Art. 25 
 
            Monitoraggio, controlli, attivita' ispettiva 
 
  1. Allo scopo di vigilare sul corretto utilizzo delle  agevolazioni
di  cui  al  presente  decreto-legge,  il  Ministero  dello  sviluppo
economico  puo'  avvalersi  del  Nucleo  Speciale  Spesa  Pubblica  e
Repressione Frodi Comunitarie della  Guardia  di  Finanza,  il  quale
svolge,  anche  d'iniziativa,  analisi,  ispezioni  e  controlli  sui
programmi di investimento ammessi alle agevolazioni. A tal  fine,  il
Ministro dello  sviluppo  economico,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, sottoscrive un protocollo d'intesa con
il Comandante della Guardia di Finanza. 
  Per l'esecuzione delle attivita' di cui al comma 1, fermo  restando
quanto previsto dall'articolo 2  del  decreto  legislativo  19  marzo
2001, n. 68, gli appartenenti al Nucleo  Speciale  Spesa  Pubblica  e
Repressione Frodi Comunitarie: 
  a)  si  avvalgono  anche  dei  poteri  e  delle  facolta'  previsti
dall'articolo 8, comma 4, lettere a) e b) del decreto legislativo  21
novembre 2007, n. 231; 
  b) possono accedere, anche per via  telematica,  alle  informazioni
detenute nelle  banche  dati  in  uso  al  Ministero  dello  sviluppo
economico, agli Enti  previdenziali  ed  assistenziali,  nonche',  in
esenzione da tributi e oneri, ai soggetti pubblici o privati che,  su
mandato del Ministero dello sviluppo  economico,  svolgono  attivita'
istruttorie e di erogazione di fondi pubblici. Tali soggetti pubblici
e privati consentono, altresi', l'accesso alla documentazione in loro
possesso connessa alla gestione delle risorse finanziarie pubbliche. 
  2. Dall'attuazione del comma 1 non derivano nuovi o maggiori  oneri
a carico del bilancio dello Stato e alle attivita' previste si  fara'
fronte con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili  a
legislazione vigente. 
  3. Gli oneri relativi alle attivita'  ispettive  sui  programmi  di
investimento oggetto di agevolazioni  concesse  dal  Ministero  dello
sviluppo economico, anche ai sensi delle disposizioni abrogate di cui
all'articolo 23, comma 7, sono posti a carico  del  Fondo,  entro  il
limite di 400.000 euro per anno. 
  4.  Per  consentire  lo  svolgimento   delle   attivita'   di   cui
all'articolo 1, comma 1, della legge 7  agosto  1997,  n.  266  anche
tramite  analisi  strutturate  e  continuative  sull'efficacia  degli
interventi  agevolativi,  il  Ministero  della   sviluppo   economico
determina, per ciascun intervento,  gli  impatti  attesi  tramite  la
formulazione di indicatori e valori-obiettivo. Di tale determinazione
e'    data    adeguata    pubblicita'    sul    sito    istituzionale
dell'Amministrazione   anteriormente   al   termine    iniziale    di
presentazione delle domande di agevolazione cui i predetti impatti si
riferiscono. 
  5. I soggetti beneficiari  degli  interventi  di  cui  al  presente
decreto-legge si impegnano a  fornire  al  Ministero  dello  sviluppo
economico e ai soggetti dallo stesso incaricati,  anche  con  cadenza
periodica e tramite strumenti informatici, ogni informazione utile al
monitoraggio dei programmi agevolati. I contenuti e le  modalita'  di
trasmissione delle predette  informazioni  sono  individuati,  tenuto
conto  delle  caratteristiche  e  finalita'  dei  singoli  interventi
agevolativi  cui  i  programmi  si  riferiscono,  con  circolari  del
Ministero  dello  Sviluppo  Economico.  Con  decreto   del   medesimo
Ministero di concerto con il Ministero dell'Economia e delle  Finanze
sono individuati i contenuti minimi delle predette informazioni  alla
luce di quanto stabilito ed adottato per il sistema  di  monitoraggio
del Quadro Strategico  Nazionale  2007/2013  ed  ai  fini  di  quanto
previsto dall'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009,  n.  196.  La
non corretta alimentazione del sistema di monitoraggio da  parte  dei
soggetti  beneficiari  degli  interventi   comporta   per   l'impresa
inadempiente la sospensione  dell'erogazione  dei  benefici  fino  al
ripristino delle condizioni di corretta  alimentazione  del  predetto
sistema ovvero, in caso di reiterazione dell'inadempimento, la revoca
del beneficio concesso. 
  6.  Per  consentire  un'adeguata   trasparenza   degli   interventi
agevolativi  disposti  ai  sensi  del  presente   decreto-legge,   il
Ministero  dello  sviluppo  economico  pubblica  sul   proprio   sito
istituzionale l'elenco delle iniziative oggetto  di  finanziamento  a
valere sul fondo di cui all'articolo 23, comma 2.