Art. 25.

  L'art. 39 e' sostituito dal seguente:
  "Distribuzione,  vendita  al  pubblico  e  aggio.  -  La vendita al
pubblico dei valori bollati puo' farsi soltanto dalle persone e dagli
uffici autorizzati con apposito decreto dell'intendente di finanza.
  Ai  soggetti  autorizzati  a  norma  del  comma  precedente compete
l'aggio  calcolato  sull'ammontare  complessivo  dei  valori  bollati
prelevati nell'anno, nella seguente misura:
    a)  rivenditori  di  generi di monopolio: del cinque per cento se
tale  ammontare  non  supera  i cinquanta milioni e dei tre per cento
sull'ammontare eccedente i cinquanta milioni;
    b)  ufficiali  giudiziari: dello 0,75 per cento se tale ammontare
non  supera  i quindici milioni e dello 0,50 per cento sull'ammontare
eccedente i quindici milioni;
    c) distributori diversi da quelli di cui alle lettere a), b): del
due  per  cento  se  tale  ammontare  non supera i quindici milioni e
dell'uno per cento sull'ammontare eccedente i quindici milioni.
  Le  persone autorizzate alla vendita al pubblico dei valori bollati
sono tenute a mantenere costantemente le scorte stabilite dal decreto
di  autorizzazione ed a soddisfare integralmente e senza ritardo, nei
limiti  delle  dette  scorte, le richieste dei valori bollati rivolte
loro dal pubblico.
  Il  Ministro  delle  finanze  puo' con proprio decreto, autorizzare
persone  od enti a prelevare per il proprio fabbisogno valori bollati
con  l'aggio  di  cui  alla  lettera c) direttamente dagli uffici del
registro e dagli istituti di credito autorizzati alla distribuzione.
  Il  Ministro  delle  finanze  stabilisce,  con  proprio  decreto, i
criteri  da  osservarsi  per la concessione delle autorizzazioni alla
vendita  al  pubblico  dei  valori  bollati  nonche'  i requisiti, le
condizioni  e  le  modalita'  ai  quali le autorizzazioni stesse sono
subordinate.
  I  venditori  di  generi  di monopolio, autorizzati alla vendita al
pubblico dei valori bollati sono sempre responsabili per il fatto dei
loro coadiutori ed assistenti.
  I venditori di generi di monopolio e le persone aventi un esercizio
aperto  al  pubblico, autorizzati alla vendita al pubblico dei valori
bollati,  devono  esporre  all'esterno  del  proprio locale un avviso
recante  l'indicazione  "valori bollati" ed avente le caratteristiche
stabilite con decreto del Ministro delle finanze.
  L'autorizzazione  alla  vendita al pubblico dei valori bollati puo'
essere  revocata  dall'intendente  di finanza qualora il distributore
secondario  non  sia  provvisto  delle  specie di valori indicate nel
decreto di nomina o ne abbia rifiutato la vendita o preteso un prezzo
maggiore di quello stabilito.
  L'autorizzazione medesima puo' essere, altresi', sospesa o revocata
dall'intendente  di finanza per gravi motivi dai quali siano derivati
o potrebbero derivare danni all'Erario.
  Nei casi di sospensione, revoca o rinuncia dell'autorizzazione alla
vendita  al pubblico dei valori bollati, la richiesta di rimborso dei
valori  bollati  rimasti  invenduti, al netto dell'aggio, deve essere
presentata  all'Intendenza di Finanza entro sei mesi dal ricevimento,
da  parte  dell'interessato,  della  comunicazione della sospensione,
della revoca o dell'accoglimento della rinuncia.
  Il  cambio  dei  valori  bollati inutilizzabili perche' fuori corso
deve  essere richiesto, dalle persone e dagli uffici autorizzati alla
vendita  al pubblico dei valori bollati, a pena di decadenza e con le
modalita'  stabilite  dal Ministero delle finanze, entro sei mesi dal
giorno  della  loro  inutilizzabilita'.  Il cambio dei valori bollati
difettosi   o  avariati  potra'  invece  essere  sempre  concesso  ai
distributori secondari che ne facciano domanda.
  Il  Ministro  delle  finanze  puo'  affidare,  per il tempo ed alle
condizioni  di  cui ad apposite convenzioni da approvarsi con proprio
decreto,  la distribuzione primaria dei valori bollati ad istituti di
credito.
  Le somme riscosse dai suddetti istituti per tale distribuzione sono
versate dagli istituti medesimi allo Stato al netto delle provvigioni
ad  essi  riconosciute  con le convenzioni di cui al comma precedente
nonche'  dell'aggio  spettante  alle persone, uffici ed enti indicati
nel secondo e quarto comma.
  Il  Ministro  delle  finanze,  al  fine di assicurare, ai sensi del
primo  comma  dell'art.  5  della  legge  5  agosto  1978, n. 468, la
contabilizzazione  delle  entrate  al lordo delle provvigioni e degli
aggi  di cui al precedente comma, dovra' provvedere alla emissione, a
carico   di   apposito   capitolo  di  spesa,  di  specifici  mandati
commutabili  in  quietanza  di  entrata  per la regolazione contabile
degli  importi  delle  provvigioni  e  degli aggi relativi alle somme
versate".