Art. 25 
 
      Promozione della concorrenza nei servizi pubblici locali 
 
  (( 1. Al decreto-legge 13 agosto  2011,  n.  138,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) dopo l'articolo 3 e' inserito il seguente: 
  «Art. 3-bis (Ambiti territoriali e criteri di organizzazione  dello
svolgimento dei  servizi  pubblici  locali).  -  1.  A  tutela  della
concorrenza e dell'ambiente, le regioni e  le  province  autonome  di
Trento e di Bolzano organizzano lo svolgimento dei  servizi  pubblici
locali a rete di rilevanza economica in ambiti o bacini  territoriali
ottimali e omogenei  tali  da  consentire  economie  di  scala  e  di
differenziazione idonee a  massimizzare  l'efficienza  del  servizio,
entro il termine del 30 giugno 2012. La  dimensione  degli  ambiti  o
bacini territoriali ottimali  di  norma  deve  essere  non  inferiore
almeno a  quella  del  territorio  provinciale.  Le  regioni  possono
individuare specifici bacini territoriali di  dimensione  diversa  da
quella  provinciale,  motivando  la  scelta  in  base  a  criteri  di
differenziazione territoriale e socio-economica e in base a  principi
di  proporzionalita',  adeguatezza  ed   efficienza   rispetto   alle
caratteristiche del servizio, anche su proposta dei comuni presentata
entro il 31 maggio  2012  previa  lettera  di  adesione  dei  sindaci
interessati o delibera di un organismo associato e gia' costituito ai
sensi dell'articolo 30 del testo unico di cui al decreto  legislativo
18 agosto 2000, n. 267. Fermo restando il termine  di  cui  al  primo
periodo del  presente  comma,  e'  fatta  salva  l'organizzazione  di
servizi pubblici locali di settore in ambiti  o  bacini  territoriali
ottimali gia' prevista in attuazione di specifiche direttive  europee
nonche' ai sensi delle discipline di settore vigenti o, infine, delle
disposizioni regionali che abbiano gia' avviato  la  costituzione  di
ambiti o bacini territoriali di dimensione  non  inferiore  a  quelle
indicate nel presente comma. Decorso inutilmente il termine indicato,
il  Consiglio  dei  ministri,  a  tutela  dell'unita'  giuridica   ed
economica, esercita i poteri sostitutivi di cui all'articolo 8  della
legge 5 giugno 2003, n.  131,  per  organizzare  lo  svolgimento  dei
servizi pubblici locali in ambiti o bacini  territoriali  ottimali  e
omogenei,  comunque  tali  da  consentire  economie  di  scala  e  di
differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio. 
  2. In sede  di  affidamento  del  servizio  mediante  procedura  ad
evidenza pubblica, l'adozione di strumenti di tutela dell'occupazione
costituisce elemento di valutazione dell'offerta. 
  3. A decorrere dal 2013, l'applicazione di procedure di affidamento
dei servizi a evidenza pubblica  da  parte  di  regioni,  province  e
comuni o degli enti  di  governo  locali  dell'ambito  o  del  bacino
costituisce elemento di valutazione della virtuosita' degli stessi ai
sensi dell'articolo 20, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011,  n.
98, convertito, con modificazioni, dalla legge  15  luglio  2011,  n.
111.  A  tal  fine,  la  Presidenza  del  Consiglio   dei   ministri,
nell'ambito dei compiti di  tutela  e  promozione  della  concorrenza
nelle regioni  e  negli  enti  locali,  comunica,  entro  il  termine
perentorio del 31 gennaio di ciascun anno, al Ministero dell'economia
e delle finanze gli enti che hanno provveduto all'applicazione  delle
procedure  previste  dal  presente  articolo.  In  caso  di   mancata
comunicazione entro il termine  di  cui  al  periodo  precedente,  si
prescinde dal predetto elemento di valutazione della virtuosita'. 
