Art. 25 
 
              Anticipazione obbligo fattura elettronica 
 
  1. Nell'ambito del piu' ampio programma di  digitalizzazione  delle
amministrazioni  pubbliche   definito   dall'Agenzia   per   l'Italia
digitale, al fine di accelerare  il  completamento  del  percorso  di
adeguamento all'utilizzo della fatturazione elettronica nei  rapporti
economici tra pubblica amministrazione e fornitori, il termine di cui
all'articolo 6, comma 3, del decreto  del  Ministro  dell'economia  e
delle finanze 3 aprile 2013, n. 55 recante «Regolamento in materia di
emissione, trasmissione e ricevimento della  fattura  elettronica  da
applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi  dell'articolo  1,
commi da 209 a 213,  della  legge  24  dicembre  2007,  n.  244»,  e'
anticipato  al  31  marzo  2015.  Alla  medesima  data,  sentita   la
Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del  decreto  legislativo
28 agosto 1997, n. 281, e' anticipato il termine dal quale  decorrono
gli obblighi previsti dal predetto decreto n. 55 del 2013 ((  per  le
amministrazioni locali di cui al comma 209 dell'articolo 1  ))  della
citata legge n. 244 del 2007. 
  2.  ((  Al  fine  di  assicurare  l'effettiva  tracciabilita'   dei
pagamenti  da  parte  delle  pubbliche  amministrazioni,  le  fatture
elettroniche  emesse  verso  le  stesse   pubbliche   amministrazioni
riportano: 
  a) il Codice  identificativo  di  gara  (CIG),  tranne  i  casi  di
esclusione   dell'indicazione   dello   stesso   nelle    transazioni
finanziarie cosi' come previsto dalla  determinazione  dell'Autorita'
di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture  7
luglio  2011,  n.  4,  e  i  casi  di  esclusione   dall'obbligo   di
tracciabilita' di cui alla legge 13 agosto  2010,  n.  136,  previsti
dalla tabella 1  allegata  al  presente  decreto;  detta  tabella  e'
aggiornata con decreto del Ministro dell'economia  e  delle  finanze,
sentita l'Autorita' di vigilanza sui contratti  pubblici  di  lavori,
servizi e forniture; 
  b) il Codice unico di Progetto (CUP), in caso di fatture relative a
opere pubbliche, interventi di manutenzione straordinaria, interventi
finanziati  da  contributi  comunitari  e  ove  previsto   ai   sensi
dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3. 
  2-bis. I codici di cui al  comma  2  sono  inseriti  a  cura  della
stazione appaltante  nei  contratti  relativi  a  lavori,  servizi  e
forniture sottoscritti con gli appaltatori nell'ambito della clausola
prevista all'articolo 3, comma 8, della legge 13 agosto 2010, n. 136.
Tale  clausola  riporta,  inoltre,  il  riferimento  esplicito   agli
obblighi  delle  parti  derivanti  dall'applicazione  della  presente
norma. )) 
  3. Le pubbliche amministrazioni non possono procedere al  pagamento
delle fatture elettroniche che non riportano i codici Cig  e  Cup  ai
sensi del comma 2. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo vigente dell'articolo 6 del decreto
          del Ministro dell'economia e delle finanze 3  aprile  2013,
          n.  55,  recante  "Regolamento  in  materia  di  emissione,
          trasmissione e ricevimento  della  fattura  elettronica  da
          applicarsi  alle   amministrazioni   pubbliche   ai   sensi
          dell'articolo 1,  commi  da  209  a  213,  della  legge  24
          dicembre 2007, n. 244": 
              "Art. 6. Disposizioni transitorie e finali 
              1. A decorrere dal termine di sei mesi dall'entrata  in
          vigore del presente  decreto  il  Sistema  di  Interscambio
          viene  reso  disponibile  alle   amministrazioni   di   cui
          all'articolo 1, comma 2 che, volontariamente e  sulla  base
          di  specifici  accordi  con  tutti  i   propri   fornitori,
          intendono  avvalersene  per  la  ricezione  delle   fatture
          elettroniche secondo le modalita' del presente regolamento.
          In tali casi,  la  data  di  effettiva  applicazione  delle
          disposizioni del presente regolamento nei riguardi di  tali
          amministrazioni  e'  quella  dalle  stesse  comunicate   al
          gestore di cui all'articolo 1, comma 212,  della  legge  24
          dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni. 
              2. Fuori dai casi di  cui  al  comma  1,  gli  obblighi
          stabiliti  dall'articolo  1,  comma  209,  della  legge  24
          dicembre  2007,  n.  244,   e   successive   modificazioni,
          decorrono dal termine di dodici mesi dall'entrata in vigore
          del presente decreto nei  confronti  dei  Ministeri,  delle
          Agenzie fiscali e degli  Enti  nazionali  di  previdenza  e
          assistenza sociale individuati come tali nell'elenco  delle
          amministrazioni  pubbliche  inserite  nel  conto  economico
          consolidato individuate ai sensi dell'articolo 1, comma  5,
          della legge 30 dicembre 2004, n. 311, pubblicato dall'ISTAT
          entro il 31 luglio di ogni anno. 
              3. Fuori dai casi di cui al comma 1,  gli  obblighi  di
          cui al comma 2, decorrono dal termine di ventiquattro  mesi
          dall'entrata in vigore del presente decreto  nei  confronti
          delle amministrazioni  di  cui  all'articolo  1,  comma  2,
          diverse da quelle indicate nei commi  2  e  4,  nonche'  da
          quelle di cui all'articolo 1, comma  214,  della  legge  24
          dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni. 
