Art. 25 
 
 
            Monitoraggio, controlli, attivita' ispettiva 
 
  1. Allo scopo di vigilare sul corretto utilizzo delle  agevolazioni
di  cui  al  presente  decreto-legge,  il  Ministero  dello  sviluppo
economico  puo'  avvalersi  del  Nucleo  Speciale  Spesa  Pubblica  e
Repressione Frodi Comunitarie della  Guardia  di  Finanza,  il  quale
svolge,  anche  d'iniziativa,  analisi,  ispezioni  e  controlli  sui
programmi di investimento ammessi alle agevolazioni. A tal  fine,  il
Ministro dello  sviluppo  economico,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, sottoscrive un protocollo d'intesa con
il Comandante  della  Guardia  di  Finanza.  Per  l'esecuzione  delle
attivita'  di  cui  al  comma  1,  fermo  restando  quanto   previsto
dall'articolo 2 del decreto legislativo 19 marzo  2001,  n.  68,  gli
appartenenti al Nucleo Speciale Spesa Pubblica  e  Repressione  Frodi
Comunitarie: 
    a) si avvalgono  anche  dei  poteri  e  delle  facolta'  previsti
dall'articolo 8, comma 4, lettere a) e b) del decreto legislativo  21
novembre 2007, n. 231; 
    b) possono accedere, anche per via telematica, alle  informazioni
detenute nelle  banche  dati  in  uso  al  Ministero  dello  sviluppo
economico, agli Enti  previdenziali  ed  assistenziali,  nonche',  in
esenzione da tributi e oneri, ai soggetti pubblici o privati che,  su
mandato del Ministero dello sviluppo  economico,  svolgono  attivita'
istruttorie e di erogazione di fondi pubblici. Tali soggetti pubblici
e privati consentono, altresi', l'accesso alla documentazione in loro
possesso connessa alla gestione delle risorse finanziarie pubbliche. 
  2. (( All'attuazione del comma 1 si provvede con le risorse  umane,
strumentali e  finanziarie  disponibili  a  legislazione  vigente  e,
comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. )) 
  3. Gli oneri relativi alle attivita'  ispettive  sui  programmi  di
investimento oggetto di agevolazioni  concesse  dal  Ministero  dello
sviluppo economico, anche ai sensi delle disposizioni abrogate di cui
all'articolo 23, comma 7, sono posti a carico del  Fondo  ((  di  cui
all'articolo 23, comma 2, )) entro il  limite  di  400.000  euro  per
anno. 
  4.  Per  consentire  lo  svolgimento   delle   attivita'   di   cui
all'articolo 1, comma 1, della legge 7  agosto  1997,  n.  266  anche
tramite  analisi  strutturate  e  continuative  sull'efficacia  degli
interventi agevolativi, il Ministero (( dello sviluppo  economico  ))
determina, per ciascun intervento,  gli  impatti  attesi  tramite  la
formulazione di indicatori e valori-obiettivo. Di tale determinazione
e'    data    adeguata    pubblicita'    sul    sito    istituzionale
dell'Amministrazione   anteriormente   al   termine    iniziale    di
presentazione delle domande di agevolazione cui i predetti impatti si
riferiscono. 
  5. I soggetti beneficiari  degli  interventi  di  cui  al  presente
decreto-legge si impegnano a  fornire  al  Ministero  dello  sviluppo
economico e ai soggetti dallo stesso incaricati,  anche  con  cadenza
periodica e tramite strumenti informatici, ogni informazione utile al
monitoraggio dei programmi agevolati. I contenuti e le  modalita'  di
trasmissione delle predette  informazioni  sono  individuati,  tenuto
conto  delle  caratteristiche  e  finalita'  dei  singoli  interventi
agevolativi  cui  i  programmi  si  riferiscono,  con  circolari  del
Ministero  dello  Sviluppo  Economico.  Con  decreto   del   medesimo
Ministero di concerto con il Ministero dell'Economia e delle  Finanze
sono individuati i contenuti minimi delle predette informazioni  alla
luce di quanto stabilito ed adottato per il sistema  di  monitoraggio
del Quadro Strategico  Nazionale  2007/2013  ed  ai  fini  di  quanto
previsto dall'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009,  n.  196.  La
non corretta alimentazione del sistema di monitoraggio da  parte  dei
soggetti  beneficiari  degli  interventi   comporta   per   l'impresa
inadempiente la sospensione  dell'erogazione  dei  benefici  fino  al
ripristino delle condizioni di corretta  alimentazione  del  predetto
sistema ovvero, in caso di reiterazione dell'inadempimento, la revoca
del beneficio concesso. 
