Art. 25 Modifica dell'articolo 36 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214 1. All'articolo 36 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 l'alinea e' sostituita dalla seguente: «1. I vegetali, i prodotti vegetali o le altre voci di cui all'allegato V, parte B, o quelli provvisti di autorizzazione ai sensi del titolo X, che vengono introdotti nel territorio doganale comunitario in provenienza da un Paese terzo, a partire dalla data della loro entrata, sono sottoposti a vigilanza doganale ai sensi dell'articolo 37, paragrafo 1, del Codice doganale comunitario e anche alla sorveglianza del Servizio fitosanitario regionale competente per il punto di entrata; essi devono essere sottoposti ad uno dei regimi doganali previsti dal Codice doganale comunitario, soltanto dopo che siano stati espletati i controlli di cui agli articoli 37 e 39, allo scopo di accertare:»; b) la lettera d) del comma 1 e' sostituita dalla seguente: «d) che i vegetali, i prodotti vegetali o le altre voci di cui all'allegato V, parte B, sono accompagnati dall'originale del certificato fitosanitario ufficiale o del "certificato fitosanitario di riesportazione" rilasciati conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 37, o da documenti alternativi, certificati elettronici o marchi previsti dalla vigente normativa in materia;»; c) dopo la lettera d) del comma 1 sono aggiunte le seguenti: «d-bis) che i vegetali, i prodotti vegetali o gli organismi nocivi di cui agli allegati I, II e III siano accompagnati dall'autorizzazione di cui all'articolo 46 e siano importati in conformita' ai requisiti in essa previsti; d-ter) che i vegetali, i prodotti vegetali o le altre voci siano esenti da organismi nocivi, ancorche' non elencati negli allegati I o II, di cui sino a quel momento non e' stata riscontrata la presenza nel territorio della Repubblica italiana.»; d) i commi 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti: «5. Fatto salvo l'articolo 39, si applicano, in caso di rischio di diffusione di organismi nocivi, le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 ai vegetali, ai prodotti vegetali e alle altre voci contemplati da uno dei regimi doganali di cui all'articolo 4, paragrafo 12, lettera b), del Codice doganale comunitario, o dalle operazioni di perfezionamento di cui all'articolo 4, comma 31, lettere b) e c), del medesimo codice. 6. I vegetali, prodotti vegetali o altre voci diversi da quelli indicati nell'allegato V parte B e con particolare riferimento a quelli elencati nell'allegato XXI, nonche' i loro imballaggi o i veicoli utilizzati per il loro trasporto, provenienti da Paesi terzi, sono ufficialmente ispezionati in applicazione dei piani nazionali predisposti dal Servizio fitosanitario centrale ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera c-bis).».
Note all'art. 25: "Art. 36 (Formalita' all'importazione). - 1. I vegetali, i prodotti vegetali o le altre voci di cui all'allegato V, parte B, o quelli provvisti di autorizzazione ai sensi del titolo X, che vengono introdotti nel territorio doganale comunitario in provenienza da un Paese terzo, a partire dalla data della loro entrata, sono sottoposti a vigilanza doganale ai sensi dell'articolo 37, paragrafo 1, del Codice doganale comunitario e anche alla sorveglianza del Servizio fitosanitario regionale competente per il punto di entrata; essi devono essere sottoposti ad uno dei regimi doganali previsti dal Codice doganale comunitario, soltanto dopo che siano stati espletati i controlli di cui agli articoli 37 e 39, allo scopo di accertare: a) che i vegetali, i prodotti vegetali o le altre voci non sono contaminati dagli organismi nocivi elencati nell'allegato I, parte A; b) che i vegetali ed i prodotti vegetali specificati nell'allegato II, parte A, non sono contaminati dagli organismi nocivi che li riguardano, indicati in tale allegato; c) che i vegetali, i prodotti vegetali o le altre voci elencati nell'allegato IV, parte A, sono conformi ai requisiti particolari che li riguardano, indicati in tale allegato o, se applicabile, all'opzione dichiarata nel certificato a norma dell'articolo 37, comma 7; d) che i vegetali, i prodotti vegetali o le altre voci di cui all'allegato V, parte B, sono accompagnati dall'originale del certificato fitosanitario ufficiale o del 'certificato fitosanitario di riesportazione' rilasciati conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 37, o da documenti alternativi, certificati elettronici o marchi previsti dalla vigente normativa in materia; d-bis) che i vegetali, i prodotti vegetali o gli organismi nocivi di cui agli allegati I, II e III siano accompagnati dall'autorizzazione di cui all'articolo 46 e siano importati in conformita' ai requisiti in essa previsti; d-ter) che i vegetali, i prodotti vegetali o le altre voci siano esenti da organismi nocivi, ancorche' non elencati negli allegati I o II, di cui sino a quel momento non e' stata riscontrata la presenza nel territorio della Repubblica italiana. 2. Il comma 1 si applica in caso di vegetali, di prodotti vegetali o di altre voci destinati ad una zona protetta, in relazione agli organismi nocivi e ai requisiti speciali elencati rispettivamente nell'allegato I, parte B, nell'allegato II, parte B, e nell'allegato IV, parte B, per tale zona protetta. 3. I Servizi fitosanitari regionali possono sottoporre a sorveglianza anche vegetali, prodotti vegetali o altre voci diversi da quelli di cui ai commi 1 e 2, introdotti nel territorio doganale comunitario in provenienza da un Paese terzo, a partire dalla data di entrata, per accertare quanto disposto al comma 1. Questi vegetali, prodotti vegetali o altre voci includono il legname che serve per la casseratura, la compartimentazione o la confezione di materiale da imballaggio effettivamente utilizzato nel trasporto di oggetti di qualsiasi natura. 4. Se il Servizio fitosanitario regionale competente per il punto di entrata si avvale della facolta' di cui al comma 3, i vegetali, i prodotti vegetali o le altre voci rimangono sotto la sorveglianza di cui al comma 1 fino al momento in cui sono state espletate le formalita' prescritte e si e' pervenuti alla conclusione che essi sono conformi ai pertinenti requisiti fissati nel presente decreto. 5. Fatto salvo l'articolo 39, si applicano, in caso di rischio di diffusione di organismi nocivi, le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 ai vegetali, ai prodotti vegetali e alle altre voci contemplati da uno dei regimi doganali di cui all'articolo 4, paragrafo 12, lettera b), del Codice doganale comunitario, o dalle operazioni di perfezionamento di cui all'articolo 4, comma 31, lettere b) e c), del medesimo codice. 6. I vegetali, prodotti vegetali o altre voci diversi da quelli indicati nell'allegato V parte B e con particolare riferimento a quelli elencati nell'allegato XXI, nonche' i loro imballaggi o i veicoli utilizzati per il loro trasporto, provenienti da Paesi terzi, sono ufficialmente ispezionati in applicazione dei piani nazionali predisposti dal Servizio fitosanitario centrale ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera c-bis). 7. I vegetali importati dichiarati, nell'ambito delle formalita' doganali, ad uso diverso dalla riproduzione e dalla piantagione, per i quali non sono stati effettuati i relativi controlli fitosanitari previsti per tali tipologie, non possono piu' mutare la destinazione d'uso senza specifica autorizzazione del Servizio fitosanitario competente.".