  4. Fatti salvi i finanziamenti  ai  progetti  relativi  ai  servizi
pubblici  locali  di  rilevanza  economica  cofinanziati  con   fondi
europei, i finanziamenti a qualsiasi  titolo  concessi  a  valere  su
risorse pubbliche statali ai sensi dell'articolo 119,  quinto  comma,
della Costituzione sono  prioritariamente  attribuiti  agli  enti  di
governo degli ambiti o dei bacini  territoriali  ottimali  ovvero  ai
relativi  gestori  del  servizio  selezionati  tramite  procedura  ad
evidenza pubblica  o  di  cui  comunque  l'Autorita'  di  regolazione
competente abbia verificato l'efficienza gestionale e la qualita' del
servizio reso  sulla  base  dei  parametri  stabiliti  dall'Autorita'
stessa. 
  5. Le societa' affidatarie in house sono assoggettate al  patto  di
stabilita'  interno  secondo  le  modalita'  definite   dal   decreto
ministeriale   previsto   dall'articolo   18,   comma   2-bis,    del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni. L'ente
locale o l'ente di governo locale dell'ambito  o  del  bacino  vigila
sull'osservanza da parte delle societa' di cui al periodo  precedente
dei vincoli derivanti dal patto di stabilita' interno. 
  6. Le societa' affidatarie in house  sono  tenute  all'acquisto  di
beni e servizi secondo le disposizioni di cui al decreto  legislativo
12 aprile 2006, n.  163,  e  successive  modificazioni.  Le  medesime
societa' adottano, con propri provvedimenti, criteri e modalita'  per
il reclutamento del personale e per il conferimento  degli  incarichi
nel rispetto dei principi di cui al  comma  3  dell'articolo  35  del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonche' delle disposizioni
che stabiliscono a carico degli enti  locali  divieti  o  limitazioni
alle assunzioni di personale, contenimento degli oneri contrattuali e
delle altre voci di  natura  retributiva  o  indennitarie  e  per  le
consulenze anche degli amministratori»; 
    b) all'articolo 4: 
      1)  al  comma  1,  dopo  le  parole:  «libera  prestazione  dei
servizi,»  sono  inserite  le  seguenti:  «dopo  aver  individuato  i
contenuti  specifici  degli   obblighi   di   servizio   pubblico   e
universale»; 
      2) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
  «3. Per gli enti territoriali con popolazione  superiore  a  10.000
abitanti, la delibera di cui al comma 2  e'  adottata  previo  parere
obbligatorio dell'Autorita' garante della concorrenza e del  mercato,
che si pronuncia entro sessanta giorni, sulla  base  dell'istruttoria
svolta dall'ente di governo locale dell'ambito o del bacino o in  sua
assenza dall'ente locale, in merito all'esistenza di ragioni idonee e
sufficienti  all'attribuzione  di  diritti  di   esclusiva   e   alla
correttezza  della  scelta  eventuale  di  procedere  all'affidamento
simultaneo con gara di una pluralita' di servizi pubblici locali.  La
delibera e il parere  sono  resi  pubblici  sul  sito  internet,  ove
presente, e con ulteriori modalita' idonee»; 
      3) il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
  4. L'invio all'Autorita' garante della concorrenza e  del  mercato,
per il parere obbligatorio, della verifica di cui al comma  1  e  del
relativo schema di delibera quadro di cui al comma 2,  e'  effettuato
entro dodici mesi dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto e poi periodicamente secondo i rispettivi  ordinamenti  degli
enti locali. La delibera  quadro  di  cui  al  comma  2  e'  comunque
adottata prima di  procedere  al  conferimento  e  al  rinnovo  della
gestione dei servizi, entro trenta giorni dal  parere  dell'Autorita'
garante della concorrenza e del mercato. In assenza  della  delibera,
l'ente locale non  puo'  procedere  all'attribuzione  di  diritti  di
esclusiva ai sensi del presente articolo»; 
