Art. 25.
                      (Adeguamento del canone)

  Ciascuna delle parti, in ogni momento del rapporto contrattuale, ha
diritto   all'adeguamento   del  canone  in  relazione  all'eventuale
mutamento  degli  elementi  di  cui agli articoli 13 e 15, escluso il
parametro  relativo  alla  vetusta'  che  si  applica  al momento del
rinnovo contrattuale.
  L'adeguamento del canone avra' effetto dal mese successivo a quello
durante il quale sia stato richiesto mediante lettera raccomandata.