Art. 25 
 
Attuazione  della  decisione  2009/917/GAI  del  Consiglio,  del   30
  novembre 2009, sull'uso dell'informatica nel settore doganale 
 
  1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, ai sensi dell'articolo 10
della decisione 2009/917/GAI del Consiglio,  del  30  novembre  2009,
sull'uso dell'informatica nel settore doganale, e'  l'amministrazione
doganale competente, responsabile a  livello  nazionale  del  sistema
informativo doganale. 
  2. L'accesso diretto  ai  dati  inseriti  nel  sistema  informativo
doganale e' riservato,  ai  sensi  dell'articolo  7  della  decisione
2009/917/GAI, all'Agenzia delle dogane e dei monopoli in qualita'  di
amministrazione doganale responsabile a livello nazionale, nonche' al
Corpo della guardia di finanza,  in  qualita'  di  forza  di  polizia
economica e finanziaria a norma  del  decreto  legislativo  19  marzo
2001, n. 68. 
 
          Note all'art. 25: 
              - Il testo degli articoli 7 e 10  della  Decisione  del
          Consiglio n.  2009/917/GAI  sull'uso  dell'informatica  nel
          settore doganale, pubblicata  nella  G.U.U.E.  10  dicembre
          2009, n. L 323, cosi' recita: 
              « Art. 7. - 1. L'accesso diretto ai dati  inseriti  nel
          sistema informativo doganale e'  riservato  alle  autorita'
          nazionali  designate  da  ciascuno   Stato   membro.   Tali
          autorita' nazionali sono le  amministrazioni  doganali,  ma
          possono altresi' comprendere altre autorita' competenti, in
          base alle leggi, ai regolamenti  ed  alle  procedure  dello
          Stato membro in questione,  ad  agire  per  raggiungere  lo
          scopo previsto all'art. 1, paragrafo 2. 
              2. Ciascuno Stato membro invia agli altri Stati  membri
          e al comitato di cui all'art. 27 un  elenco  delle  proprie
          autorita' competenti designate a norma del paragrafo 1  del
          presente articolo  per  accedere  direttamente  al  sistema
          informativo doganale e precisa, per ciascuna  autorita',  a
          quali dati puo' avere accesso e per quali scopi. 
              3. In deroga ai paragrafi 1 e  2,  il  Consiglio  puo',
          mediante decisione unanime, consentire l'accesso al sistema
          informativo doganale  ad  organizzazioni  internazionali  o
          regionali. Per prendere questa decisione il Consiglio tiene
          conto di tutti gli accordi bilaterali  vigenti  e  di  ogni
          parere in merito all'adeguatezza delle misure di protezione
          dei dati da parte dell'autorita' comune di controllo di cui
          all'art. 25.». 
              «Art.  10.  -  1.   Ciascuno   Stato   membro   designa
          un'amministrazione  doganale  competente   responsabile   a
          livello nazionale del sistema informativo doganale. 
              2.  L'amministrazione  di  cui  al   paragrafo   1   e'
          responsabile  del  corretto   funzionamento   del   sistema
          informativo doganale nello Stato membro e adotta le  misure
          necessarie  per  garantire  l'osservanza   della   presente
          decisione. 
              3.   Gli   Stati   membri   si   comunicano   il   nome
          dell'amministrazione di cui al paragrafo 1.». 
              - Il decreto legislativo n. 68/2001,  pubblicato  nella
          Gazzetta  Ufficiale  26  marzo  2001,   n.   71,   riguarda
          l'«Adeguamento dei  compiti  del  Corpo  della  Guardia  di
          finanza, a norma dell'art. 4 della legge 31 marzo 2000,  n.
          78.».