(Convenzione - art. 25)
                            Articolo 25. 
                  Applicazione a titolo provvisorio 
 
  1. Un trattato o una parte  di  esso  vengono  applicati  a  titolo
provvisorio in attesa della sua effettiva entrata in vigore: 
    a) quando il trattato stesso cosi' dispone; o, 
    b) quando gli Stati che hanno partecipato ai negoziati avevano in
qualche altro modo cosi' convenuto. 
  2. A meno che il trattato non disponga altrimenti o gli  Stati  che
hanno partecipato ai  negoziati  non  abbiano  convenuto  altrimenti,
l'applicazione a titolo provvisorio di un trattato o di una parte  di
esso nei confronti di uno Stato viene a cessare  qualora  tale  Stato
notifichi agli altri Stati fra  i  quali  il  trattato  e'  applicato
provvisoriamente, l'intenzione di non volerne diventare parte.