  6.  Per  consentire  un'adeguata   trasparenza   degli   interventi
agevolativi  disposti  ai  sensi  del  presente   decreto-legge,   il
Ministero  dello  sviluppo  economico  pubblica  sul   proprio   sito
istituzionale l'elenco delle iniziative oggetto  di  finanziamento  a
valere sul fondo di cui all'articolo 23, comma 2. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta l'art. 2 del decreto legislativo 19  marzo
          2001, n. 68 recante  "Adeguamento  dei  compiti  del  Corpo
          della Guardia di finanza, a norma dell'art. 4 della  L.  31
          marzo 2000, n. 78», pubblicato nella GURI 26 marzo 2001, n.
          71, supplemento ordinario: 
              «Art. 2 (Tutela del bilancio) 
              1. Fermi restando i compiti previsti dall'art. 1  della
          legge 23 aprile  1959,  n.  189,  e  dalle  altre  leggi  e
          regolamenti vigenti, il  Corpo  della  Guardia  di  finanza
          assolve le funzioni di polizia economica  e  finanziaria  a
          tutela del bilancio pubblico,  delle  regioni,  degli  enti
          locali e dell'Unione europea. 
              2. A tal fine, al Corpo della Guardia di  finanza  sono
          demandati compiti di  prevenzione,  ricerca  e  repressione
          delle violazioni in materia di: 
              a) imposte  dirette  e  indirette,  tasse,  contributi,
          monopoli fiscali e ogni altro tributo, di tipo  erariale  o
          locale; 
              b) diritti doganali, di confine e altre risorse proprie
          nonche' uscite del bilancio dell'Unione europea; 
              c) ogni altra entrata  tributaria,  anche  a  carattere
          sanzionatorio o di diversa natura, di spettanza erariale  o
          locale; 
              d) attivita' di gestione svolte da soggetti privati  in
          regime concessorio, ad espletamento di  funzioni  pubbliche
          inerenti la potesta' amministrativa d'imposizione; 
              e) risorse e  mezzi  finanziari  pubblici  impiegati  a
          fronte di uscite del bilancio pubblico nonche' di programmi
          pubblici di spesa; 
              f) entrate ed uscite relative  alle  gestioni  separate
          nel comparto della previdenza,  assistenza  e  altre  forme
          obbligatorie di sicurezza sociale pubblica; 
              g) demanio e patrimonio dello Stato,  ivi  compreso  il
          valore aziendale netto  di  unita'  produttive  in  via  di
          privatizzazione o di dismissione; 
              h)  valute,  titoli,  valori  e  mezzi   di   pagamento
          nazionali,  europei  ed  esteri,   nonche'   movimentazioni
          finanziarie e di capitali; 
              i)  mercati  finanziari  e  mobiliari,   ivi   compreso
          l'esercizio del credito e la  sollecitazione  del  pubblico
          risparmio; 
              l) diritti  d'autore,  know-how,  brevetti,  marchi  ed
          altri diritti di privativa  industriale,  relativamente  al
          loro esercizio e sfruttamento economico; 
              m) ogni altro interesse economico-finanziario nazionale
          o dell'Unione europea. 
              3. Il Corpo della Guardia di finanza, avvalendosi anche
          del proprio dispositivo aeronavale, esercita in mare, fatto
          salvo quanto previsto dall'art. 2, primo comma, lettera c),
          della legge 31 dicembre 1982, n. 979, dagli  articoli  200,
          201 e 202 del codice  della  navigazione  e  dagli  accordi
          internazionali, e i compiti istituzionali  conferiti  dalle
          leggi vigenti al Corpo delle Capitanerie di porto, funzioni
          di  polizia  economica  e  finanziaria  in  via  esclusiva,
          richiedendo  la  collaborazione  di  altri  organismi   per
          l'esercizio dei propri  compiti,  nonche',  fermo  restando
          quanto previsto dalla legge 1° aprile  1981,  n.  121,  per
          quanto concerne il coordinamento delle forze di polizia  in
          materia di ordine e di  sicurezza  pubblica,  attivita'  di
          contrasto dei traffici illeciti. 
