Art. 25 
 
 
            Disposizioni tributarie in materia di accisa 
 
  1. A decorrere dal 10 ottobre 2013, nell'Allegato I al testo  unico
delle  disposizioni  legislative   concernenti   le   imposte   sulla
produzione  e  sui  consumi  ((  e  relative  ))  sanzioni  penali  e
amministrative, (( di cui )) al decreto legislativo 26 ottobre  1995,
n. 504, e successive modificazioni, le aliquote di accisa relative ai
prodotti di seguito elencati sono determinate nelle seguenti misure: 
    a) birra: euro 2,66 per ettolitro e per grado-Plato; 
    b) prodotti alcolici intermedi: euro 77,53 per ettolitro; 
    c) alcol etilico: euro 905,51 per ettolitro anidro. 
  2. Per l'anno 2014 e poi a decorrere dall'anno 2015, le aliquote di
accisa rideterminate dall'articolo 14, comma 2, del  decreto-legge  8
agosto 2013, n. 91, sono stabilite nelle misure indicate al  comma  3
del presente articolo. 
  3. Nell'Allegato I al testo unico  delle  disposizioni  legislative
concernenti le imposte sulla produzione  e  sui  consumi  e  relative
sanzioni penali e amministrative, di cui al  decreto  legislativo  26
ottobre 1995, n. 504, e  successive  modificazioni,  le  aliquote  di
accisa relative ai prodotti  di  seguito  elencati  sono  determinate
nelle seguenti misure: 
    a) a decorrere dal 1º gennaio 2014: 
      birra: euro 2,70 per ettolitro e per grado-Plato; 
      prodotti alcolici intermedi: euro 78,81 per ettolitro; 
      alcol etilico: euro 920,31 per ettolitro anidro; 
    b) birra: euro 2,99 per ettolitro e per grado-Plato; 
      prodotti alcolici intermedi: euro 87,28 per ettolitro; 
      alcol etilico: euro 1019,21 per ettolitro anidro.». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Il   testo   unico   delle   disposizioni   legislative
          concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e  le
          relative  sanzioni  penali  e  amministrative,  di  cui  al
          decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 29 novembre 1995, n. 279, S.O. 
              Si riporta il testo  dell'articolo  14,  comma  2,  del
          decreto-legge 8 agosto 2013, n.  91  (Disposizioni  urgenti
          per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei  beni  e
          delle attivita' culturali e  del  turismo),  convertito  in
          legge dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 8 ottobre 2013, n. 236: 
              "Art. 14. Oli lubrificanti e accisa su alcool 
              1.  A  decorrere  dal  1°  gennaio   2014,   l'aliquota
          dell'imposta di  consumo  sugli  oli  lubrificanti  di  cui
          all'allegato  I   al   testo   unico   delle   disposizioni
          legislative concernenti le imposte sulla produzione  e  sui
          consumi  e  relative  sanzioni  penali  e   amministrative,
          approvato con il decreto legislativo 26  ottobre  1995,  n.
          504, e successive modificazioni, e' fissata in euro  787,81
          per mille chilogrammi. 
              2. Nell'Allegato I al testo  unico  delle  disposizioni
          legislative concernenti le imposte sulla produzione  e  sui
          consumi e le relative  sanzioni  penali  e  amministrative,
          approvato con il decreto legislativo 26  ottobre  1995,  n.
          504, e successive  modificazioni,  le  aliquote  di  accisa
          relative ai prodotti di seguito elencati  sono  determinate
          nelle seguenti misure: 
              a) per l'anno 2014 
              Birra: euro 2,39 per ettolitro e per grado-Plato; 
              Prodotti alcolici intermedi: euro 69,78 per ettolitro; 
              Alcole etilico: euro 814,81 per ettolitro anidro; 
              b) a decorrere dall'anno 2015 
              Birra: euro 2,48 per ettolitro e per grado-Plato; 
              Prodotti alcolici intermedi: euro 72,28 per ettolitro; 
              Alcole etilico: euro 844,01 per ettolitro anidro. 
              3. Con determinazione direttoriale  dell'Agenzia  delle
          dogane e dei monopoli, da adottarsi entro  il  30  novembre
          2013, e' incrementato, a decorrere dal 1° gennaio 2014,  il
          prelievo fiscale sui prodotti da fumo  in  misura  tale  da
          assicurare maggiori entrate pari a euro 50.000.000 annui  a
          partire dal medesimo anno. 
              Il Direttore dell'Agenzia delle dogane e  dei  monopoli
          trasmette al Dipartimento della Ragioneria  generale  dello
          Stato, entro  il  30  novembre  2013  e  con  aggiornamento
          quadrimestrale, i dati previsionali  correlati  al  maggior
          gettito previsto ai sensi del primo  periodo.  In  caso  di
          scostamento, il Direttore della predetta  Agenzia  provvede
          ad adeguare la misura del  prelievo  fiscale,  al  fine  di
          assicurare le predette maggiori entrate.".