Articolo 25 - Giurisdizione 1. Le Parti adotteranno le necessarie misure necessarie legislative o di altro genere per assicurare la propria giurisdizione a perseguire ogni reato stabilito in conformita' alla presente Convenzione quando il reato sia commesso: a. sul proprio territorio; b. a bordo di nave battente bandiera di detta Parte; o c. a bordo di aeromobile immatricolato secondo la legge di detta Parte; d. da parte di propri cittadini; o e. da parte di una persona che abbia la sua residenza abituale sul territorio di detta Parte. 2. Le Parti si adopereranno ad adottare le necessarie misure necessarie legislative o di altro genere per sancire la propria giurisdizione circa ogni reato penale stabilito in conformita' alla presente Convenzione quando il reato sia commesso contro uno dei suoi cittadini residenti all'estero o contro persone che abbiano la propria residenza abituale sul suo territorio. 3. Le Parti potranno, al momento della firma o della notifica del proprio strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, per mezzo di una dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, precisare che si riservano il diritto di non applicare o applicare solo in casi specifici condizioni le norme di giurisdizione stabilite nel paragrafo 1.e del presente articolo. 4. Onde perseguire i reati stabiliti in conformita' agli articoli 18, 19, 20 paragrafo 1. a , e 21, paragrafi 1. a e b, della presente Convenzione, ciascuna delle Parti adottera' le necessarie misure legislative o di altro genere affinche' l'affermazione della propria giurisdizione per quanto attiene al punto d del paragrafo 1 non venga subordinato alla condizione che i fatti siano ugualmente perseguibili nel luogo ove sono stati commessi. 5. Ciascuna delle Parti, al momento della firma o della notifica del proprio strumento di ratifica, d'accettazione, d'approvazione o di adesione, in virtu' di una comunicazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, potra' precisare che si riserva il diritto di limitare l'applicazione del paragrafo 4 del presente articolo, per quanto attiene ai reati stabiliti in conformita' all'articolo 18, paragrafi 1. b, secondo e terzo trattino nei casi in cui propri cittadini abbiano la loro residenza abituale sul proprio territorio. 6. Onde perseguire i reati stabiliti in conformita' agli articoli 18, 19, 20 paragrafo 1. a, e 21, paragrafi 1. a e b, della presente Convenzione, ciascuna delle Parti adottera' le necessarie misure legislative o di altro genere affinche' l'affermazione della propria giurisdizione circa i punti d e e del paragrafo 1 non sia subordinata alla condizione che il procedimento legale sia preceduto da una querela della vittima o da una denuncia dello Stato ove i fatti sono stati commessi. 7. Ciascuna delle Parti adottera' le necessarie misure legislative o di altro genere per sancire la propria competenza circa tutti i reati stabiliti in conformita' alla presente Convenzione, qualora l'autore presunto sia presente sul proprio territorio e non possa essere estradato verso l'altra Parte in ragione della sua nazionalita'. 8. Qualora piu' Parti rivendichino la propria giurisdizione circa un presunto reato contemplato dalla presente Convenzione, le Parti coinvolte, ove opportuno, si accorderanno per determinare ove sia meglio esercitare il procedimento. 9. Fatte salve le norme generali di diritto internazionale, la presente Convenzione non esclude alcuna giurisdizione penale esercitata da una Parte in conformita' della propria legislazione interna