Art. 25 
 
 
                       Regioni ed enti locali 
 
  1.  Il  Ministero  degli  affari  esteri   e   della   cooperazione
internazionale  e  l'Agenzia  promuovono  forme  di  partenariato   e
collaborazione con le regioni, le province autonome di  Trento  e  di
Bolzano e gli enti locali nel campo della cooperazione allo sviluppo.
Nel rispetto dell'articolo 17,  comma  2,  l'Agenzia  puo'  concedere
contributi al finanziamento  delle  iniziative  di  cui  al  comma  2
dell'articolo 9.