(Regolamento di polizia mortuaria- art. 25)
                              Art. 25. 
  1. Per i morti di malattie infettive-diffusive di cui  all'apposito
elenco pubblicato dal Ministero della  sanita',  l'autorizzazione  al
trasporto prevista dall'art. 24  puo'  essere  data  soltanto  quando
risulti  accertato  che  il  cadavere,  trascorso   il   periodo   di
osservazione, e' stato composto nella duplice  cassa  prevista  dagli
articoli 30 e 31 seguendo le prescrizioni degli articoli 18 e 32. 
  2. Le disposizioni del presente  articolo  si  applicano  anche  ai
trasporti di cadaveri da o per l'estero previsti dagli  articoli  27,
28  e  29  quando  la  morte  sia  dovuta  ad  una   delle   malattie
infettive-diffusive di cui all'elenco previsto nel comma 1.