(Allegato 2 Norme di attuazione del Codice della Giustizia contabile-art. 25)
 
                               Art. 25 
 
                          (Norma di rinvio) 
 
 
  1.  Per  quanto   non   espressamente   previsto   dalle   presenti
disposizioni di attuazione del codice si applicano,  se  compatibili,
le disposizioni di attuazione del codice di procedura civile.