      4) al comma 11: 
  4.1) dopo la lettera b) e' inserita la seguente: 
    «b-bis) prevede  l'impegno  del  soggetto  gestore  a  conseguire
economie di gestione con riferimento  all'intera  durata  programmata
dell'affidamento, e prevede altresi', tra gli elementi di valutazione
dell'offerta,  la  misura  delle  anzidette  economie   e   la   loro
destinazione alla riduzione delle tariffe da praticarsi  agli  utenti
ed al finanziamento di strumenti di sostegno connessi a  processi  di
efficientamento relativi al personale;»; 
  4.2) dopo la lettera g) e' aggiunta la seguente: 
    «g-bis) indica i criteri per il passaggio dei dipendenti ai nuovi
aggiudicatari  del  servizio,  prevedendo,  tra   gli   elementi   di
valutazione  dell'offerta,  l'adozione   di   strumenti   di   tutela
dell'occupazione»; 
  5) al comma 13, le  parole:  «somma  complessiva  di  900.000  euro
annui» sono sostituite dalle seguenti: «somma complessiva di  200.000
euro annui»; 
  6) al comma 32: 
    6.1) alla lettera a), in fine, le parole: «alla data del 31 marzo
2012» sono sostituite dalle seguenti:  «alla  data  del  31  dicembre
2012. In deroga, l'affidamento per la gestione puo' avvenire a favore
di un'unica societa' in house risultante dalla integrazione operativa
di  preesistenti  gestioni  in  affidamento  diretto  e  gestioni  in
economia, tale da configurare un unico gestore del servizio a livello
di ambito o di bacino territoriale ottimale  ai  sensi  dell'articolo
3-bis. La soppressione delle preesistenti gestioni e la  costituzione
dell'unica azienda in capo  alla  societa'  in  house  devono  essere
perfezionati entro il termine del 31 dicembre 2012. In  tal  caso  il
contratto  di  servizio   dovra'   prevedere   indicazioni   puntuali
riguardanti il livello di qualita' del servizio reso, il prezzo medio
per utente, il livello di investimenti programmati  ed  effettuati  e
obbiettivi di performance (redditivita',  qualita',  efficienza).  La
valutazione dell'efficacia e  dell'efficienza  della  gestione  e  il
rispetto delle condizioni previste nel  contratto  di  servizio  sono
sottoposti a verifica annuale da parte dell'Autorita' di  regolazione
di  settore.  La  durata  dell'affidamento   in   house   all'azienda
risultante dall'integrazione non puo' essere in ogni caso superiore a
tre anni a decorrere dal 1° gennaio  2013.  La  deroga  di  cui  alla
presente lettera non si applica ai processi di aggregazione a livello
di ambito o di bacino territoriale che gia'  prevedano  procedure  di
affidamento ad evidenza pubblica.»; 
    6.2) alla lettera b), in fine,  le  parole:  «alla  data  del  30
giugno 2012» sono sostituite dalle seguenti: «alla data del 31  marzo
2013»; 
  7) dopo il comma 32-bis e' inserito il seguente: 
    «32-ter. Fermo restando quanto previsto al comma 32 ed al fine di
non  pregiudicare  la  necessaria  continuita'  nell'erogazione   dei
servizi pubblici locali di rilevanza economica, i soggetti pubblici e
privati esercenti  a  qualsiasi  titolo  attivita'  di  gestione  dei
servizi   pubblici   locali   assicurano   l'integrale   e   regolare
prosecuzione delle attivita' medesime anche  oltre  le  scadenze  ivi
previste, ed in particolare il rispetto degli  obblighi  di  servizio
pubblico e degli standard minimi del servizio pubblico locale di  cui
all'articolo 2, comma  3,  lettera  e),  del  presente  decreto  alle
condizioni di cui ai rispettivi contratti di servizio ed  agli  altri
atti che regolano il rapporto, fino al subentro del nuovo  gestore  e
comunque, in caso di liberalizzazione del settore, fino  all'apertura
del mercato alla concorrenza. Nessun indennizzo o compenso aggiuntivo
puo' essere ad alcun titolo preteso in relazione  a  quanto  previsto
