Art. 25 
 
 
                     Disposizioni di attuazione 
 
  1. Con decreto del Ministro, da  emanare  entro  centoventi  giorni
dalla data di entrata in vigore della presente  legge,  acquisiti  il
parere della Conferenza permanente per i rapporti tra  lo  Stato,  le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e il parere del
Consiglio superiore, sono stabilite, nei limiti delle risorse  a  tal
fine  disponibili,  le  modalita'  applicative   delle   disposizioni
contenute nella presente sezione e, in particolare,  oltre  a  quanto
gia' previsto nei precedenti articoli, sono definiti: 
  a)  i  requisiti   minimi   che   devono   possedere   le   imprese
cinematografiche e audiovisive, con particolare riferimento alla loro
solidita' patrimoniale e  finanziaria,  per  accedere  ai  contributi
automatici; 
  b) i criteri di assegnazione  dei  contributi,  i  requisiti  delle
opere beneficiarie ed eventuali ulteriori specifiche  e  limitazioni,
nonche' le eventuali ulteriori categorie di opere di cui all'articolo
24, comma 2, lettera c); 
  c) il termine massimo entro cui l'importo puo' essere utilizzato; 
  d) i casi di decadenza ovvero di revoca.