Art. 25 Modifiche all'articolo 29 del decreto legislativo n. 82 del 2005 1. All'articolo 29 del decreto legislativo n. 82 del 2005 sono apportate le seguenti modificazioni: a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Qualificazione e accreditamento»; b) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. I soggetti che intendono avviare la prestazione di servizi fiduciari qualificati o svolgere l'attivita' di gestore di posta elettronica certificata, di gestore dell'identita' digitale di cui all'articolo 64, di conservatore di documenti informatici di cui all'articolo 44-bis presentano all'AgID domanda, rispettivamente, di qualificazione o di accreditamento, allegando alla stessa una relazione di valutazione della conformita' rilasciata da un organismo di valutazione della conformita' accreditato dall'organo designato ai sensi del Regolamento CE 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 e dell'articolo 4, comma 2, della legge 23 luglio 2009, n. 99.»; c) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Il richiedente deve trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 24 del Regolamento eIDAS»; d) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 44-bis, comma 3, del presente decreto e dall'articolo 14, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, il richiedente deve inoltre possedere i requisiti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da fissare in base ai seguenti criteri: a) per quanto riguarda il capitale sociale, graduazione entro il limite massimo di cinque milioni di euro, in proporzione al livello di servizio offerto; b) per quanto riguarda le garanzie assicurative, graduazione in modo da assicurarne l'adeguatezza in proporzione al livello di servizio offerto.»; e) al comma 4 la parola: «accreditamento» e' sostituita dalle seguenti: «qualificazione o di accreditamento»; f) al comma 6 dopo la parola: «elenco» sono inserite le seguenti: «di fiducia»; g) i commi 7 e 8 sono abrogati.
Note all'art. 25: - Si riporta il testo dell'articolo 29 del citato decreto legislativo n. 82 del 2005, come modificato dal presente decreto: «Art. 29. Qualificazione e accreditamento 1. I soggetti che intendono avviare la prestazione di servizi fiduciari qualificati o svolgere l'attivita' di gestore di posta elettronica certificata, di gestore dell'identita' digitale di cui all'articolo 64, di conservatore di documenti informatici di cui all'articolo 44-bis presentano all'AgID domanda, rispettivamente, di qualificazione o di accreditamento, allegando alla stessa una relazione di valutazione della conformita' rilasciata da un organismo di valutazione della conformita' accreditato dall'organo designato ai sensi del Regolamento CE 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 e dell'articolo 4, comma 2, della legge 23 luglio 2009, n. 99. 2. Il richiedente deve trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 24 del Regolamento eIDAS. 3. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 44-bis, comma 3, del presente decreto e dall'articolo 14, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, il richiedente deve inoltre possedere i requisiti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da fissare in base ai seguenti criteri: a) per quanto riguarda il capitale sociale, graduazione entro il limite massimo di cinque milioni di euro, in proporzione al livello di servizio offerto; b) per quanto riguarda le garanzie assicurative, graduazione in modo da assicurarne l'adeguatezza in proporzione al livello di servizio offerto. 4. La domanda di qualificazione o di accreditamento si considera accolta qualora non venga comunicato all'interessato il provvedimento di diniego entro novanta giorni dalla data di presentazione della stessa. 5. Il termine di cui al comma 4, puo' essere sospeso una sola volta entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda, esclusivamente per la motivata richiesta di documenti che integrino o completino la documentazione presentata e che non siano gia' nella disponibilita' di DigitPA o che questo non possa acquisire autonomamente. In tale caso, il termine riprende a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa. 6. A seguito dell'accoglimento della domanda, DigitPA dispone l'iscrizione del richiedente in un apposito elenco di fiducia pubblico, tenuto da DigitPA stesso e consultabile anche in via telematica, ai fini dell'applicazione della disciplina in questione. 7. - 8. (abrogati) 9. Alle attivita' previste dal presente articolo si fa fronte nell'ambito delle risorse di DigitPA, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.»