nel presente articolo»; 
  8) al comma 33-ter le parole:  «Ministro  per  i  rapporti  con  le
regioni e la coesione territoriale, adottato,  entro  il  31  gennaio
2012» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «Ministro  per  gli  affari
regionali, il turismo e lo sport, adottato entro il 31 marzo 2012»; 
  9) al comma 34: 
    9.1)  sono  soppresse  le  parole:  «il  servizio  di   trasporto
ferroviario regionale, di cui  al  decreto  legislativo  19  novembre
1997, n. 422»; 
    9.2) dopo le  parole:  «il  servizio  di  distribuzione  del  gas
naturale, di cui al decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164»  sono
inserite le seguenti: «, ad eccezione di quanto  previsto  dal  comma
33»; 
    9.3) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con riguardo  al
trasporto pubblico regionale ferroviario sono fatti salvi, fino  alla
scadenza naturale dei primi sei anni di validita', gli affidamenti  e
i contratti di servizio gia' deliberati o sottoscritti in conformita'
all'articolo 5 del  regolamento  (CE)  n.  1370/2007  del  Parlamento
europeo e del Consiglio, del  23  ottobre  2007,  ed  in  conformita'
all'articolo 61 della legge 23 luglio 2009, n. 99.»; 
  10) il comma 34-bis e' abrogato; 
  11) al comma 35 sono premessi i seguenti: 
    «34-ter.  Gli  affidamenti  diretti,  in  materia  di   trasporto
pubblico locale su gomma, gia' affidati  ai  sensi  dell'articolo  61
della legge 23 luglio 2009, n. 99, ed in conformita'  all'articolo  8
del regolamento (CE) n. 1370/2007 ed in atto alla data di entrata  in
vigore della presente disposizione, cessano  alla  scadenza  prevista
nel contratto di affidamento. 
    34-quater. Gli affidamenti in essere a valere  su  infrastrutture
ferroviarie  interessate  da  investimenti  compresi   in   programmi
co-finanziati  con  risorse  dell'Unione  europea  cessano   con   la
conclusione  dei  lavori   previsti   dai   relativi   programmi   di
finanziamento e, ove  necessari,  dei  connessi  collaudi,  anche  di
esercizio». 
  2. All'articolo 114 del testo unico di cui al  decreto  legislativo
18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modificazioni: 
    a) dopo il comma 5 e' inserito il seguente: 
      «5-bis. A decorrere dall'anno 2013, le aziende  speciali  e  le
istituzioni sono assoggettate al patto di stabilita' interno  secondo
le modalita' definite con decreto del Ministro dell'economia e  delle
finanze, di concerto con i Ministri dell'interno  e  per  gli  affari
regionali, il turismo e lo sport, sentita la Conferenza  Stato-Citta'
ed autonomie locali, da emanare entro il 30 ottobre 2012. A tal fine,
le aziende speciali e le istituzioni  si  iscrivono  e  depositano  i
propri bilanci al registro  delle  imprese  o  nel  repertorio  delle
notizie   economico-amministrative   della   camera   di   commercio,
industria, artigianato e agricoltura del proprio territorio entro  il
31 maggio di  ciascun  anno.  L'Unioncamere  trasmette  al  Ministero
dell'economia e delle finanze, entro il  30  giugno,  l'elenco  delle
predette aziende  speciali  e  istituzioni  ed  i  relativi  dati  di
bilancio. Alle aziende speciali ed alle istituzioni si  applicano  le
disposizioni del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006,
n. 163, nonche' le disposizioni che stabiliscono, a carico degli enti
locali:  divieto  o  limitazioni  alle   assunzioni   di   personale;
contenimento degli oneri contrattuali e delle altre  voci  di  natura
retributiva   o   indennitaria   e   per   consulenze   anche   degli
amministratori; obblighi  e  limiti  alla  partecipazione  societaria
degli enti locali.  Gli  enti  locali  vigilano  sull'osservanza  del
presente comma da parte dei soggetti indicati ai periodi  precedenti.
