Art. 25 
      Smarrimento, perdita, ritrovamento di materie radioattive 
  1. Il detentore, nell'ipotesi di  smarrimento  o  di  perdita,  per
qualsiasi causa, di materie radioattive, comunque confezionate, e  di
apparecchi  contenenti  dette  materie,  deve  darne   immediatamente
comunicazione agli organi  del  Servizio  sanitario  nazionale  e  al
Comando provinciale dei vigili del fuoco competenti  per  territorio,
alla piu' vicina autorita' di pubblica sicurezza,  al  Comandante  di
porto e all'Ufficio di sanita' marittima, ove di loro  competenza,  e
all'ANPA. 
  2. Il ritrovamento delle materie e degli apparecchi di cui al comma
1 da  parte  di  chi  ha  effettuato  la  comunicazione  deve  essere
immediatamente comunicato alla  piu'  vicina  autorita'  di  pubblica
sicurezza. 
  3. Il ritrovamento di materie o di apparecchi recanti indicazioni o
contrassegni  che  rendono  chiaramente  desumibile  la  presenza  di
radioattivita' deve essere comunicato immediatamente alla piu' vicina
autorita' di pubblica sicurezza.