Art. 25 
 
 
Start-up innovativa e incubatore certificato: finalita',  definizione
                            e pubblicita' 
 
  1. Le presenti disposizioni sono dirette  a  favorire  la  crescita
sostenibile, lo sviluppo tecnologico, ((la  nuova  imprenditorialita'
e))  l'occupazione,  in  particolare  giovanile,  con  riguardo  alle
imprese start-up innovative, come definite al successivo  comma  2  e
coerentemente con  quanto  individuato  nel  Programma  nazionale  di
riforma 2012, pubblicato in  allegato  al  Documento  di  economia  e
finanza (DEF) del 2012 e con le raccomandazioni  e  gli  orientamenti
formulati  dal  Consiglio  dei  Ministri  dell'Unione   europea.   Le
disposizioni  della  presente   sezione   intendono   contestualmente
contribuire allo sviluppo  di  nuova  cultura  imprenditoriale,  alla
creazione di un  contesto  maggiormente  favorevole  all'innovazione,
cosi' come a promuovere maggiore mobilita' sociale e ad  attrarre  in
Italia talenti, ((imprese innovative)) e capitali dall'estero. 
  2. Ai fini del presente decreto, l'impresa start-up innovativa,  di
seguito  «  start-up  innovativa  »,  e'  la  societa'  di  capitali,
costituita anche in forma cooperativa, di diritto italiano ovvero una
Societas Europaea, residente in Italia ai sensi dell'articolo 73  del
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,  le
cui azioni o quote rappresentative  del  capitale  sociale  non  sono
quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale  di
negoziazione, che possiede i seguenti requisiti: 
a) ((i soci, persone fisiche, detengono al momento della costituzione
   e per i successivi ventiquattro mesi, la maggioranza delle quote o
   azioni rappresentative del capitale sociale e dei diritti di  voto
   nell'assemblea ordinaria dei soci;)) 
  b) e' costituita e  svolge  attivita'  d'impresa  da  non  piu'  di
quarantotto mesi; 
c) ha la sede principale dei propri affari e interessi in Italia; 
  d)  a  partire  dal  secondo  anno  di  attivita'  della   start-up
innovativa, il totale del valore della produzione annua,  cosi'  come
risultante  dall'ultimo  bilancio  approvato  entro  sei  mesi  dalla
chiusura dell'esercizio, non e' superiore a 5 milioni di euro; 
e) non distribuisce, e non ha distribuito, utili; 
f) ha, quale oggetto sociale ((esclusivo o prevalente, lo sviluppo,))
   la produzione e  la  commercializzazione  di  prodotti  o  servizi
   innovativi ad alto valore tecnologico; 
  g) non e' stata costituita da una fusione, scissione societaria o a
seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda; 
h) possiede almeno uno dei seguenti ulteriori requisiti: 
  1) le spese in ricerca e sviluppo sono uguali o superiori al 20 per
cento del maggiore valore fra costo e valore totale della  produzione
della start-up innovativa. Dal computo per  le  spese  in  ricerca  e
sviluppo sono escluse le spese per l'acquisto e la locazione di  beni
immobili. ((Ai fini di questo provvedimento,  in  aggiunta  a  quanto
previsto dai principi contabili, sono altresi' da annoverarsi tra  le
spese  in  ricerca  e  sviluppo:  le  spese  relative  allo  sviluppo
precompetitivo e competitivo, quali sperimentazione, prototipazione e
sviluppo  del  business  plan,  le  spese  relative  ai  servizi   di
incubazione forniti da  incubatori  certificati,  i  costi  lordi  di
personale interno e consulenti esterni impiegati nelle  attivita'  di
ricerca e sviluppo, inclusi soci ed amministratori, le  spese  legali
per  la  registrazione  e  protezione  di  proprieta'  intellettuale,
termini e licenze d'uso)). Le spese  risultano  dall'ultimo  bilancio
approvato e  sono  descritte  in  nota  integrativa.  In  assenza  di
bilancio nel primo anno di vita, la  loro  effettuazione  e'  assunta
tramite dichiarazione sottoscritta dal  legale  rappresentante  della
start-up innovativa; 
  2) impiego come dipendenti o collaboratori a qualsiasi  titolo,  in
percentuale  uguale  o  superiore  al  terzo   della   forza   lavoro
complessiva, di personale in  possesso  di  titolo  di  dottorato  di
ricerca  o  che  sta  svolgendo  un  dottorato  di   ricerca   presso
un'universita' italiana o straniera, oppure in possesso di  laurea  e
che  abbia  svolto,  da  almeno  tre  anni,  attivita'   di   ricerca
certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in  Italia
o all'estero; 
  3) ((sia titolare o  depositaria  o  licenziataria  di  almeno  una
privativa  industriale  relativa  a   una   invenzione   industriale,
biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una
nuova varieta' vegetale direttamente afferenti all'oggetto sociale  e
all'attivita' di impresa.)) 
