1. Ai sensi dell'articolo 17, comma 3, legge 23 agosto 1988, n. 400, sulla proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministeri competenti per materia e di intesa con le regioni e le provincie Autonome sono emanati i decreti di attuazione del presente decreto.». 2. Restano in vigore le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639.
Note all'art. 25: - Si riporta il testo dell'art. 10 del decreto legislativo 26 maggio 2044, n. 153, come modificato dal presente decreto: «Art. 10 (Disposizioni transitorie e abrogative). - 1. Ai sensi dell'art. 17, comma 3, legge 23 agosto 1988, n. 400, sulla proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministeri competenti per materia e di intesa con le regioni e le provincie Autonome sono emanati i decreti di attuazione del presente decreto. 2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati gli articoli 1, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 30 e 33 della legge 14 luglio 1965, n. 963. 3. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, restano in vigore le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639.». - Per i riferimenti al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1639 del 1968, si veda nelle note alle premesse.