Art. 25 Accadimento di incidente rilevante 1. Al verificarsi di un incidente rilevante, il gestore, utilizzando i mezzi piu' adeguati, e' tenuto a: a) adottare le misure previste dal piano di emergenza interna di cui all'articolo 20 e, per gli stabilimenti di soglia inferiore, dalle pianificazioni e dalle procedure predisposte nell'ambito del sistema di gestione della sicurezza di cui all'articolo 14, comma 5, e all'allegato 3; b) informare la Prefettura, la Questura, il CTR, la Regione, il soggetto da essa designato, l'ente territoriale di area vasta, di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 7 aprile 2014, n. 56, il sindaco, il comando provinciale dei Vigili del fuoco, l'ARPA, l'azienda sanitaria locale, comunicando, non appena ne venga a conoscenza: 1) le circostanze dell'incidente; 2) le sostanze pericolose presenti; 3) i dati disponibili per valutare le conseguenze dell'incidente per la salute umana, l'ambiente e i beni; 4) le misure di emergenza adottate; 5) le informazioni sulle misure previste per limitare gli effetti dell'incidente a medio e lungo termine ed evitare che esso si ripeta; c) aggiornare le informazioni fornite, qualora da indagini piu' approfondite emergano nuovi elementi che modificano le precedenti informazioni o le conclusioni tratte. 2. Al verificarsi di un incidente rilevante il Prefetto: a) dispone l'attuazione del piano di emergenza esterna e assicura che siano adottate le misure di emergenza e le misure a medio e a lungo termine che possono rivelarsi necessarie; le spese relative agli interventi effettuati sono poste a carico del gestore, anche in via di rivalsa, e sono fatte salve le misure assicurative stipulate; b) informa, tramite il sindaco, le persone potenzialmente soggette alle conseguenze dell'incidente rilevante avvenuto, anche con riguardo alle eventuali misure intraprese per attenuarne le conseguenze; c) informa immediatamente i Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'interno e il Dipartimento della protezione civile, il CTR, la Regione o il soggetto da essa designato, nonche' i Prefetti competenti per gli ambiti territoriali limitrofi che potrebbero essere interessate dagli effetti dell'evento. 3. A seguito di un incidente rilevante occorso in uno stabilimento di soglia superiore il CTR o, se l'incidente e' occorso in uno stabilimento di soglia inferiore, la Regione o il soggetto da essa designato: a) raccoglie, mediante ispezioni, indagini o altri mezzi appropriati, le informazioni necessarie per effettuare un'analisi completa degli aspetti tecnici, organizzativi e gestionali dell'incidente; b) adotta misure atte a garantire che il gestore attui le misure correttive del caso; c) formula raccomandazioni sulle misure preventive per il futuro.
Note all'art. 25: - Per il testo dei commi 2 e 3 dell'art. 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, si veda nelle note all'art. 1.