  3. Le societa' gia' costituite alla data  di  ((entrata  in  vigore
della legge di conversione)) del presente decreto e in  possesso  dei
requisiti previsti dal comma 2, sono considerate start-up  innovative
ai fini del presente decreto se entro 60  giorni  dalla  stessa  data
depositano presso  l'Ufficio  del  registro  delle  imprese,  di  cui
all'articolo 2188 del codice civile, una  dichiarazione  sottoscritta
dal rappresentante legale  che  attesti  il  possesso  dei  requisiti
previsti dal comma 2. In tal caso, la disciplina di cui alla presente
sezione trova applicazione per un periodo di quattro anni dalla  data
di entrata in vigore del presente decreto, se la start-up  innovativa
e' stata costituita entro i due anni precedenti, di tre anni,  se  e'
stata costituita entro i tre anni precedenti, e di due  anni,  se  e'
stata costituita entro i quattro anni precedenti. 
  4. Ai fini del presente decreto, sono start-up a vocazione  sociale
le start-up innovative di cui al comma 2  e  3  che  operano  in  via
esclusiva nei settori indicati all'articolo 2, comma 1,  del  decreto
legislativo 24 marzo 2006, n. 155. 
  5.  Ai  fini  del  presente  decreto,  l'incubatore   di   start-up
innovative certificato, di seguito: « incubatore certificato » e' una
societa' di capitali,  costituita  anche  in  forma  cooperativa,  di
diritto italiano ovvero una Societas Europaea, residente in Italia ai
sensi dell'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, che offre servizi per sostenere la  nascita  e
lo sviluppo di start-up innovative ed e'  in  possesso  dei  seguenti
requisiti: 
a) dispone di strutture, anche immobiliari,  adeguate  ad  accogliere
   start-up innovative, quali spazi riservati  per  poter  installare
   attrezzature di prova, test, verifica o ricerca; 
  b) dispone di attrezzature adeguate  all'attivita'  delle  start-up
innovative, quali sistemi di accesso in banda  ultralarga  alla  rete
internet, sale riunioni, macchinari per test, prove o prototipi; 
  c) e' amministrato o diretto da persone di riconosciuta  competenza
in materia di impresa e innovazione e ha a disposizione una struttura
tecnica e di consulenza manageriale permanente; 
  d) ha regolari rapporti di collaborazione con  universita',  centri
di ricerca, istituzioni pubbliche e partner finanziari  che  svolgono
attivita' e progetti collegati a start-up innovative; 
  e) ha adeguata e comprovata esperienza nell'attivita' di sostegno a
start-up innovative, la cui sussistenza  e'  valutata  ai  sensi  del
comma 7. 
  6. Il possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b), c), d) del
comma 5 e' autocertificato dall'incubatore  di  start-up  innovative,
mediante dichiarazione sottoscritta  dal  rappresentante  legale,  al
momento dell'iscrizione alla  sezione  speciale  del  registro  delle
imprese di cui al comma 8, sulla base di indicatori e relativi valori
minimi che sono stabiliti con decreto del  Ministero  dello  sviluppo
economico da adottarsi entro 60 giorni dalla  data  di  ((entrata  in
vigore della legge di conversione)) del presente decreto. 
  7. Il possesso del requisito di cui alla lettera e) del comma 5  e'
autocertificato  dall'incubatore  di  start-up  innovative,  mediante
dichiarazione sottoscritta dal rappresentante  legale  presentata  al
registro delle imprese, sulla base di valori minimi  individuati  con
il medesimo decreto del Ministero dello sviluppo economico di cui  al
comma 6 con riferimento ai seguenti indicatori: 
a) numero di candidature di progetti di costituzione e/o  incubazione
   di start-up innovative ricevute e valutate nel corso dell'anno; 
b) numero di start-up innovative avviate e ospitate nell'anno; 
c) numero di start-up innovative uscite nell'anno; 
d) numero complessivo di collaboratori e personale ospitato; 
e) percentuale di variazione del numero  complessivo  degli  occupati
   rispetto all'anno, precedente; 
f) tasso di crescita media del valore della produzione delle start-up
   innovative incubate; 
g) ((capitali di rischio ovvero finanziamenti, messi  a  disposizione
   dall'Unione europea, dallo  Stato  e  dalle  regioni,  raccolti  a
   favore delle start-up innovative incubate;)) 
h) numero di brevetti registrati dalle start-up innovative  incubate,
   tenendo conto del relativo settore merceologico di appartenenza. 
  8. Per le start-up innovative di cui ((ai commi 2 e 3)) e  per  gli
incubatori certificati di cui al comma 5,  le  Camere  di  commercio,
industria,  artigianato  e  agricoltura  istituiscono  una   apposita
sezione speciale del registro delle imprese di cui all'articolo  2188
del codice civile,  a  cui  la  start-up  innovativa  e  l'incubatore
certificato devono essere iscritti al fine di poter beneficiare della
disciplina della presente sezione. 
  9. Ai fini dell'iscrizione  nella  sezione  speciale  del  registro
delle imprese di cui al comma 8, la  sussistenza  dei  requisiti  per
l'identificazione  della  start-up   innovativa   e   dell'incubatore
certificato di cui rispettivamente  al  comma  2  e  al  comma  5  e'
attestata mediante apposita autocertificazione  prodotta  dal  legale
rappresentante e  depositata  presso  l'ufficio  del  registro  delle
imprese. 
