Art. 25. L'art. 39 e' sostituito dal seguente: "Distribuzione, vendita al pubblico e aggio. - La vendita al pubblico dei valori bollati puo' farsi soltanto dalle persone e dagli uffici autorizzati con apposito decreto dell'intendente di finanza. Ai soggetti autorizzati a norma del comma precedente compete l'aggio calcolato sull'ammontare complessivo dei valori bollati prelevati nell'anno, nella seguente misura: a) rivenditori di generi di monopolio: del cinque per cento se tale ammontare non supera i cinquanta milioni e dei tre per cento sull'ammontare eccedente i cinquanta milioni; b) ufficiali giudiziari: dello 0,75 per cento se tale ammontare non supera i quindici milioni e dello 0,50 per cento sull'ammontare eccedente i quindici milioni; c) distributori diversi da quelli di cui alle lettere a), b): del due per cento se tale ammontare non supera i quindici milioni e dell'uno per cento sull'ammontare eccedente i quindici milioni. Le persone autorizzate alla vendita al pubblico dei valori bollati sono tenute a mantenere costantemente le scorte stabilite dal decreto di autorizzazione ed a soddisfare integralmente e senza ritardo, nei limiti delle dette scorte, le richieste dei valori bollati rivolte loro dal pubblico. Il Ministro delle finanze puo' con proprio decreto, autorizzare persone od enti a prelevare per il proprio fabbisogno valori bollati con l'aggio di cui alla lettera c) direttamente dagli uffici del registro e dagli istituti di credito autorizzati alla distribuzione. Il Ministro delle finanze stabilisce, con proprio decreto, i criteri da osservarsi per la concessione delle autorizzazioni alla vendita al pubblico dei valori bollati nonche' i requisiti, le condizioni e le modalita' ai quali le autorizzazioni stesse sono subordinate. I venditori di generi di monopolio, autorizzati alla vendita al pubblico dei valori bollati sono sempre responsabili per il fatto dei loro coadiutori ed assistenti. I venditori di generi di monopolio e le persone aventi un esercizio aperto al pubblico, autorizzati alla vendita al pubblico dei valori bollati, devono esporre all'esterno del proprio locale un avviso recante l'indicazione "valori bollati" ed avente le caratteristiche stabilite con decreto del Ministro delle finanze. L'autorizzazione alla vendita al pubblico dei valori bollati puo' essere revocata dall'intendente di finanza qualora il distributore secondario non sia provvisto delle specie di valori indicate nel decreto di nomina o ne abbia rifiutato la vendita o preteso un prezzo maggiore di quello stabilito. L'autorizzazione medesima puo' essere, altresi', sospesa o revocata dall'intendente di finanza per gravi motivi dai quali siano derivati o potrebbero derivare danni all'Erario. Nei casi di sospensione, revoca o rinuncia dell'autorizzazione alla vendita al pubblico dei valori bollati, la richiesta di rimborso dei valori bollati rimasti invenduti, al netto dell'aggio, deve essere presentata all'Intendenza di Finanza entro sei mesi dal ricevimento, da parte dell'interessato, della comunicazione della sospensione, della revoca o dell'accoglimento della rinuncia. Il cambio dei valori bollati inutilizzabili perche' fuori corso deve essere richiesto, dalle persone e dagli uffici autorizzati alla vendita al pubblico dei valori bollati, a pena di decadenza e con le modalita' stabilite dal Ministero delle finanze, entro sei mesi dal giorno della loro inutilizzabilita'. Il cambio dei valori bollati difettosi o avariati potra' invece essere sempre concesso ai distributori secondari che ne facciano domanda. Il Ministro delle finanze puo' affidare, per il tempo ed alle condizioni di cui ad apposite convenzioni da approvarsi con proprio decreto, la distribuzione primaria dei valori bollati ad istituti di credito. Le somme riscosse dai suddetti istituti per tale distribuzione sono versate dagli istituti medesimi allo Stato al netto delle provvigioni ad essi riconosciute con le convenzioni di cui al comma precedente nonche' dell'aggio spettante alle persone, uffici ed enti indicati nel secondo e quarto comma. Il Ministro delle finanze, al fine di assicurare, ai sensi del primo comma dell'art. 5 della legge 5 agosto 1978, n. 468, la contabilizzazione delle entrate al lordo delle provvigioni e degli aggi di cui al precedente comma, dovra' provvedere alla emissione, a carico di apposito capitolo di spesa, di specifici mandati commutabili in quietanza di entrata per la regolazione contabile degli importi delle provvigioni e degli aggi relativi alle somme versate".