              4. Ferme restando le  norme  del  codice  di  procedura
          penale e delle altre leggi vigenti, i militari  del  Corpo,
          nell'espletamento  dei  compiti  di  cui  al  comma  2,  si
          avvalgono  delle  facolta'  e  dei  poteri  previsti  dagli
          articoli  32  e  33  del  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica  29  settembre  1973,  n.  600,   e   successive
          modificazioni, 51 e 52 del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  26  ottobre  1972,   n.   633,   e   successive
          modificazioni. 
              5. Ai fini dell'assolvimento  dei  compiti  di  cui  al
          presente art. continuano ad applicarsi,  per  i  fatti  che
          possono   configurarsi   come   violazioni   fiscali,    le
          disposizioni di cui agli articoli  36,  ultimo  comma,  del
          decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,
          n. 600, aggiunto dall'art. 19, comma 1,  lettera  d)  della
          legge 30 dicembre 1991, n. 413, e 32 della legge 7  gennaio
          1929, n. 4.». 
              - Si riporta il comma 4 dell'art. 8, lettere a)  e  b),
          del decreto legislativo 21 novembre 2007,  n.  231  recante
          "Attuazione  della  direttiva  2005/60/CE  concernente   la
          prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario  a  scopo
          di riciclaggio dei proventi di  attivita'  criminose  e  di
          finanziamento  del  terrorismo  nonche'   della   direttiva
          2006/70/CE che ne reca misure  di  esecuzione»,  pubblicato
          nella GURI 14 dicembre 2007, n. 290, supplemento ordinario: 
              «Art.   8.   (Amministrazioni    interessate,    ordini
          professionali e Forze di polizia) 
              (omissis) 
              4. Per effettuare  i  necessari  approfondimenti  delle
          segnalazioni di operazioni sospette: 
              a) la DIA e il Nucleo  speciale  di  polizia  valutaria
          della Guardia  di  finanza  si  avvalgono  anche  dei  dati
          contenuti nella sezione  dell'anagrafe  tributaria  di  cui
          all'art. 7, sesto  e  undicesimo  comma,  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, come
          modificato dall'art.  37,  comma  4,  del  decreto-legge  4
          luglio 2006, n. 223, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 4 agosto 2006, n. 248; 
              b) gli  appartenenti  al  Nucleo  speciale  di  polizia
          valutaria della  Guardia  di  finanza  esercitano  anche  i
          poteri loro  attribuiti  dalla  normativa  valutaria.  Tali
          poteri sono estesi  ai  militari  appartenenti  ai  reparti
          della Guardia di finanza, ai quali il  Nucleo  speciale  di
          polizia valutaria puo' delegare l'assolvimento dei  compiti
          di cui al comma 3; 
              c) i poteri di cui agli articoli  1,  quarto  comma,  e
          1-bis, commi 1 e 4, del decreto-legge 6 settembre 1982,  n.
          629, convertito, con modificazioni, dalla legge 12  ottobre
          1982, n. 726, sono esercitati nei  confronti  dei  soggetti
          indicati dall'art. 10 all'art. 14.». 
              - Si riporta l'art. 1, comma 1, della  legge  7  agosto
          1997, n. 266, recante "Interventi urgenti  per  l'economia,
          pubblicata nella GURI 11 agosto 1997, n. 186: 
              «Art.  1.  (Attivita'  di  valutazione   di   leggi   e
          provvedimenti  in  materia  di  sostegno   alle   attivita'
          economiche e produttive) 
              1. Al fine di effettuare  attivita'  di  valutazione  e
          controllo sull'efficacia e  sul  rispetto  delle  finalita'
          delle leggi e dei conseguenti provvedimenti  amministrativi
          in  materia  di  sostegno  alle  attivita'   economiche   e
          produttive, il Governo, entro il mese  di  aprile  di  ogni
          anno, presenta alle Commissioni del Senato della Repubblica
          e  della  Camera  dei  deputati   competenti   in   materia
          industriale    una     relazione     illustrativa     delle
          caratteristiche e dell'andamento, nell'anno precedente, dei
          diversi provvedimenti in materia di sostegno alle attivita'
          economiche e produttive, tracciando per ciascuno di essi un
          quadro articolato territorialmente delle somme impegnate  e
          di  quelle   erogate,   degli   investimenti   attivati   e
          dell'impatto  occupazionale  attivato  e  quant'altro   sia
          ritenuto utile per una  valutazione  dei  provvedimenti  in
          questione. Detta relazione dovra', inoltre  fornire  sempre
          in forma articolata,  elementi  di  monitoraggio,  rispetto
          agli   andamenti    degli    anni    precedenti,    nonche'
          l'illustrazione dei risultati dell'attivita' di vigilanza e
          di controllo esercitata dal Governo anche nei confronti  di
          societa' o enti vigilati dalle  pubbliche  amministrazioni,
          ovvero  dalle  medesime   direttamente   o   indirettamente
          controllati, al fine di mettere in grado le Commissioni  di
          valutare l'efficacia di detti provvedimenti.». 
