Art. 25. 
 
  Il termine per  l'inizio  delle  procedure  previste  nel  presente
titolo e' di sei mesi dall'entrata in vigore di questo decreto. 
 
  Il procedimento davanti alla Commissione di primo grado deve essere
ultimato entro tre mesi dall'inizio. 
 
  Per i territori non liberati e per quelli liberati  ma  non  ancora
affidati all'Amministrazione del Governo italiano,  la  scadenza  del
termine indicato nel primo comma e' prorogata fino a sei mesi dopo il
passaggio all'Amministrazione italiana dei territori stessi.