(Convenzione-art. 25)
  Articolo 25 - Giurisdizione 
 
  1. Le Parti adotteranno le necessarie misure necessarie legislative
o  di  altro  genere  per  assicurare  la  propria  giurisdizione   a
perseguire  ogni  reato  stabilito  in  conformita'   alla   presente
Convenzione quando il reato sia commesso: 
    a. sul proprio territorio; 
    b. a bordo di nave battente bandiera di detta Parte; o 
    c. a bordo di aeromobile immatricolato secondo la legge di  detta
Parte; 
    d. da parte di propri cittadini; o 
    e. da parte di una persona che abbia la  sua  residenza  abituale
sul territorio di detta Parte. 
  2. Le Parti  si  adopereranno  ad  adottare  le  necessarie  misure
necessarie legislative o di  altro  genere  per  sancire  la  propria
giurisdizione circa ogni reato penale stabilito in  conformita'  alla
presente Convenzione quando il reato sia commesso contro uno dei suoi
cittadini residenti  all'estero  o  contro  persone  che  abbiano  la
propria residenza abituale sul suo territorio. 
  3. Le Parti potranno, al momento della firma o della  notifica  del
proprio strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione,
per mezzo di una dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del
Consiglio d'Europa, precisare che si  riservano  il  diritto  di  non
applicare o applicare solo in casi specifici condizioni le  norme  di
giurisdizione stabilite nel paragrafo 1.e del presente articolo. 
  4. Onde perseguire i reati stabiliti in conformita'  agli  articoli
18, 19, 20 paragrafo 1. a , e 21, paragrafi 1. a e b, della  presente
Convenzione, ciascuna delle  Parti  adottera'  le  necessarie  misure
legislative o di altro genere affinche' l'affermazione della  propria
giurisdizione per quanto attiene al punto d del paragrafo 1 non venga
subordinato alla condizione che i fatti siano ugualmente perseguibili
nel luogo ove sono stati commessi. 
  5. Ciascuna delle Parti, al momento della firma  o  della  notifica
del proprio strumento di ratifica, d'accettazione,  d'approvazione  o
di adesione, in virtu' di una comunicazione indirizzata al Segretario
Generale del Consiglio d'Europa, potra' precisare che si  riserva  il
diritto di limitare  l'applicazione  del  paragrafo  4  del  presente
articolo, per  quanto  attiene  ai  reati  stabiliti  in  conformita'
all'articolo 18, paragrafi 1. b, secondo e terzo trattino nei casi in
cui propri cittadini abbiano la loro residenza abituale  sul  proprio
territorio. 
  6. Onde perseguire i reati stabiliti in conformita'  agli  articoli
18, 19, 20 paragrafo 1. a, e 21, paragrafi 1. a e b,  della  presente
Convenzione, ciascuna delle  Parti  adottera'  le  necessarie  misure
legislative o di altro genere affinche' l'affermazione della  propria
giurisdizione circa i punti d e e del paragrafo 1 non sia subordinata
alla condizione che il  procedimento  legale  sia  preceduto  da  una
querela della vittima o da una denuncia dello Stato ove i fatti  sono
stati commessi. 
  7. Ciascuna delle Parti adottera' le necessarie misure  legislative
o di altro genere per sancire la propria  competenza  circa  tutti  i
reati stabiliti in conformita'  alla  presente  Convenzione,  qualora
l'autore presunto sia presente sul proprio  territorio  e  non  possa
essere  estradato  verso  l'altra  Parte   in   ragione   della   sua
nazionalita'. 
  8. Qualora piu' Parti rivendichino la propria  giurisdizione  circa
un presunto reato contemplato dalla presente  Convenzione,  le  Parti
coinvolte, ove opportuno, si accorderanno  per  determinare  ove  sia
meglio esercitare il procedimento. 
  9. Fatte salve le norme  generali  di  diritto  internazionale,  la
presente  Convenzione  non  esclude   alcuna   giurisdizione   penale
esercitata da una Parte in  conformita'  della  propria  legislazione
interna