Art. 25 
 
(Misure urgenti di semplificazione amministrativa e di  accelerazione
         delle procedure in materia di patrimonio culturale) 
 
  1. Alla legge 7 agosto 1990, n. 241,  e  successive  modificazioni,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) all'articolo 14-ter, dopo il comma 8, e' aggiunto  il  seguente:
"8-bis. I termini di validita' di  tutti  i  pareri,  autorizzazioni,
concessioni,  nulla  osta  o  atti  di  assenso  comunque  denominati
acquisiti nell'ambito della Conferenza di Servizi,  decorrono  a  far
data dall'adozione del provvedimento finale."; 
  b) all'articolo 14-quater, al comma  3,  dopo  le  parole  "rimessa
dall'amministrazione procedente alla deliberazione del Consiglio  dei
Ministri, che" sono inserite le seguenti: "ha natura di atto di  alta
amministrazione. Il Consiglio dei Ministri". 
  2. All'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 31 maggio  2014,  n.
83, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2014, n.  106,
e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:  "Con  il   medesimo
regolamento sono altresi' individuate: 
  a)  le  tipologie  di  interventi  per  i  quali   l'autorizzazione
paesaggistica non  e'  richiesta,  ai  sensi  dell'articolo  149  del
medesimo Codice dei beni culturali e del paesaggio,  sia  nell'ambito
degli interventi di lieve entita' gia' compresi  nell'allegato  1  al
suddetto  regolamento  di  cui  all'articolo  146,  comma  9,  quarto
periodo, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, sia  mediante
definizione  di  ulteriori  interventi  minori  privi  di   rilevanza
paesaggistica; 
  b) le tipologie di intervento di lieve entita' che  possano  essere
regolate anche tramite accordi di collaborazione tra il Ministero, le
Regioni e gli enti locali, ai sensi dell'articolo 15  della  legge  7
agosto 1990,  n.  241,  e  successive  modificazioni,  con  specifico
riguardo  alle  materie  che  coinvolgono  competenze  proprie  delle
autonomie territoriali. 
  3. All'articolo 146, comma 9, del Codice dei beni culturali  e  del
paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004,  n.  42,  e
successive  modificazioni,  il  primo  e  il  secondo  periodo   sono
soppressi e il terzo periodo e'  sostituito  dal  seguente:  "Decorsi
inutilmente sessanta giorni dalla ricezione degli atti da  parte  del
soprintendente senza che questi  abbia  reso  il  prescritto  parere,
l'amministrazione  competente  provvede  comunque  sulla  domanda  di
autorizzazione.". 
  4. Al fine di assicurare speditezza, efficienza ed  efficacia  alla
procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico  di  cui
all'articolo 96 del decreto legislativo 14 aprile 2006,  n.  163,  le
linee guida di cui al comma 6 del medesimo  articolo  sono  stabilite
con decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali  e  del
turismo, di concerto con  il  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti, entro il 31 dicembre 2014.