Art. 25 Smarrimento, perdita, ritrovamento di materie radioattive 1. Il detentore, nell'ipotesi di smarrimento o di perdita, per qualsiasi causa, di materie radioattive, comunque confezionate, e di apparecchi contenenti dette materie, deve darne immediatamente comunicazione agli organi del Servizio sanitario nazionale e al Comando provinciale dei vigili del fuoco competenti per territorio, alla piu' vicina autorita' di pubblica sicurezza, al Comandante di porto e all'Ufficio di sanita' marittima, ove di loro competenza, e all'ANPA. 2. Il ritrovamento delle materie e degli apparecchi di cui al comma 1 da parte di chi ha effettuato la comunicazione deve essere immediatamente comunicato alla piu' vicina autorita' di pubblica sicurezza. 3. Il ritrovamento di materie o di apparecchi recanti indicazioni o contrassegni che rendono chiaramente desumibile la presenza di radioattivita' deve essere comunicato immediatamente alla piu' vicina autorita' di pubblica sicurezza.