Art. 25
                      (Infortuni ed incidenti)
1.   I   lavoratori  sono  tenuti  a  segnalare  al  piu'  presto  al
   sorvegliante ogni infortunio, anche se di  piccola  entita',  loro
   occorso in occasione del lavoro.
2.  Il  sorvegliante comunica immediatamente l'infortunio, di cui sia
   venuto a conoscenza, al  datore  di  lavoro  dell'infortunato,  al
   direttore  responsabile ed al titolare, qualora diverso dal datore
   di lavoro.
3.  Il  direttore  responsabile  denuncia  entro  24  ore,  a   mezzo
   telegramma  o  telefax, all'autorita' di vigilanza ogni infortunio
   che abbia causato ad  una  o  piu'  persone  la  morte  o  lesioni
   guaribili  in  un  tempo superiore a 30 giorni; se, contrariamente
   alla prognosi iniziale, un  infortunato  non  sia  guarito  in  30
   giorni,  il  direttore  responsabile  fa denuncia all'autorita' di
   vigilanza   entro   la   settimana   successiva,   allegando    la
   documentazione medica.
4.  La  denuncia  di  cui  al  comma 3 deve essere comprensiva di una
   relazione sottoscritta dal direttore responsabile  sulle  cause  e
   circostanze dell'infortunio.
5.  Il  direttore  responsabile  comunica  altresi'  all'autorita' di
   vigilanza entro 24 ore, a mezzo telegramma o  telefax,  tutti  gli
   infortuni  causati  da  emanazione,  accensione  o  scoppio di gas
   nonche' da fuochi, incendi o allagamenti.
6.  E'  facolta'  dell'autorita'  di  vigilanza,  in  relazione  agli
   accertamenti  conseguenti,  richiedere la assistenza in merito del
   Comando provinciale dei Vigili del fuoco.
7.   Il   direttore   responsabile   da'   immediata   comunicazione,
   all'autorita'  di  vigilanza  competente,  a  mezzo  telegramma  o
   telefax, di qualsiasi fatto, incidente o  manifestazione  sospetta
   che metta in pericolo la sicurezza delle persone e dei giacimenti.
8.  Entro  i  primi  15  giorni  di  ogni  mese il titolare trasmette
   all'autorita' di vigilanza competente  un  prospetto  riassuntivo,
   anche   se   negativo,   degli  infortuni  verificatisi  nel  mese
   precedente e che  abbiano  comportato  un'assenza  dal  lavoro  di
   almeno tre giorni.