Sono escluse dall'applicazione delle disposizioni del presente  comma
aziende   speciali   e    istituzioni    che    gestiscono    servizi
socio-assistenziali ed educativi, culturali e farmacie.»; 
    b) al comma 8 dopo le parole: «seguenti atti»  sono  inserite  le
seguenti: «da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale.». 
  3. Al decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, sono apportate le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 14, comma 5, e' aggiunto, in  fine,  il  seguente
periodo: «Si applicano i principi di garanzia previsti  dall'articolo
4, comma 33, del decreto-legge 13 agosto 2011,  n.  138,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148»; 
    b) all'articolo 15, comma 10, la  parola:  «gare»  e'  sostituita
dalle seguenti: «prime gare successive  al  periodo  transitorio,  su
tutto il territorio nazionale». 
  4. Per la gestione ed erogazione dei servizi di gestione  integrata
dei rifiuti urbani sono  affidate  ai  sensi  dell'articolo  202  del
decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.  152,  e  nel  rispetto  della
normativa europea e nazionale  sull'evidenza  pubblica,  le  seguenti
attivita': a)  la  gestione  ed  erogazione  del  servizio  che  puo'
comprendere le attivita' di gestione e realizzazione degli  impianti;
b) la raccolta, la raccolta differenziata, la  commercializzazione  e
l'avvio a smaltimento e recupero, nonche', ricorrendo le  ipotesi  di
cui alla lettera a), smaltimento completo di tutti i rifiuti urbani e
assimilati  prodotti  all'interno  dell'ATO.  Nel  caso  in  cui  gli
impianti siano di titolarita' di soggetti diversi dagli  enti  locali
di riferimento, all'affidatario del servizio  di  gestione  integrata
dei rifiuti urbani devono essere garantiti l'accesso agli impianti  a
tariffe  regolate  e  predeterminate  e   la   disponibilita'   delle
potenzialita' e capacita' necessarie  a  soddisfare  le  esigenze  di
conferimento indicate nel piano d'ambito. 
  5. Al comma 1 dell'articolo 14 del decreto-legge 6  dicembre  2011,
n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre  2011,
n. 214, le parole: «svolto in regime di privativa  dai  comuni»  sono
sostituite dalle seguenti: «svolto mediante l'attribuzione di diritti
di esclusiva nelle ipotesi di cui al  comma  1  dell'articolo  4  del
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 24 settembre 2011, n. 148». 
  6. I concessionari e gli affidatari di servizi pubblici  locali,  a
seguito di specifica richiesta,  sono  tenuti  a  fornire  agli  enti
locali che decidono di bandire la gara per l'affidamento del relativo
servizio  i  dati  concernenti  le  caratteristiche  tecniche   degli
impianti e delle infrastrutture, il loro valore contabile  di  inizio
esercizio, secondo parametri  di  mercato,  le  rivalutazioni  e  gli
ammortamenti e ogni altra  informazione  necessaria  per  definire  i
bandi. 
  7. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3  della  legge  10
ottobre 1990, n. 287, il ritardo nella comunicazione oltre il termine
di sessanta giorni dall'apposita  richiesta  e  la  comunicazione  di
informazioni false integrano illecito per il quale  il  prefetto,  su
richiesta  dell'ente  locale,  irroga  una  sanzione   amministrativa
pecuniaria, ai sensi della legge 24 novembre  1981,  n.  689,  da  un
minimo di euro 5.000 ad un massimo di euro 500.000. ))