              4.  Con  successivo  decreto  verranno  determinate  le
          modalita'  di   applicazione   degli   obblighi   stabiliti
          all'articolo 1 della legge 24  dicembre  2007,  n.  244,  e
          successive modificazioni, al momento escluse  dal  presente
          regolamento, alle fatture emesse da parte di  soggetti  non
          residenti in Italia  e  alle  fatture,  gia'  trasmesse  in
          modalita' telematica, relative  al  servizio  di  pagamento
          delle entrate oggetto del sistema di  versamento  unificato
          di cui al  decreto  legislativo  9  luglio  1997,  n.  241,
          nonche' al servizio di trasmissione delle dichiarazioni  di
          cui  all'articolo  3  del  decreto  del  Presidente   della
          Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. 
              5. Le amministrazioni completano il  caricamento  degli
          uffici, di cui all'articolo 3 comma 1, entro 3  mesi  dalla
          data di decorrenza degli  obblighi  di  cui  ai  precedenti
          commi. 
              6. A decorrere dalle date di cui ai commi da 1 a 4,  le
          amministrazioni in  essi  indicate  non  possono  accettare
          fatture che non siano trasmesse in forma elettronica per il
          tramite del Sistema di interscambio e, trascorsi  tre  mesi
          da tali date, le stesse  non  possono  procedere  ad  alcun
          pagamento, nemmeno parziale, sino all'invio  delle  fatture
          in formato elettronico. 
              7. I documenti A, B, C,  D,  E,  allegati  al  presente
          regolamento ne costituiscono sua parte integrante. 
              Il presente regolamento munito  del  sigillo  di  Stato
          sara'  inserito  nella  Raccolta   ufficiale   degli   atti
          normativi della Repubblica italiana.  E'  fatto  obbligo  a
          chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare". 
              Si riporta il testo vigente dell'articolo 8 del decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante "Definizione ed
          ampliamento delle attribuzioni della Conferenza  permanente
          per i rapporti tra lo  Stato,  le  regioni  e  le  province
          autonome di  Trento  e  Bolzano  ed  unificazione,  per  le
          materie ed i compiti di  interesse  comune  delle  regioni,
          delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
          ed autonomie locali 
              "Art. 8. Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali  e
          Conferenza unificata. 
              1. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          unificata per le materie ed i compiti di  interesse  comune
          delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita'
          montane, con la Conferenza Stato-regioni. 
              2. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
          sua delega, dal Ministro dell'interno o  dal  Ministro  per
          gli  affari   regionali   nella   materia   di   rispettiva
          competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del  tesoro
          e  del  bilancio  e  della  programmazione  economica,   il
          Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
          Ministro della  sanita',  il  presidente  dell'Associazione
          nazionale  dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il   presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti  montani  -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei  quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI   cinque
          rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17  della
          legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni  possono  essere
          invitati altri membri del Governo,  nonche'  rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 
              3. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i  casi
          il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne  faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM. 
              4. La  Conferenza  unificata  di  cui  al  comma  1  e'
          convocata dal Presidente del  Consiglio  dei  Ministri.  Le
          sedute sono presiedute dal  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri o, su sua delega,  dal  Ministro  per  gli  affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno". 
              Il citato decreto del Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze 3 aprile  2013,  n.  55,  recante  "Regolamento  in
          materia di  emissione,  trasmissione  e  ricevimento  della
          fattura  elettronica  da  applicarsi  alle  amministrazioni
          pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi  da  209  a  213,
          della legge 24 dicembre 2007, n. 244" e'  pubblicato  nella
          Gazz. Uff. 22 maggio 2013, n. 118. 
              Si riporta il testo vigente del comma 209 dell'articolo
          1 della citata legge 24 dicembre 2007, n. 244: 
              "209.  Al  fine  di  semplificare  il  procedimento  di
          fatturazione e registrazione delle operazioni imponibili, a
          decorrere dalla data di entrata in vigore  del  regolamento
          di cui al  comma  213,  l'emissione,  la  trasmissione,  la
          conservazione e l'archiviazione delle  fatture  emesse  nei
          rapporti  con   le   amministrazioni   pubbliche   di   cui
          all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre  2009,  n.
          196, nonche' con le amministrazioni autonome,  anche  sotto
          forma di  nota,  conto,  parcella  e  simili,  deve  essere
          effettuata  esclusivamente  in   forma   elettronica,   con
          l'osservanza del decreto legislativo 20 febbraio  2004,  n.
          52, e del codice dell'amministrazione digitale, di  cui  al
          decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82". 
              La  legge  13  agosto  2010,  n.  136,  recante  "Piano
          straordinario contro le mafie, nonche' delega al Governo in
          materia di normativa antimafia" e' pubblicata  nella  Gazz.
          Uff. 23 agosto 2010, n. 196. 
              Si riporta il testo vigente del comma 8 dell'articolo 3
          della citata legge 13 agosto 2010, n. 136: 
              "8. La stazione appaltante, nei contratti  sottoscritti
          con gli appaltatori relativi ai lavori, ai servizi  e  alle
          forniture di cui al comma 1, inserisce, a pena di  nullita'
          assoluta, un'apposita clausola con la quale  essi  assumono
          gli obblighi di tracciabilita' dei flussi finanziari di cui
          alla presente legge. L'appaltatore, il subappaltatore o  il
          subcontraente  che  ha  notizia  dell'inadempimento   della
          propria  controparte  agli   obblighi   di   tracciabilita'
          finanziaria di cui al presente articolo  ne  da'  immediata
          comunicazione   alla    stazione    appaltante    e    alla
          prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia
          ove ha sede  la  stazione  appaltante  o  l'amministrazione
          concedente".