ART. 25. Strumenti di attuazione 1. Strumenti di attuazione delle finalita' del parco naturale regionale sono il piano per il parco e il piano pluriennale economico e sociale per la promozione delle attivita' compatibili. 2. Il piano per il parco e' adottato dall'organismo di gestione del parco ed e' approvato dalla regione. Esso ha valore anche di piano paesistico e di piano urbanistico e sostituisce i piani paesistici e i piani territoriali o urbanistici di qualsiasi livello. 3. Nel riguardo delle finalita' istitutive e delle previsioni del pi- ano per il parco e nei limiti del regolamento, il parco promuove iniziative, coordinate con quelle delle regioni e degli enti locali interessati, atte a favorire la crescita economica, sociale e culturale delle comunita' residenti. A tal fine predispone un piano pluriennale economico e sociale per la promozione delle attivita' compatibili. Tale piano e' adottato dall'organismo di gestione del parco, tenuto conto del parere espresso dagli enti locali territorialmente interessati, e' approvato dalla regione e puo' essere annualmente aggiornato. 4. Al finanziamento del piano pluriennale economico e sociale, di cui al comma 3, possono concorrere lo Stato, le regioni, gli enti locali e gli altri organismi interessati. 5. Le risorse finanziarie del parco possono essere costituite, oltre che da erogazioni o contributi a qualsiasi titolo, disposti da enti o da organismi pubblici e da privati, da diritti e canoni riguardanti l'utilizzazione dei beni mobili ed immobili che appartengono al parco o dei quali esso abbia la gestione.