              - Si riporta l'art. 13 della legge 31 dicembre 2009, n.
          196, recante "Legge di  contabilita'  e  finanza  pubblica,
          pubblicata nella GURI del 31 dicembre 2009, n. 303, S.O: 
              «Art. 13 (Banca dati delle amministrazioni pubbliche) 
              1. Al  fine  di  assicurare  un  efficace  controllo  e
          monitoraggio  degli  andamenti  della   finanza   pubblica,
          nonche' per acquisire gli  elementi  informativi  necessari
          alla ricognizione di cui all'art. 1, comma 3,  e  per  dare
          attuazione  e  stabilita'  al   federalismo   fiscale,   le
          amministrazioni pubbliche  provvedono  a  inserire  in  una
          banca  dati  unitaria   istituita   presso   il   Ministero
          dell'economia e delle finanze, accessibile all'ISTAT e alle
          stesse  amministrazioni  pubbliche  secondo  modalita'   da
          stabilire con appositi decreti del Ministro dell'economia e
          delle finanze, sentiti  la  Conferenza  permanente  per  il
          coordinamento della finanza pubblica , l'ISTAT e il  Centro
          nazionale per l'informatica nella pubblica  amministrazione
          (CNIPA), i dati concernenti i  bilanci  di  previsione,  le
          relative variazioni, i conti  consuntivi,  quelli  relativi
          alle operazioni gestionali, nonche' tutte  le  informazioni
          necessarie  all'attuazione  della   presente   legge.   Con
          apposita intesa in sede di  Conferenza  permanente  per  il
          coordinamento  della  finanza  pubblica  sono  definite  le
          modalita' di accesso degli  enti  territoriali  alla  banca
          dati.  Con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze  e'   individuata   la   struttura   dipartimentale
          responsabile della suddetta banca dati. 
              2. In apposita sezione della banca dati di cui al comma
          1 sono contenuti tutti i dati necessari a  dare  attuazione
          al  federalismo   fiscale.   Tali   dati   sono   messi   a
          disposizione,  anche  mediante   accesso   diretto,   della
          Commissione  tecnica  paritetica   per   l'attuazione   del
          federalismo fiscale e della Conferenza  permanente  per  il
          coordinamento della  finanza  pubblica  per  l'espletamento
          delle attivita' di cui agli articoli 4 e 5  della  legge  5
          maggio 2009, n. 42, come modificata dall'art. 2,  comma  6,
          della presente legge. 
              3.  L'acquisizione  dei  dati  avviene  sulla  base  di
          schemi, tempi e modalita' definiti con decreto del Ministro
          dell'economia e delle finanze, sentiti l'ISTAT, il CNIPA  e
          la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza
          pubblica    relativamente    agli    enti     territoriali.
          L'acquisizione dei  dati  potra'  essere  effettuata  anche
          attraverso l'interscambio di flussi informativi  con  altre
          amministrazioni pubbliche. Anche la Banca d'Italia provvede
          ad inviare per via telematica al Ministero dell'economia  e
          delle finanze le informazioni necessarie al monitoraggio  e
          al consolidamento dei conti pubblici. 
              4. Agli oneri derivanti  dall'attuazione  del  presente
          articolo, pari complessivamente a 10 milioni  di  euro  per
          l'anno 2010, 11 milioni di euro per l'anno 2011 e 5 milioni
          di euro a decorrere dall'anno 2012,  si  provvede  mediante
          corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione   di   spesa
          prevista  dall'art.  10,  comma  5,  del  decreto-legge  29
          novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 27 dicembre 2004,  n.  307,  relativa  al  Fondo  per
          interventi  strutturali  di  politica  economica.  Con   il
          medesimo decreto di cui al comma 3 possono essere stabilite
          le  modalita'  di  ripartizione  delle   risorse   tra   le
          amministrazioni preposte  alla  realizzazione  della  banca
          dati.».