(Allegato-art. 25)
                              Art. 25. 
 
                         Direttore generale 
 
    1. Il Direttore generale, sulla base degli indirizzi forniti  dal
Consiglio di  Amministrazione,  esplica  l'attivita'  di  complessiva
gestione e organizzazione dei servizi, delle  risorse  strumentali  e
del personale tecnico-amministrativo dell'Ateneo. Le sue attribuzioni
non si estendono alla gestione della ricerca e della didattica. 
    2. Il Direttore generale in particolare: 
    a) coadiuva il Rettore e gli organi accademici per gli aspetti di
propria competenza; 
    b) cura l'attuazione dei programmi  e  delle  direttive  generali
definite dal Rettore, dal Consiglio di Amministrazione e dagli organi
accademici; 
    c) cura l'attuazione, per  gli  aspetti  di  propria  competenza,
delle delibere e dei provvedimenti adottati dal Rettore,  dal  Senato
Accademico   e   dal   Consiglio   di    Amministrazione    vigilando
sull'esecuzione degli stessi; 
    d)  in  attuazione  dei  piani  generali  di   organizzazione   e
finanziari approvati  dal  Consiglio  di  Amministrazione,  definisce
l'organizzazione degli uffici e stabilisce le misure  necessarie  per
l'adozione dei relativi atti; attribuisce incarichi e responsabilita'
ai  dirigenti,  definisce  gli  obiettivi  che  i  dirigenti   devono
perseguire e attribuisce le conseguenti risorse umane, finanziarie  e
materiali; 
    e) dirige, coordina e controlla l'attivita' dei dirigenti  e  dei
responsabili  dei  procedimenti  amministrativi,  anche  con   potere
sostitutivo in caso di inerzia, e propone l'adozione,  nei  confronti
dei dirigenti, delle misure previste dalla normativa vigente; 
    f) propone le risorse  e  i  profili  professionali  relativi  al
personale tecnico-amministrativo necessari al fine  dell'elaborazione
del  documento  di  programmazione  triennale   del   fabbisogno   di
personale; 
    g) adotta gli atti e i provvedimenti amministrativi ed esercita i
poteri di spesa e quelli di  acquisizione  delle  entrate  rientranti
nella  competenza  dei  propri  uffici,  salvo  quelli  delegati   ai
dirigenti; 
    h) predispone annualmente una relazione sull'attivita' e lo stato
della struttura amministrativo gestionale dell'Ateneo e la  sottopone
al Rettore; 
    i) esercita ogni altra funzione conferitagli dalle norme  vigenti
o dagli organi di governo dell'Ateneo. 
    3. L'incarico di Direttore generale e' conferito dal Consiglio di
Amministrazione,  su  proposta  del  Rettore,   sentito   il   Senato
Accademico,  a  soggetto  individuato  tra  personalita'  di  elevata
qualificazione professionale e comprovata esperienza pluriennale  con
funzioni dirigenziali. 
    4. In caso di reiterata  o  grave  inosservanza  degli  indirizzi
degli organi  di  governo  o  a  seguito  di  risultati  di  gestione
negativi, l'incarico di Direttore generale puo' essere revocato prima
della scadenza del  termine  dal  Consiglio  di  Amministrazione,  su
proposta motivata del Rettore, sentito il Senato Accademico. 
    5. L'incarico di Direttore generale e' regolato con contratto  di
lavoro a tempo determinato di diritto privato di durata non superiore
a quattro anni, rinnovabile.