Art. 25.

  Le  azioni  per  il  risarcimento  dei  danni prodotti da incidenti
nucleari  debbono  essere  proposte  davanti  al  Tribunale nella cui
giurisdizione si trova l'impianto nucleare.
  L'atto  di  citazione deve essere notificato anche al Ministero del
tesoro, che ha sempre facolta' di intervenire nel giudizio.
  Nel  caso  di  concorso  di  piu'  domande  e quando si preveda che
l'importo  dei risarcimenti possa superare le garanzie finanziarie di
cui  agli  articoli  19 e 20, il presidente del Tribunale dispone che
abbia  luogo una procedura concorsuale e nomina a tal fine un giudice
delegato alla detta procedura di concorso.
  Nel   caso  di  accertata  insufficienza  delle  suddette  garanzie
finanziarie,  il  Tribunale  riduce  con  sentenza  proporzionalmente
l'importo per ciascun danneggiato.