Art. 25. (Fiducia al Governo) 1. All'articolo 94 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo comma, le parole: « delle due Camere » sono sostituite dalle seguenti: « della Camera dei deputati »; b) al secondo comma, le parole: « Ciascuna Camera accorda o revoca la fiducia » sono sostituite dalle seguenti: « La fiducia e' accordata o revocata »; c) al terzo comma, le parole: « alle Camere » sono sostituite dalle seguenti: « innanzi alla Camera dei deputati »; d) al quarto comma, le parole: « di una o d'entrambe le Camere » sono sostituite dalle seguenti: « della Camera dei deputati »; e) al quinto comma, dopo la parola: « Camera » sono inserite le seguenti: « dei deputati ».