Art. 25. Alcole etilico 1. L'alcole etilico e' soggetto ad accisa con l'aliquota di lire 1.146.600 per ettolitro anidro alla temperatura di 20 Celsius. 2. Per alcole etilico si intendono: a) tutti i prodotti che hanno un titolo alcolometrico effettivo superiore all'1,2 per cento in volume e che rientrano nei codici NC 2207 e 2208, anche quando essi sono parte di un prodotto di un altro capitolo della nomenclatura combinata; b) i prodotti che hanno un titolo alcolometrico effettivo superiore al 22 per cento in volume e che rientrano nei codici NC 2204, 2205 e 2206; c) le bevande spiritose contenenti prodotti solidi o in soluzione. 3. Fino al 30 giugno 1996, per gli alcoli ottenuti dalla distillazione del vino, dei sottoprodotti della vinificazione, delle patate, della frutta, del sorgo, dei fichi, delle carrube e dei cereali, del siero e del permeato di siero di latte, e per l'alcole contenuto nel rhum, l'aliquota di accisa e' ridotta di lire 195.000 per ettolitro anidro. 4. I crediti vantati dai soggetti passivi dell'accisa e della sovrimposta di confine sull'alcole e sulle bevande alcoliche verso i cessionari dei prodotti per i quali i soggetti stessi hanno assolto tali tributi, possono essere addebitati a titolo di rivalsa ed hanno privilegio generale, con il medesimo ordine del privilegio previsto dall'articolo 18, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (a), sui beni mobili del debitore, limitatamente ad un importo corrispondente all'ammontare dei tributi anzidetti, qualora questo risulti separatamente evidenziato nella fattura relativa alla cessione. _________________ (a) Il testo vigente del quinto comma dell'art. 18 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto), e' il seguente: "Il credito di rivalsa ha privilegio speciale sui beni immobili oggetto della cessione o ai quali si riferisce il servizio ai sensi degli articoli 2758 e 2772 del codice civile e, se relativo alla cessione di beni mobili, ha privilegio sulla generalita' dei mobili del debitore con lo stesso grado del privilegio generale stabilito dall'art. 2752 del codice civile, cui tuttavia e' posposto".