Art. 25 Adozione del decreto 1. La concessione dell'elargizione e del mutuo e' adottata immediatamente dopo la deliberazione del Comitato di solidarieta' antiracket e antiusura, con decreto motivato, dal Commissario per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura, che ne da' contestuale comunicazione al prefetto e, per il tramite di quest'ultimo, all'interessato e al pubblico ministero competente. La concessione della provvisionale e' adottata, con le stesse modalita', entro il termine di cui all'articolo 17, comma 2, della legge 23 febbraio 1999, n. 44. 2. Il decreto e', altresi', trasmesso a Consap per gli adempimenti previsti dalla concessione di cui all'articolo 6.
Note all'art. 25: - Per il testo dell'articolo 17, comma 2, della citata legge 23 febbraio 1999, n. 44 si veda nelle note all'art. 21: - Si trascrive il testo dell'articolo 16, comma 1, della citata legge 23 febbraio 1999, n. 44: "Art. 16. (Revoca dell'elargizione). - 1. Salvo quanto previsto dall'articolo 7 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, la concessione dell'elargizione e' revocata: a) se l'interessato non fornisce la prova relativa alla destinazione delle somme gia' corrisposte; b) se si accerta l'insussistenza dei presupposti dell'elargizione medesima; c) se la condizione prevista dall'articolo 4, comma 1, lettera a), non permane anche nel triennio successivo al decreto di concessione." . - Per il testo dell'articolo 14, comma 9, della citata legge 7 marzo 1996, n. 108 si veda nelle note all'art. 1.