Art. 25.
 
                                Birra
 
  1.  La  lettera  c)  del primo comma dell'articolo 4 della legge 16
agosto 1962, n. 1354, e' sostituita dalla seguente:
   " c) aggiungere alla birra additivi, salvo quelli autorizzati  dal
Ministero  della  sanita'  ai  sensi  dell'articolo  5,  primo comma,
lettera g), e dell'articolo 22 della legge 30 aprile 1962, n. 283;".
  2. Il primo comma dell'articolo 19 della legge 16 agosto  1962,  n.
1354, e' sostituito dal seguente:
  "La  birra  importata  dai Paesi extracomunitari deve corrispondere
alle caratteristiche e ai requisiti stabiliti dalla presente legge".
 
          Note all'art. 25:
             -  La  legge  16  agosto  1962,  n.  1354,  concerne  la
          disciplina  igienica della produzione e del commercio della
          birra. L'art. 4, modificato  dalla  presente  legge,  cosi'
          recita:
             "Art. 4. - E' vietato nella preparazione della birra:
               a)  impiegare  sostanze amidacee o aggiungere ai mosti
          di birra zuccheri o succhi di  frutta,  salvo  il  disposto
          dell'art. 1;
               b)  colorare  la  birra con sostanze diverse da quelle
          provenienti dal malto d'orzo torrefatto;
             c)  aggiungere  alla   birra   additivi   salvo   quelli
          autorizzati  dal Ministero della sanita' ai sensi dell'art.
          5, primo comma, lettera g), e dell'art. 22 della  legge  30
          aprile 1962, n. 283;
               d)  aggiungere alla birra o, comunque, impiegare nella
          sua preparazione alcool, sostanze  schiumogene  o  sostanze
          amare diverse dal luppolo;
               e) impiegare ogni eventuale altra sostanza, il cui uso
          non sia stato specificatamente autorizzato dal Ministro per
          la  sanita',  sentiti  i  Ministri dell'agricoltura e delle
          foreste, dell'industria e del commercio  e  delle  finanze,
          ciascuno  per  la  parte  di  rispettiva  competenza,  e il
          Consiglio superiore di sanita'.
             Per la chiarificazione della  birra  debbono  impiegarsi
          soltanto  mezzi meccanici o sostanze innocue autorizzate ai
          sensi della lettera e) del presente articolo".
             - L'art.  19  della  citata  legge  n.  1354/1962,  come
          modificato, da ultimo, dalla presente legge cosi' recita:
             "Art. 19. - La birra importata dai Paesi extracomunitari
          deve  corrispondere  alle  caratteristiche  e  ai requisiti
          stabiliti dalla presente legge.
             Tali  caratteristiche   e   requisiti   possono   venire
          comprovati  con appositi certificati rilasciati da istituti
          od organismi statali preposti  dallo  Stato  esportatore  e
          riconosciuti  idonei  ed  abilitati  all'uopo dal Ministero
          della  sanita'  di concerto con il Ministero delle finanze,
          sentito il Ministero degli affari esteri.
             E' fatta, comunque, salva la facolta' di  sottoporre  la
          birra  in importazione a controlli analitici ogni qualvolta
          questi si rendano necessari.
             Inoltre anche i relativi recipienti e bottiglie  debbono
          corrispondere  alle  caratteristiche  e requisiti stabiliti
          dalla  legge  e  debbono  recare  in  lingua  italiana   le
          indicazioni  prescritte  dagli articoli 2 e 12 della stessa
          legge.
             La birra di provenienza estera, imbottigliata in  Italia
          deve recare, a mezzo di etichetta o sul recipiente, il nome
          o  la ragione sociale dell'imbottigliatore, nonche' la sede
          dello stabilimento imbottigliatore con la seguente dizione:
          'impresa imbottigliatrice ..'".
             - La legge 30 aprile 1962, n. 283, reca: "Modifica degli
          articoli 242, 243, 247, 250 e 262  del  testo  unico  delle
          leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934,
          n.  1265:  Disciplina  igienica  della  produzione  e della
          vendita delle sostanze alimentari e delle bevande".
             L'art. 5, primo comma, lettera g), cosi' recita:
             "E' vietato impiegare nella preparazione di  alimenti  o
          bevande, vendere, detenere per vendere o somministrare come
          mercede ai propri dipendenti, o comunque distribuire per il
          consumo sostanze alimentari:
             a)-f) (omissis);
               g)  con  aggiunta  di  additivi  chimici  di qualsiasi
          natura non autorizzati con  decreto  del  Ministro  per  la
          sanita'  o,  nel  caso  che  siano stati autorizzati, sensa
          l'osservanza delle norme prescritte per il loro impiego.  I
          decreti   di   autorizzazione  sono  soggetti  a  revisioni
          annuali".
             L'art. 22 cosi' recita:
             "Art. 22. - Il Ministro per la sanita', entro  sei  mesi
          dalla   pubblicazione  della  presente  legge,  sentito  il
          Consiglio  superiore  di  sanita',  pubblichera',  con  suo
          decreto,  l'elenco  degli additivi chimici consentiti nella
          preparazione  e  per  la   conservazione   delle   sostanze
          alimentari, nel quale dovranno essere specificate, oltre le
          loro   caratteristiche   chimico-fisiche   i  requisiti  di
          purezza, i metodi di dosaggio negli  alimenti,  i  casi  di
          impiego e le dosi massime d'uso degli stessi.
             Entro  un  anno  il Ministro per la sanita' pubblichera'
          l'elenco dei  metodi  ufficiali  d'analisi  delle  sostanze
          alimentari.
             Il  Ministro  per la sanita' e' autorizzato a provvedere
          con   successivi    decreti    ai    periodici    necessari
          aggiornamenti".