  10. La sezione speciale del registro delle imprese di cui al  comma
8 consente la condivisione, nel rispetto della normativa sulla tutela
dei dati personali, delle  informazioni  relative,  per  la  start-up
innovativa: all'anagrafica, all'attivita' svolta, ai soci fondatori e
agli altri collaboratori, al bilancio,  ai  rapporti  con  gli  altri
attori  della  filiera  quali  incubatori  o  investitori;  per   gli
incubatori  certificati:  all'anagrafica,  all'attivita'  svolta,  al
bilancio, cosi' come ai requisiti previsti al comma 5. 
  11. Le informazioni di cui al comma 12, per la start-up innovativa,
e  13,  per  l'incubatore   certificato,   sono   rese   disponibili,
assicurando  la  massima  trasparenza  e  accessibilita',   per   via
telematica o su supporto informatico in formato  tabellare  gestibile
da  motori  di  ricerca,   con   possibilita'   di   elaborazione   e
ripubblicazione gratuita da  parte  di  soggetti  terzi.  Le  imprese
start-up innovative e gli incubatori certificati assicurano l'accesso
informatico alle suddette informazioni dalla home  page  del  proprio
sito Internet. 
  12. La start-up innovativa e' automaticamente iscritta alla sezione
speciale del registro delle imprese di cui  al  comma  8,  a  seguito
della  compilazione  e  presentazione  della   domanda   in   formato
elettronico, contenente le seguenti informazioni: 
a) data e luogo di costituzione, nome e indirizzo del notaio; 
b) sede principale ed eventuali sedi periferiche; 
c) oggetto sociale; 
  d) breve descrizione dell'attivita' svolta, comprese l'attivita'  e
le spese in ricerca e sviluppo; 
  e) elenco dei soci, con trasparenza rispetto a fiduciarie, holding,
con autocertificazione di veridicita'; 
  f) elenco delle societa' partecipate; 
g) indicazione dei titoli di studio e delle esperienze  professionali
   dei soci e del personale che  lavora  nella  start-up  innovativa,
   esclusi eventuali dati sensibili; 
  h)  indicazione  dell'esistenza  di  relazioni  professionali,   di
collaborazione o commerciali con incubatori certificati,  investitori
istituzionali e professionali, universita' e centri di ricerca; 
i) ultimo bilancio depositato, nello standard XBRL; 
  l) elenco dei diritti di  privativa  su  proprieta'  industriale  e
intellettuale. 
  13.  L'incubatore  certificato  e'  automaticamente  iscritto  alla
sezione speciale del registro delle imprese di  cui  al  comma  8,  a
seguito della compilazione e presentazione della domanda  in  formato
elettronico, contenente le seguenti  informazioni  recanti  i  valori
degli indicatori, di cui ai commi 6 e 7,  conseguiti  dall'incubatore
certificato alla data di iscrizione: 
a) data e luogo di costituzione, nome e indirizzo del notaio; 
b) sede principale ed eventuali sedi periferiche; 
c) oggetto sociale; 
  d) breve descrizione dell'attivita' svolta; 
  e)  elenco  delle  strutture  e  attrezzature  disponibili  per  lo
svolgimento della propria attivita'; 
f) indicazione  delle  esperienze  professionali  del  personale  che
   amministra e dirige l'incubatore  certificato,  esclusi  eventuali
   dati sensibili; 
  g) indicazione dell'esistenza di collaborazioni con  universita'  e
centri di ricerca, istituzioni pubbliche e partner finanziari; 
  h) indicazione dell'esperienza acquisita nell'attivita' di sostegno
a start-up innovative. 
  14. Le informazioni  di  cui  ai  commi  12  e  13  debbono  essere
aggiornate con cadenza non superiore a sei mesi e sono sottoposte  al
regime di pubblicita' di cui al comma 10. 
  15. Entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio e comunque entro
sei mesi dalla  chiusura  di  ciascun  esercizio,  il  rappresentante
legale  della  start-up  innovativa  o  dell'incubatore   certificato
attesta  il  mantenimento  del  possesso   dei   requisiti   previsti
rispettivamente  dal  comma  2  e  dal  comma  5  e   deposita   tale
dichiarazione presso l'ufficio del registro delle imprese. 
  16. Entro 60 giorni dalla perdita dei requisiti di cui ai commi 2 e
5 la start-up innovativa o l'incubatore certificato  sono  cancellati
d'ufficio dalla sezione speciale del registro delle imprese di cui al
presente articolo, permanendo l'iscrizione alla sezione ordinaria del
registro delle imprese. Ai fini di cui al  periodo  precedente,  alla
perdita  dei  requisiti  e'  equiparato  il  mancato  deposito  della
dichiarazione di cui al comma 15. Si applica l'articolo 3 del decreto
del Presidente della Repubblica 23 luglio 2004, n. 247. 
  17. Le Camere di commercio, industria, artigianato  e  agricoltura,
provvedono alle attivita' di cui  al  presente  articolo  nell'ambito
delle  dotazioni  finanziarie,  umane  e  strumentali  disponibili  a
legislazione vigente.