Art. 25 
 
          Modifiche all'articolo 29 del decreto legislativo 
                           n. 33 del 2013 
 
  1. Al comma 1 dell'articolo 29 del decreto legislativo  n.  33  del
2013, le parole «Le pubbliche amministrazioni» sono sostituite  dalle
seguenti: «Fermo restando quanto  previsto  dall'articolo  9-bis,  le
pubbliche amministrazioni». 
 
          Note all'art. 25: 
              Si riporta il testo dell'articolo 29 del citato decreto
          legislativo 14 marzo  2013,  n.  33,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
                «Art. 29. (Obblighi di  pubblicazione  del  bilancio,
          preventivo e consuntivo, e del  piano  degli  indicatori  e
          risultati attesi di bilancio, nonche' dei dati  concernenti
          il monitoraggio degli obiettivi) - 1. Fermo restando quanto
          previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche  amministrazioni
          pubblicano  i  documenti  e  gli  allegati   del   bilancio
          preventivo e del conto consuntivo entro trenta giorni dalla
          loro adozione, nonche'  i  dati  relativi  al  bilancio  di
          previsione  e  a  quello  consuntivo  in  forma  sintetica,
          aggregata  e  semplificata,  anche   con   il   ricorso   a
          rappresentazioni grafiche, al fine di assicurare  la  piena
          accessibilita' e comprensibilita'. 
              1-bis.  Le  pubbliche  amministrazioni   pubblicano   e
          rendono accessibili, anche  attraverso  il  ricorso  ad  un
          portale unico, i dati relativi alle entrate e alla spesa di
          cui ai propri bilanci preventivi e  consuntivi  in  formato
          tabellare  aperto  che  ne  consenta   l'esportazione,   il
          trattamento e il  riutilizzo,  ai  sensi  dell'articolo  7,
          secondo uno schema tipo e modalita'  definiti  con  decreto
          del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  da  adottare
          sentita la Conferenza unificata. 
              2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano il Piano  di
          cui all'articolo 19 del decreto legislativo 31 maggio 2011,
          n. 91, con le  integrazioni  e  gli  aggiornamenti  di  cui
          all'articolo 22 del medesimo decreto legislativo n. 91  del
          2011.». 
              Si riporta il testo degli articoli 19 e 22 del  decreto
          legislativo 31 maggio 2011, n. 91: 
                «Art. 19. (Principi generali) - 1. Le amministrazioni
          pubbliche, contestualmente al bilancio di previsione ed  al
          bilancio consuntivo,  presentano  un  documento  denominato
          "Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio", di
          seguito denominato  "Piano",  al  fine  di  illustrare  gli
          obiettivi della spesa, misurarne i risultati e  monitorarne
          l'effettivo andamento in termini di servizi  forniti  e  di
          interventi realizzati. 
              2. Il Piano illustra il contenuto di ciascun  programma
          di spesa ed  espone  informazioni  sintetiche  relative  ai
          principali obiettivi da realizzare,  con  riferimento  agli
          stessi  programmi  del  bilancio  per  il  triennio   della
          programmazione  finanziaria,  e  riporta   gli   indicatori
          individuati per quantificare  tali  obiettivi,  nonche'  la
          misurazione annuale degli stessi indicatori per  monitorare
          i risultati conseguiti. 
              3. Il Piano e' coerente con il sistema di obiettivi  ed
          indicatori adottati da ciascuna  amministrazione  ai  sensi
          del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e, per  le
          amministrazioni centrali dello Stato, corrisponde alle note
          integrative  disciplinate  dall'articolo  21,   comma   11,
          lettera a), e dall'articolo 35, comma  2,  della  legge  31
          dicembre 2009, n. 196. 
              4.  Al  fine  di  assicurare  il  consolidamento  e  la
          confrontabilita'  degli   indicatori   di   risultato,   le
          amministrazioni    vigilanti    definiscono,     per     le
          amministrazioni pubbliche di loro competenza,  comprese  le
          unita' locali di cui all'articolo 1, comma 1,  lettera  b),
          il sistema minimo di indicatori di risultato  che  ciascuna
          amministrazione ed unita' locale deve inserire nel  proprio
          Piano. Tale sistema minimo e'  stabilito  con  decreto  del
          Ministro competente d'intesa con il Ministro  dell'economia
          e delle finanze, da adottare  ai  sensi  dell'articolo  17,
          comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400." 
                «Art. 22. (Monitoraggio degli obiettivi e indicatori)
          - 1. Alla  fine  di  ciascun  esercizio  finanziario  e  in
          accompagnamento  al  bilancio  consuntivo,  il   Piano   e'
          integrato  con  le  risultanze  osservate  in  termini   di
          raggiungimento dei risultati attesi e le motivazioni  degli
          eventuali scostamenti. I  destinatari  e  le  modalita'  di
          divulgazione sono disciplinate secondo i criteri  stabiliti
          dall'articolo 20. 
              2. Ai fini del monitoraggio del Piano, gli obiettivi  e
          gli indicatori selezionati, nonche' i valori obiettivo  per
          l'esercizio  finanziario  di  riferimento  e   per   l'arco
          temporale pluriennale sono i medesimi indicati  nella  fase
          di previsione. Il Piano e' aggiornato in corrispondenza  di
          ogni  nuovo  esercizio  di   bilancio,   sia   tramite   la
          specificazione  di  nuovi  obiettivi  e   indicatori,   che
          attraverso  l'aggiornamento  dei  valori  obiettivo  e   la
          soppressione di obiettivi gia' raggiunti oppure oggetto  di
          ripianificazione.».